ART. 77.
(Imposta sul valore aggiunto).
I soggetti che nell'anno 1981 realizzano un volume di affari,
determinato a norma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
superiore a dodici milioni di lire e che nello stesso anno effettuano
cessioni di beni e prestazioni di servizi non considerate tali agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 5 del
decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni,
nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, integrato dall'articolo 2 del
decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 marzo 1981, n. 104, devono comunicare all'ufficio IVA
competente, entro il 31 gennaio 1982, l'ammontare complessivo delle
operazioni stesse registrate nell'anno 1981 ai sensi degli articoli
23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita'
relative alla comunicazione di cui al precedente comma.
L'omessa o inesatta comunicazione di cui al primo comma e' punita
con la sanzione prevista dall'articolo 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.