ART. 72.
                       (Acquisto di immobili).

  Gli  atti di primo acquisto, stipulati fino al 31 dicembre 1984, di
aree  da  destinare alla costruzione di edifici, anche se distrutti o
danneggiati,   destinati  ad  essere  ricostruiti  o  riparati,  sono
soggetti  alle  imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura
fissa,  a  condizione  che l'acquirente risulti danneggiato, abbia la
propria  residenza nei comuni colpiti dal terremoto da data anteriore
al 24 novembre 1980 e la conservi alla data dell'acquisto.
  Salvo  il  caso di forza maggiore, l'acquirente decade dai benefici
previsti  dal  comma  precedente  qualora  gli  edifici  distrutti  o
danneggiati  non  vengano  ricostruiti  o  riparati  entro  tre  anni
dall'acquisto e, nel caso di acquisto di terreni, ove entro lo stesso
termine non venga ultimata la costruzione.
  Nel  caso di acquisto dei terreni di cui al primo comma, i benefici
ivi  previsti sono estesi al suolo attiguo all'edificio limitatamente
al  doppio  dell'area coperta dalla costruzione. Sulla parte di suolo
eccedente   sono  dovute,  a  costruzione  ultimata,  le  imposte  di
registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria.
  Nei  comuni  dotati  di piano regolatore generale o di programma di
fabbricazione, il beneficio si applica all'intera area necessaria per
realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni
urbanistiche per le zone residenziali.
  Per  conseguire  le  agevolazioni  tributarie previste dal presente
articolo  deve  essere  prodotta  dichiarazione  rilasciata  in carta
semplice  dalle  competenti  amministrazioni  comunali, attestante il
possesso  da parte dell'acquirente dei requisiti di cui al precedente
primo comma.
  Per  la  conferma  delle  agevolazioni stesse, l'interessato dovra'
produrre,  entro  tre  anni  dalla data di registrazione dell'atto di
primo  acquisto,  attestazione  del  comune  da  cui  risulti  che ha
soddisfatto le condizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e
quarto.