Art. 75.
(Limiti alla cumulabilita').
Le provvidenze disposte con la presente legge non sono cumulabili
con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali.
Dalle provvidenze di cui alla, presente legge si detraggono il 25
per cento del contributo eventualmente ricevuto ai sensi
dell'articolo 3, lettera d), del decreto-legge 26 novembre 1980, n.
776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n.
874, nonche' le somme percepite a titolo di indennizzo relative ai
contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma.
L'assegnazione in proprieta' di un alloggio sostituisce il diritto
ai contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 8.
Per i contributi di cui agli articoli 21 e 22 la detrazione di cui
al precedente secondo comma e' limitata al 25 per cento delle somme
percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di
assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma a condizione
che siano mantenuti i livelli occupazionali esistenti alla data del
terremoto del novembre 1980.