ART. 72.
(Acquisto di immobili).
Gli atti di primo acquisto, stipulati fino al 31 dicembre 1984, di
aree da destinare alla costruzione di edifici, anche se distrutti o
danneggiati, destinati ad essere ricostruiti o riparati, sono
soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura
fissa, a condizione che l'acquirente risulti danneggiato, abbia la
propria residenza nei comuni colpiti dal terremoto da data anteriore
al 24 novembre 1980 e la conservi alla data dell'acquisto.
Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade dai benefici
previsti dal comma precedente qualora gli edifici distrutti o
danneggiati non vengano ricostruiti o riparati entro tre anni
dall'acquisto e, nel caso di acquisto di terreni, ove entro lo stesso
termine non venga ultimata la costruzione.
Nel caso di acquisto dei terreni di cui al primo comma, i benefici
ivi previsti sono estesi al suolo attiguo all'edificio limitatamente
al doppio dell'area coperta dalla costruzione. Sulla parte di suolo
eccedente sono dovute, a costruzione ultimata, le imposte di
registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria.
Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di
fabbricazione, il beneficio si applica all'intera area necessaria per
realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni
urbanistiche per le zone residenziali.
Per conseguire le agevolazioni tributarie previste dal presente
articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta
semplice dalle competenti amministrazioni comunali, attestante il
possesso da parte dell'acquirente dei requisiti di cui al precedente
primo comma.
Per la conferma delle agevolazioni stesse, l'interessato dovra'
produrre, entro tre anni dalla data di registrazione dell'atto di
primo acquisto, attestazione del comune da cui risulti che ha
soddisfatto le condizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e
quarto.