ART. 74.
(Agevolazioni in materia di indennizzi).
Gli indennizzi corrisposti da societa' di assicurazione per danni
subiti in conseguenza del terremoto non concorrono alla formazione
del reddito imponibile delle imprese beneficiarie limitatamente alla
differenza tra l'ammontare dell'indennizzo e l'ultimo valore dei beni
al netto degli ammortamenti effettuati, riconosciuto ai fini delle
imposte sul reddito.