Art. 99. Norme per le designazioni elettive Le designazioni elettive previste dal presente decreto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potra' votare per non piu' di un terzo dei nominativi da designare. La votazione e' valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto salvo quanto previsto dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni, per quanto concerne le rappresentanze studentesche.