Art. 75. 
                    (Limiti alla cumulabilita'). 
 
  Le provvidenze disposte con la presente legge non  sono  cumulabili
con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali. 
  Dalle provvidenze di cui alla, presente legge si detraggono  il  25
per  cento   del   contributo   eventualmente   ricevuto   ai   sensi
dell'articolo 3, lettera d), del decreto-legge 26 novembre  1980,  n.
776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980,  n.
874, nonche' le somme percepite a titolo di  indennizzo  relative  ai
contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma. 
  L'assegnazione in proprieta' di un alloggio sostituisce il  diritto
ai contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 8. 
  Per i contributi di cui agli articoli 21 e 22 la detrazione di  cui
al precedente secondo comma e' limitata al 25 per cento  delle  somme
percepite  a  titolo  di  indennizzo   relative   ai   contratti   di
assicurazione concernenti i danni derivanti dal  sisma  a  condizione
che siano mantenuti i livelli occupazionali esistenti alla  data  del
terremoto del novembre 1980.