ART. 73.
(Esenzione da imposte e tasse).
Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque
relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo
sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del
febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i
benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie
e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonche' dagli
emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi
speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di
credito.