ART. 76.
                    (Imposta locale sui redditi).

  I  soggetti  all'imposta  sul reddito delle persone fisiche, aventi
domicilio  fiscale  nelle  zone  colpite  dagli  eventi  sismici  del
novembre  1980  e  del  febbraio  1981,  possono  dedurre dal reddito
complessivo dell'anno 1980 l'imposta locale sui redditi che, ai sensi
dei decreti-legge 26 novembre 1980, n. 776, e 31 gennaio 1981, n. 11,
convertiti,   con  modificazioni,  rispettivamente,  nelle  leggi  22
dicembre  1980, n. 874, e 30 marzo 1981, n. 104, e' stata versata nel
1981 a titolo di acconto di quella dovuta per l'anno 1980.