Art. 99. 
                 Norme per le designazioni elettive 
 
  Le designazioni elettive previste dal presente decreto avvengono  a
voto limitato. Ogni avente diritto potra' votare per non piu'  di  un
terzo dei nominativi da designare. La votazione e' valida se vi abbia
preso parte  almeno  un  terzo  degli  aventi  diritto  salvo  quanto
previsto dall'art. 9 del  decreto-legge  1°  ottobre  1973,  n.  580,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973,
n.  766,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  per  quanto
concerne le rappresentanze studentesche.