ART. 77.
                   (Imposta sul valore aggiunto).

  I  soggetti  che  nell'anno  1981  realizzano  un volume di affari,
determinato a norma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  e successive modificazioni,
superiore a dodici milioni di lire e che nello stesso anno effettuano
cessioni  di  beni e prestazioni di servizi non considerate tali agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 5 del
decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni,
nella  legge  22 dicembre 1980, n. 875, integrato dall'articolo 2 del
decreto-legge  31 gennaio 1981, n. 11, convertito, con modificazioni,
nella  legge 30 marzo 1981, n. 104, devono comunicare all'ufficio IVA
competente,  entro  il 31 gennaio 1982, l'ammontare complessivo delle
operazioni  stesse  registrate nell'anno 1981 ai sensi degli articoli
23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
  Con  decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita'
relative alla comunicazione di cui al precedente comma.
  L'omessa  o  inesatta comunicazione di cui al primo comma e' punita
con  la  sanzione  prevista  dall'articolo  47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.