Art. 100.
Attribuzione di insegnamenti  nelle  facolta'  o  corsi  di laurea di
                          nuova istituzione

  Per  le  facolta'  o  i  corsi  di  laurea  di nuova istituzione il
consiglio  di  facolta'  o  il  comitato  ordinatore,  per il caso di
istituzione  di  nuove  facolta' ovvero per il caso in: cui il numero
dei  professori  ordinari di una facolta' sia inferiore a tre, con la
partecipazione  in  tale  ultimo caso anche di tutti i professori che
hanno  titolo  a  partecipare  al  consiglio  di facolta', provvedono
all'attribuzione degli insegnamenti secondo i seguenti criteri:
    a)  mediante  utilizzazione a domanda dei componenti del comitato
ordinatore  per  lo svolgimento di un insegnamento in sostituzione di
quello  di titolarita', purche' ricompreso nei limiti di affinita' di
cui al precedente art. 9;
    b)  ove non sia possibile attivare nelle nuove facolta' tutti gli
insegnamenti  previsti  con  l'utilizzazione  sostitutiva di cui alla
lettera  precedente  mediante  l'affidamento,  per  non  piu'  di  un
triennio  dall'attivazione  dei  corsi, di insegnamenti ai professori
universitari di ruolo, anche di altre facolta' o Universita', purche'
titolari   di   discipline   comprese   nel  medesimo  raggruppamento
concorsuale. La relativa delibera adottata a maggioranza assoluta dei
presenti  deve  dare ragione delle valutazioni comparative operate ai
fini  della  scelta. Gli insegnamenti conferiti sono retribuiti nella
medesima misura prevista dal successivo art. 114;
    c)  mediante  trasferimento,  con  modalita'  analoghe  a  quelle
previste  per  i professori di ruolo, di docenti che abbiano maturato
il  diritto  a  partecipare  ai  concorsi  riservati  per  professore
associato;
    d)  ove  non sia possibile provvedere, attraverso le modalita' di
cui  alle  lettere  precedenti,  all'attivazione  degli  insegnamenti
necessari  al  funzionamento  dei  singoli  anni  di  corso, mediante
contratti   di  diritto  privato  a  tempo  determinato,  secondo  le
modalita'  di  cui  al  precedente  art.  25  e previo nulla-osta del
Ministro della pubblica istruzione.
  Per la facolta' o i corsi di laurea di nuova istituzione i concorsi
per  posti  di  docente ordinario ed associato possono essere banditi
anche  in  deroga  alla  periodicita'  biennale prevista dall'art. 2,
sentito il Consigli universitario nazionale.