ART. 73.
                   (Esenzione da imposte e tasse).

  Le  domande,  gli  atti,  i  provvedimenti,  i  contratti, comunque
relativi  all'attuazione  delle  leggi  per  la  ricostruzione  e  lo
sviluppo  delle  zone  colpite  dal terremoto del novembre 1980 e del
febbraio  1981  e  qualsiasi  documentazione  diretta a conseguirne i
benefici  sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie
e  catastali  e dalle tasse di concessione governativa, nonche' dagli
emolumenti   ipotecari   di  cui  all'articolo  20  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi
speciali  di  cui  alla  tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
  E'  fatta  salva  l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di
credito.