Art. 104. 
Norme  particolari  per   i   provenienti   da   enti   pubblici   di
                      sperimentazione e ricerca 
 
  Ai dipendenti di ruolo degli enti  pubblici  di  sperimentazione  e
ricerca, contemplati nella tabella VI allegata alla  legge  20  marzo
1975, n. 70, che conseguano la nomina nei ruoli di  cui  al  presente
decreto, gia' in godimento  di  stipendio  maggiore  di  quello  loro
spettante nei  ruoli  universitari,  e'  attribuito,  all'atto  della
nomina, un assegno annuo pensionabile pari alla differenza tra i  due
stipendi annui lordi. 
  L'assegno di cui al precedente comma, e'  gradualmente  riassorbito
con i miglioramenti conseguiti per attribuzione di aumenti  periodici
o di successive classi di stipendio nella nuova carriera.