ART. 74.
              (Agevolazioni in materia di indennizzi).

  Gli  indennizzi  corrisposti da societa' di assicurazione per danni
subiti  in  conseguenza  del terremoto non concorrono alla formazione
del  reddito imponibile delle imprese beneficiarie limitatamente alla
differenza tra l'ammontare dell'indennizzo e l'ultimo valore dei beni
al  netto  degli  ammortamenti effettuati, riconosciuto ai fini delle
imposte sul reddito.