ART. 76. (Imposta locale sui redditi). I soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, aventi domicilio fiscale nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, possono dedurre dal reddito complessivo dell'anno 1980 l'imposta locale sui redditi che, ai sensi dei decreti-legge 26 novembre 1980, n. 776, e 31 gennaio 1981, n. 11, convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nelle leggi 22 dicembre 1980, n. 874, e 30 marzo 1981, n. 104, e' stata versata nel 1981 a titolo di acconto di quella dovuta per l'anno 1980.