Art. 70.
                 Prescrizioni relative alla vendita

  Le  sostanze  incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 12 possono
essere  vendute  solo  su  presentazione  di ricetta medica, che deve
essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella
n. 4 della Farmacopea ufficiale.
  Le  sostanze  incluse  nella  tabella  VI  dell'articolo 12 possono
essere vendute solo su presentazione di ricetta medica.
  Chiunque  viola  le  disposizioni contenute nei commi precedenti e'
punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
  I  prontuari  farmaceutici  degli enti mutualistici e previdenziali
debbono   presentare  la  connotazione  con  asterisco  di  tutte  le
specialita'  e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei
tabelle dell'articolo 12.