Art. 101. Disposizioni speciali per alcune facolta' e scuole I concorsi ad assistente ordinario gia' banditi dalla Universita' di Udine e pubblicati nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione prima, dell'entrata in vigore del presente decreto saranno regolarmente espletati. I posti di assistente di cui al contingente previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, non coperti sono sostituiti da altrettanti posti di professore associato o di ricercatore, prelevati dai contingenti di cui ai precedenti articoli 20 e 30 da destinare a concorsi liberi di cui agli articoli 21 e 30. Sono analogamente sostituiti da un uguale numero di posti i posti di professore associato o di ricercatore, i posti di assistente ordinario assegnati alla seconda Universita' di Roma e della Tuscia dalla legge 3 aprile 1979, n. 122. La sostituzione e' disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta della facolta' interessata, sentite le richieste dei consigli di corso di laurea o di dipartimento, ove istituito. Nelle scuole dirette a fini speciali, eventuali attivita' didattiche tecnico-pratiche, connesse a specifici insegnamenti professionali a sono conferite con contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo le modalita' di cui al precedente art. 25. La durata potra' essere protratta oltre il limite ivi previsto, in caso di comprovata necessita' e previo nulla osta delle facolta' che ne danno comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.