ART. 76.
(Imposta locale sui redditi).
I soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, aventi
domicilio fiscale nelle zone colpite dagli eventi sismici del
novembre 1980 e del febbraio 1981, possono dedurre dal reddito
complessivo dell'anno 1980 l'imposta locale sui redditi che, ai sensi
dei decreti-legge 26 novembre 1980, n. 776, e 31 gennaio 1981, n. 11,
convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nelle leggi 22
dicembre 1980, n. 874, e 30 marzo 1981, n. 104, e' stata versata nel
1981 a titolo di acconto di quella dovuta per l'anno 1980.