Art. 79.
         Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria
   (( 1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e
la  realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2009-2011  il  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale cui
concorre  ordinariamente lo Stato e' confermato in 102.683 milioni di
euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo
1,  comma  796,  lettera  a)  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive  modificazioni, e all'articolo 3, comma 139 della legge 24
dicembre  2007,  n. 244, ed e' determinato in 103.945 milioni di euro
per  l'anno  2010  e  in  106.265  milioni  di  euro per l'anno 2011,
comprensivi  dell'importo  di  50 milioni di euro, per ciascuno degli
anni  indicati,  a  titolo  di ulteriore finanziamento a carico dello
Stato   per  l'ospedale  pediatrico  Bambino  Gesu',  preventivamente
accantonati  ed erogati direttamente allo stesso Ospedale, secondo le
modalita'  di  cui  alla  legge  18  maggio 1995, n. 187, che ha reso
esecutivo  l'accordo  tra  il Governo italiano e la Santa Sede, fatto
nella  Citta'  del  Vaticano  il  15 febbraio 1995. Restano fermi gli
adempimenti  regionali  previsti  dalla legislazione vigente, nonche'
quelli  derivanti  dagli  accordi  e  dalle intese intervenute fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano )).
    ((  1-bis.  Per  gli  anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento
integrativo  a  carico  dello  Stato derivante da quanto disposto dal
comma  1,  rispetto  al  livello di finanziamento previsto per l'anno
2009,  e'  subordinato  alla  stipula  di una specifica intesa fra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da
sottoscrivere  entro  il  31  ottobre  2008,  che,  ad integrazione e
modifica  dell'accordo  Stato-regioni  dell'8 agosto 2001, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  207 del 6 settembre 2001, dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7  maggio 2005 e dell'intesa
Stato-regioni  relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di
cui  al  provvedimento  5  ottobre  2006,  n.  2648,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre
2006,  contempli  ai  fini  dell'efficentamento  del  sistema  e  del
conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonche' al fine di
non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non
dover  ricorrere  necessariamente  all'attivazione della leva fiscale
regionale:
    a)  una  riduzione  dello  standard  dei  posti  letto, diretto a
promuovere   il  passaggio  dal  ricovero  ospedaliero  ordinario  al
ricovero  diurno  e  dal  ricovero  diurno  all'assistenza  in regime
ambulatoriale;
    b)  l'impegno  delle  regioni,  anche  con  riferimento  a quanto
previsto  dall'articolo  1,  comma  565,  lettera  c)  della legge 27
dicembre   2006,   n.   296,   in   connessione  con  i  processi  di
riorganizzazione,  ivi  compresi  quelli  di  razionalizzazione  e di
efficentamento  della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di
personale   degli   enti   del  Servizio  sanitario  nazionale  anche
attraverso:
        1)  la  definizione  di  misure  di  riduzione  stabile della
consistenza  organica  del  personale  in  servizio  e di conseguente
ridimensionamento  dei  fondi della contrattazione integrativa di cui
ai contratti collettivi nazionali del predetto personale;
        2)  la  fissazione di parametri standard per l'individuazione
delle   strutture  semplici  e  complesse,  nonche'  delle  posizioni
organizzative  e  di  coordinamento  rispettivamente delle aree della
dirigenza  e  del  personale  del  comparto  del  Servizio  sanitario
nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilita' dei fondi della
contrattazione  integrativa,  cosi'  come  rideterminati  ai sensi di
quanto previsto dal numero 1);
    c)  l'impegno  delle  regioni,  nel  caso  in  cui si profili uno
squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme
di  partecipazione  al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei
cittadini,  ivi  compresi  i  cittadini  a qualsiasi titolo esenti ai
sensi   della   vigente   normativa,  prevedendo  altresi'  forme  di
attivazione  automatica  in  corso  d'anno  in caso di superamento di
soglie  predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della
spesa.
    1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis
entro  il  31  ottobre  2008, con la procedura di cui all'articolo 1,
comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard di
dotazione  dei  posti  letto nonche' gli ulteriori standard necessari
per  promuovere  il  passaggio  dal ricovero ospedaliero ordinario al
ricovero  diurno  e  dal  ricovero  diurno  all'assistenza  in regime
ambulatoriale nonche' per le finalita' di cui al comma 1-bis, lettera
b) del presente articolo.
    1-quater.  All'articolo  1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre
1996,  n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  al  primo  periodo le parole: «di criteri e parametri fissati
dal  Piano  stesso»  sono  sostituite dalle seguenti: «di linee guida
proposte  dal  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle politiche
sociali ed approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano»;
    b)  il  terzo  periodo  e'  sostituito dai seguenti: «La predetta
modalita'  di  ammissione  al  finanziamento  e'  valida per le linee
progettuali  attuative  del  Piano  sanitario nazionale fino all'anno
2008.  A  decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per
la  programmazione  economica  (CIPE),  su  proposta del Ministro del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali, d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e Bolzano, provvede a ripartire tra le
regioni  le  medesime  quote  vincolate  all'atto dell'adozione della
propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a
titolo  di  finanziamento  della  quota indistinta di Fondo sanitario
nazionale  di  parte  corrente.  Al  fine  di  agevolare  le  regioni
nell'attuazione  dei  progetti  di  cui  al  comma  34,  il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  provvede  ad  erogare,  a titolo di
acconto,  il  70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a
ciascuna  regione,  mentre  l'erogazione del restante 30 per cento e'
subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano,  su  proposta del Ministro del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali,  dei  progetti  presentati  dalle regioni,
comprensivi  di  una  relazione  illustrativa dei risultati raggiunti
nell'anno  precedente.  Le  mancate presentazione ed approvazione dei
progetti  comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
della  quota  residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico
delle  somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti  nell'anno  successivo,
dell'anticipazione del 70 per cento gia' erogata».
    1-quinquies.  Al  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 8-sexies, comma 5:
       1) al primo periodo, le parole da: «in base ai costi standard»
fino  alla  fine  del periodo sono sostituite dalle seguenti: «tenuto
conto,  nel  rispetto  dei  principi  di efficienza e di economicita'
nell'uso  delle  risorse,  anche  in  via  alternativa,  di: a) costi
standard  delle  prestazioni  calcolati  in  riferimento  a strutture
preventivamente    selezionate   secondo   criteri   di   efficienza,
appropriatezza e qualita' dell'assistenza come risultanti dai dati in
possesso  del  Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle
prestazioni   gia'  disponibili  presso  le  regioni  e  le  province
autonome;   c)   tariffari   regionali   e  differenti  modalita'  di
remunerazione  delle  funzioni  assistenziali attuate nelle regioni e
nelle province autonome»;
        2)  il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Lo stesso
decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del
perseguimento  dell'efficienza  e  dei  vincoli di bilancio derivanti
dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai
quali  le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando
tali  tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche
organizzative  e  di  attivita', verificate in sede di accreditamento
delle  strutture  stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma
sono  assunte  come  riferimento  per la valutazione della congruita'
delle  risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi
tariffari,  fissati  dalle  singole  regioni,  superiori alle tariffe
massime  restano  a  carico  dei bilanci regionali. A decorrere dalla
data  di entrata in vigore della presente disposizione e' abrogato il
decreto   del   Ministro   della  sanita'  15  aprile  1994,  recante
«Determinazione  dei criteri generali per la fissazione delle tariffe
delle  prestazioni  di  assistenza  specialistica,  riabilitativa  ed
ospedaliera»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  107 del 10
maggio 1994»;
    b)  all'articolo  1,  comma 18, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «Le  attivita'  e le funzioni assistenziali delle strutture
equiparate  di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico
del  Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei
limiti   di   quanto   stabilito   negli  specifici  accordi  di  cui
all'articolo 8-quinquies»;
    c)  all'articolo 8-quater, al comma 3, lettera b) dopo le parole:
«delle strutture al fabbisogno» sono inserite le seguenti: «, tenendo
conto  anche  del  criterio  della  soglia  minima di efficienza che,
compatibilmente  con  le  risorse  regionali  disponibili, deve esser
conseguita da parte delle singole strutture sanitarie,»;
    d) all'articolo 8-quinquies:
        1)  al  comma 2, alinea, le parole: «accordi con le strutture
pubbliche ed equiparate» sono sostituite dalle seguenti: «accordi con
le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero
universitarie,»;
        2)  al  comma  2,  lettera  b)  dopo le parole: «distinto per
tipologia  e  per  modalita'  di  assistenza» e' aggiunto il seguente
periodo:  «Le  regioni  possono  individuare  prestazioni o gruppi di
prestazioni  per  i  quali stabilire la preventiva autorizzazione, da
parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso
le strutture o i professionisti accreditati.»;
       3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:
   «2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti
di  ricovero  e  cura  a  carattere scientifico e con gli istituti di
ricovero  e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono
definiti  con le modalita' di cui all'articolo 10 comma 2 del decreto
legislativo  16  ottobre  2003, n. 288. Le regioni stipulano altresi'
accordi  con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e
43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni,  che  prevedano che l'attivita' assistenziale, attuata
in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata
a  prestazione  in  base  ai tetti di spesa ed ai volumi di attivita'
predeterminati   annualmente   dalla   programmazione  regionale  nel
rispetto  dei  vincoli  di  bilancio,  nonche' sulla base di funzioni
riconosciute  dalle  regioni,  tenendo  conto  nella remunerazione di
eventuali risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell'articolo  4,  comma  15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni. Ai predetti accordi e ai
predetti  contratti  si  applicano le disposizioni di cui al comma 2,
lettere a), b), c), e) ed e-bis.
    2-quinquies.  In  caso di mancata stipula degli accordi di cui al
presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo
8-quater  delle  strutture  e dei professionisti eroganti prestazioni
per conto del Servizio sanitario nazionale interessati e' sospeso».
    1-sexies.  Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi
finanziari programmatici di cui al comma 1:
    a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in
base  al  reddito,  dalla  partecipazione  del  cittadino  alla spesa
sanitaria  per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico
del  Servizio  sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro
il  30  settembre  2008,  sono  individuate le modalita' con le quali
l'Agenzia  delle  entrate  mette  a  disposizione del SSN, tramite il
sistema  della  tessera  sanitaria,  attuativo  dell'articolo  50 del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni,  le  informazioni utili a consentire la verifica della
sussistenza  del  diritto  all'esenzione per reddito del cittadino in
base  ai  livelli  di  reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della
legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  individuando  l'ultimo  reddito complessivo del nucleo
familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe
tributaria.   Per   nucleo   familiare  si  intende  quello  previsto
dall'articolo  1  del decreto del Ministro della sanita', di concerto
con  il  Ministro  delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblica nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  21  del  27  gennaio  1993,  e  successive
modificazioni;
    b)  con  il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite
le modalita' con cui il cittadino e' tenuto ad autocertificare presso
l'azienda  sanitaria  locale di competenza la sussistenza del diritto
all'esenzione per reddito in difformita' dalle predette informazioni,
prevedendo  verifiche  obbligatorie  da parte delle aziende sanitarie
locali  delle  informazioni  rese dagli assistiti in contrasto con le
informazioni  rese  disponibili  al  SSN  e,  in  caso  di  accertata
dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito,
pena  l'esclusione  dello stesso dalla successiva prescrivibilita' di
ulteriori  prestazioni  di  specialistica  ambulatoriale a carico del
SSN;
    c) per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
legge  30  dicembre  2004,  n. 311, e successive modificazioni, hanno
sottoscritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico
nel  settore  sanitario,  una quota delle risorse di cui all'articolo
20,  comma  1,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e successive
modificazioni,  come  da ultimo rideterminato dall'articolo 83, comma
3,  della  legge  23  dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma
796,  lettera  n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, puo' essere destinata alla realizzazione di interventi
diretti a garantire la disponibilita' di dati economici, gestionali e
produttivi  delle  strutture sanitarie operanti a livello locale, per
consentirne  la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale
continuativa,   ai   fini   dello   svolgimento  delle  attivita'  di
programmazione  e  di controllo regionale ed aziendale, in attuazione
dei  piani  di  rientro.  I  predetti  interventi devono garantire la
coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del
Sistema  nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria
(SiVeAS),  di  cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre
2005,  n.  266,  e successive modificazioni, e con i modelli dei dati
del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).
    1-septies.  All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
     «2.   Al  fine  di  realizzare  gli  obiettivi  di  economicita'
nell'utilizzazione   delle  risorse  e  di  verifica  della  qualita'
dell'assistenza   erogata,  secondo  criteri  di  appropriatezza,  le
regioni  assicurano,  per  ciascun  soggetto  erogatore, un controllo
analitico  annuo  di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e
delle corrispondenti schede di dimissione, in conformita' a specifici
protocolli  di  valutazione.  L'individuazione delle cartelle e delle
schede  deve  essere  effettuata  secondo  criteri  di  campionamento
rigorosamente  casuali.  Tali  controlli  sono  estesi alla totalita'
delle  cartelle  cliniche  per  le  prestazioni  ad  alto  rischio di
inappropriatezza  individuate delle regioni tenuto conto di parametri
definiti  con  decreto  del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali,  d'intesa  con il Ministero dell'economia e delle
finanze )).».
  2.  Al  fine  di  procedere  al  rinnovo  degli  accordi collettivi
nazionali  con  il  personale convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale   per  il  biennio  economico  2006-2007,  il  livello  del
finanziamento  cui  concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma
1,  e'  incrementato  di  184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69
milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione
del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento
telematico  in  rete  dei  medici e la ricetta elettronica, di cui al
comma  5-bis (( dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269,  convertito,  con  modificazioni, dalla )) legge 24 novembre
2003, n. 326.
  3.  All'articolo  4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, il secondo periodo e' soppresso.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo della lettera a) del comma 796
          dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296/2006:
              «796.   Per   garantire   il  rispetto  degli  obblighi
          comunitari  e  la  realizzazione degli obiettivi di finanza
          pubblica  per  il  triennio  2007-2009,  in  attuazione del
          protocollo  di  intesa  tra  il  Governo,  le  regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano per un patto
          nazionale  per  la  salute  sul  quale  la Conferenza delle
          regioni  e  delle  province autonome, nella riunione del 28
          settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
                a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
          cui  concorre  ordinariamente  lo  Stato, e' determinato in
          96.040  milioni  di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni
          di  euro  per  l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per
          l'anno  2009,  comprensivi  dell'importo  di  50 milioni di
          euro,  per  ciascuno  degli  anni  indicati,  a  titolo  di
          ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
          "Bambino  Gesu'",  preventivamente  accantonati  ed erogati
          direttamente  allo stesso ospedale dallo Stato. All'art. 1,
          comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
          "a   decorrere   dall'anno   2006"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "limitatamente all'anno 2006";
                lettere da b) a z) (omissis).».
              - Si  riporta  il testo del comma 139 dell'art. 3 della
          gia' citata legge n. 244/2007:
              «139.  In  relazione  a quanto previsto dalle intese ed
          accordi  di  cui  al  comma 131, il concorso dello Stato al
          finanziamento della spesa sanitaria e' incrementato, in via
          aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l'anno 2008 e di 398
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.».
              - La legge 18 maggio 1995, n. 187, recante «Ratifica ed
          esecuzione  dell'accordo tra il Governo italiano e la Santa
          Sede  per  regolare  i  rapporti  tra l'ospedale pediatrico
          "Bambino  Gesu'"  ed il Servizio sanitario nazionale, fatto
          nella   Citta'  del  Vaticano  il  15  febbraio  1995»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1995, n. 118.
              - Si  riporta  il  testo  del comma 6 dell'art. 8 della
          legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
          dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  Cost.  18
          ottobre 2001, n. 3):
              «6.  Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
          dirette   a   favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento  di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
          l'applicazione  dei  commi  3  e  4 dell'art. 3 del decreto
          legislativo  28  agosto  1997, n. 281. Nelle materie di cui
          all'art.  117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
          possono   essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento  di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.».
              - Si  riporta  il testo del comma 565 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296/2006:
              «565.   Per   garantire   il  rispetto  degli  obblighi
          comunitari  e  la  realizzazione degli obiettivi di finanza
          pubblica  per  il  triennio  2007-2009,  in  attuazione del
          protocollo  d'intesa  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, per un patto
          nazionale  per  la  salute,  sul  quale la Conferenza delle
          regioni  e  delle  province  autonome, in data 28 settembre
          2006, ha espresso la propria condivisione:
                a)  gli  enti del Servizio sanitario nazionale, fermo
          restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'art.
          1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e,
          per  l'anno  2006,  dall'art.  1, comma 198, della legge 23
          dicembre  2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli
          obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a
          garantire  che le spese del personale, al lordo degli oneri
          riflessi  a  carico  delle amministrazioni e dell'IRAP, non
          superino  per  ciascuno  degli  anni  2007,  2008 e 2009 il
          corrispondente  ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4
          per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il
          personale  con  rapporto di lavoro a tempo determinato, con
          contratto  di  collaborazione  coordinata e continuativa, o
          che  presta  servizio con altre forme di rapporto di lavoro
          flessibile o con convenzioni;
                b)  ai  fini  dell'applicazione delle disposizioni di
          cui   alla   lettera  a)  ,  le  spese  di  personale  sono
          considerate  al  netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per
          arretrati  relativi  ad  anni  precedenti  per  rinnovo dei
          contratti  collettivi  nazionali di lavoro; 2) per ciascuno
          degli  anni  2007,  2008  e 2009, delle spese derivanti dai
          rinnovi   dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro
          intervenuti  successivamente  all'anno  2004. Sono comunque
          fatte  salve,  e  pertanto  devono  essere  escluse sia per
          l'anno  2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,
          le  spese di personale totalmente a carico di finanziamenti
          comunitari   o  privati  nonche'  le  spese  relative  alle
          assunzioni   a   tempo   determinato   e  ai  contratti  di
          collaborazione  coordinata  e continuativa per l'attuazione
          di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni;
                c)  gli  enti  destinatari  delle disposizioni di cui
          alla lettera a) , nell'ambito degli indirizzi fissati dalle
          regioni  nella  loro  autonomia, per il conseguimento degli
          obiettivi   di  contenimento  della  spesa  previsti  dalla
          medesima lettera:
                  1)   individuano   la   consistenza   organica  del
          personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla
          data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;
                  2)  individuano  la  consistenza  del personale che
          alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con
          rapporto  di  lavoro  a tempo determinato, con contratto di
          collaborazione  coordinata e continuativa o con altre forme
          di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;
                  3)  predispongono un programma annuale di revisione
          delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della
          spesa  complessiva  di  personale.  In  tale  ambito  e nel
          rispetto  dell'obiettivo  di  cui  alla  lettera  a)  ,  e'
          verificata  la  possibilita' di trasformare le posizioni di
          lavoro gia' ricoperte da personale precario in posizioni di
          lavoro  dipendente  a  tempo  indeterminato. A tale fine le
          regioni  nella  definizione  degli  indirizzi  di  cui alla
          presente   lettera   possono   nella   loro  autonomia  far
          riferimento  ai  principi  desumibili dalle disposizioni di
          cui ai commi da 513 a 543;
                  4)  fanno  riferimento,  per  la determinazione dei
          fondi    per    il   finanziamento   della   contrattazione
          integrativa,  alle  disposizioni  recate dall'art. 1, commi
          189,  191  e  194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al
          fine  di  rendere  coerente la consistenza dei fondi stessi
          con  gli  obiettivi di riduzione della spesa complessiva di
          personale e di rideterminazione della consistenza organica;
                d)  a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge   per  gli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale  le  misure  previste  per  gli  anni 2007 e 2008
          dall'art.  1,  comma  98,  della legge 30 dicembre 2004, n.
          311,  e  dall'art.  1,  commi  da 198 a 206, della legge 23
          dicembre  2005,  n. 266, sono sostituite da quelle indicate
          nel presente comma;
                e)  alla  verifica dell'effettivo conseguimento degli
          obiettivi  previsti  dalle disposizioni di cui alla lettera
          a)  per  gli  anni  2007,  2008  e  2009, nonche' di quelli
          previsti   per  i  medesimi  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale  dall'art.  1,  commi  98  e  107, della legge 30
          dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e dall'art.
          1,  comma  198,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
          l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per
          la   verifica   degli   adempimenti   di  cui  all'art.  12
          dell'intesa   23   marzo  2005,  sancita  dalla  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano, pubblicata nel
          supplemento  ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
          del  7  maggio  2005.  La  regione  e' giudicata adempiente
          accertato   l'effettivo   conseguimento   degli   obiettivi
          previsti.  In  caso  contrario  la  regione  e' considerata
          adempiente  solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio
          economico.  Nelle procedure di reclutamento della dirigenza
          sanitaria,  svolte  in  attuazione della presente legge, il
          servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del
          presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso e'
          valutato  ai  sensi  degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55
          del  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
          Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.».
              - Si  riporta  il testo del comma 169 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «169.   Al   fine  di  garantire  che  l'obiettivo  del
          raggiungimento  dell'equilibrio  economico  finanziario  da
          parte  delle  regioni  sia  conseguito  nel  rispetto della
          garanzia  della  tutela  della  salute,  ferma  restando la
          disciplina  dettata  dall'art.  54  della legge 27 dicembre
          2002,  n. 289, per le prestazioni gia' definite dal decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale   n.   33  dell'8  febbraio  2002,  e  successive
          modificazioni,  anche al fine di garantire che le modalita'
          di  erogazione  delle  stesse siano uniformi sul territorio
          nazionale,  coerentemente con le risorse programmate per il
          Servizio  sanitario  nazionale, con regolamento adottato ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  dal  Ministro  della  salute, che si avvale della
          commissione   di   cui   all'art.   4-bis   comma  10,  del
          decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  giugno 2002, n. 112, sono
          fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici,
          di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui
          ai  livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano. Con la medesima
          procedura  sono  individuati le tipologie di assistenza e i
          servizi,  relativi  alle  aree  di  offerta individuate dal
          vigente   Piano  sanitario  nazionale.  In  fase  di  prima
          applicazione  gli  standard sono fissati entro il 30 giugno
          2005.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 34-bis dell'art. 1
          della  gia'  citata  legge  n.  662  del  1996,  cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «34-bis   Per   il  perseguimento  degli  obiettivi  di
          carattere  prioritario  e di rilievo nazionale indicati nel
          Piano  sanitario  nazionale  le regioni elaborano specifici
          progetti  sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro
          del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali e
          approvate  con accordo in sede di Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano.  La Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  su  proposta  del  Ministro  della
          sanita',  individua  i  progetti  ammessi  a  finanziamento
          utilizzando  le  quote  a  tal  fine  vincolate  del  Fondo
          sanitario  nazionale  ai sensi del comma 34. (( La predetta
          modalita'  di  ammissione al finanziamento e' valida per le
          linee  progettuali  attuative del Piano sanitario nazionale
          fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
          interministeriale  per la programmazione economica CIPE, su
          proposta  del  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle
          politiche  sociali,  d'intesa  con la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra
          le   regioni   le   medesime   quote   vincolate   all'atto
          dell'adozione  della propria delibera di ripartizione delle
          somme  spettanti  alle  regioni  a  titolo di finanziamento
          della  quota  indistinta  di  Fondo  sanitario nazionale di
          parte   corrente.   Al   fine   di   agevolare  le  regioni
          nell'attuazione  dei  progetti  di  cui  al  comma  34,  il
          Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  provvede  ad
          erogare,  a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo
          complessivo  annuo  spettante  a  ciascuna  regione, mentre
          l'erogazione  del  restante  30  per  cento  e' subordinata
          all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche  sociali,  dei  progetti
          presentati  dalle  regioni,  comprensivi  di  una relazione
          illustrativa  dei risultati raggiunti nell'anno precedente.
          Le   mancate  presentazione  e  approvazione  dei  progetti
          comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
          della quota residua del 30 per cento e il recupero, anche a
          carico  delle  somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
          successivo,   dell'anticipazione  del  70  per  cento  gia'
          erogata.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 5 dell'art. 8-sexies
          del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
          della  disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421), cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «5.  Il Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i
          servizi  sanitari  regionali,  d'intesa  con  la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province   autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai  sensi
          dell'art. 120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
          31  marzo  1998,  n.  112, con apposito decreto individua i
          sistemi  di  classificazione  che  definiscono  l'unita' di
          prestazione  o  di  servizio  da  remunerare e determina le
          tariffe    massime    da   corrispondere   alle   strutture
          accreditate,  tenuto  conto,  nel  rispetto dei principi di
          efficienza  e di economicita' nell'uso delle risorse, anche
          in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni
          calcolati   in   riferimento  a  strutture  preventivamente
          selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e
          qualita'   dell'assistenza  come  risultanti  dai  dati  in
          possesso   del  Sistema  informativo  sanitario;  b)  costi
          standard  delle  prestazioni  gia'  disponibili  presso  le
          regioni  e  le  province autonome; c) tariffari regionali e
          differenti   modalita'   di  remunerazione  delle  funzioni
          assistenziali   attuate  nelle  regioni  e  nelle  province
          autonome.  Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali,
          nel    rispetto    del    principio    del    perseguimento
          dell'efficienza  e  dei vincoli di bilancio derivanti dalle
          risorse  programmate  a  livello  nazionale e regionale, in
          base  ai  quali  le  regioni  adottano  il  proprio sistema
          tariffario,   articolando   tali   tariffe  per  classi  di
          strutture  secondo  le loro caratteristiche organizzative e
          di  attivita',  verificati  in sede di accreditamento delle
          strutture  stesse.  Le  tariffe  massime di cui al presente
          comma  sono  assunte  come  riferimento  per la valutazione
          della  congruita'  delle  risorse  a  carico  del  Servizio
          sanitario  nazionale.  Gli importi tariffari, fissati dalle
          singole  regioni,  superiori alle tariffe massime restano a
          carico  dei  bilanci  regionali.  A decorrere dalla data di
          entrata  in  vigore della presente disposizione e' abrogato
          il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  15 aprile 1994,
          recante   "Determinazione   dei  criteri  generali  per  la
          fissazione  delle  tariffe  delle prestazioni di assistenza
          specialistica,  riabilitativa  ed  ospedaliera", pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 18 dell'art. 1 del
          citato  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «18.  Le  istituzioni  e  gli  organismi  a  scopo  non
          lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle
          equiparate  di cui all'art. 4, comma 12, alla realizzazione
          dei doveri costituzionali di solidarieta', dando attuazione
          al  pluralismo  etico-culturale  dei  servizi alla persona.
          Esclusivamente   ai  fini  del  presente  decreto  sono  da
          considerarsi  a  scopo  non  lucrativo  le  istituzioni che
          svolgono  attivita' nel settore dell'assistenza sanitaria e
          socio-sanitaria,  qualora  ottemperino  a  quanto  previsto
          dalle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere d),
          e),  f),  g),  e  h),  e  comma 6 del decreto legislativo 4
          dicembre   1997,   n.  460;  resta  fermo  quanto  disposto
          dall'art. 10, comma 7, del medesimo decreto. L'attribuzione
          della  predetta  qualifica  non  comporta  il godimento dei
          benefici  fiscali  previsti  in favore delle organizzazioni
          non lucrative di utilita' sociale dal decreto legislativo 4
          dicembre   1997,   n.  460.  Le  attivita'  e  le  funzioni
          assistenziali  delle  strutture equiparate di cui al citato
          art. 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario
          nazionale,  sono  esercitate  esclusivamente  nei limiti di
          quanto  stabilito  negli  specifici accordi di cui all'art.
          8-quinquies.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 8-quater
          del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
          della  disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421), cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «3.  Con  atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai
          sensi  dell'art.  8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro
          centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
          decreto   legislativo  19  giugno  1999,  n.  229,  sentiti
          l'Agenzia  per  i  servizi sanitari regionali, il Consiglio
          superiore  di  sanita', e, limitatamente all'accreditamento
          dei  professionisti,  la  Federazione nazionale dell'ordine
          dei  medici  chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i
          criteri generali uniformi per:
                a)   la   definizione  dei  requisiti  ulteriori  per
          l'esercizio   delle   attivita'  sanitarie  per  conto  del
          Servizio  sanitario  nazionale  da  parte  delle  strutture
          sanitarie   e   dei  professionisti,  nonche'  la  verifica
          periodica di tali attivita';
                b)  la  valutazione della rispondenza delle strutture
          al  fabbisogno,  tenendo  conto  anche  del  criterio della
          soglia  minima  di  efficienza  che, compatibilmente con le
          risorse  regionali  disponibili,  deve  esser conseguita da
          parte  delle  singole  strutture  sanitarie  ))  ,  e  alla
          funzionalita'  della  programmazione  regionale, inclusa la
          determinazione  dei  limiti  entro  i  quali  sia possibile
          accreditare quantita' di prestazioni in eccesso rispetto al
          fabbisogno  programmato,  in modo da assicurare un'efficace
          competizione tra le strutture accreditate;
                c)  le  procedure  e  i  termini per l'accreditamento
          delle  strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la
          possibilita'  di  un riesame dell'istanza, in caso di esito
          negativo   e   di   prescrizioni  contestate  dal  soggetto
          richiedente  nonche'  la  verifica  periodica dei requisiti
          ulteriori  e  le procedure da adottarsi in caso di verifica
          negativa.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 8-quinquies del citato
          decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  8-  (( quinquies (Accordi contrattuali). - 1. Le
          regioni,  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  del  decreto  legislativo  19  giugno 1999, n. 229,
          definiscono   l'ambito   di   applicazione   degli  accordi
          contrattuali  e  individuano  i  soggetti  interessati, con
          specifico riferimento ai seguenti aspetti:
                a)  individuazione  delle  responsabilita'  riservate
          alla  regione  e di quelle attribuite alle unita' sanitarie
          locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
          verifica del loro rispetto;
                b)  indirizzi  per  la  formulazione dei programmi di
          attivita'  delle  strutture  interessate, con l'indicazione
          delle  funzioni  e  delle  attivita'  da  potenziare  e  da
          depotenziare,   secondo   le   linee  della  programmazione
          regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
          sanitario nazionale;
                c)  determinazione del piano delle attivita' relative
          alle alte specialita' e alla rete dei servizi di emergenza;
                d)  criteri per la determinazione della remunerazione
          delle  strutture  ove  queste  abbiano  erogato  volumi  di
          prestazioni  eccedenti  il programma preventivo concordato,
          tenuto  conto  del  volume  complessivo  di attivita' e del
          concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.
              2.  In  attuazione  di  quanto previsto dal comma 1, la
          regione  e  le unita' sanitarie locali, anche attraverso ed
          equiparate  valutazioni  comparative  della  qualita' e dei
          costi,  definiscono  (( accordi con le strutture pubbliche,
          comprese   le  aziende  ospedaliero-universitarie  ))  ,  e
          stipulano   contratti   con   quelle   private   e   con  i
          professionisti  accreditati,  anche  mediante intese con le
          loro  organizzazioni  rappresentative  a livello regionale,
          che indicano:
                a)   gli   obiettivi  di  salute  e  i  programmi  di
          integrazione dei servizi;
                b)  il volume massimo di prestazioni che le strutture
          presenti  nell'ambito  territoriale  della  medesima unita'
          sanitaria  locale, si impegnano ad assicurare, distinto per
          tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono
          individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali
          stabilire    la   preventiva   autorizzazione,   da   parte
          dell'azienda  sanitaria  locale  competente, alla fruizione
          presso le strutture o i professionisti accreditati;
                c)   i   requisiti   del  servizio  da  rendere,  con
          particolare   riguardo  ad  accessibilita',  appropriatezza
          clinica  e  organizzativa,  tempi  di  attesa e continuita'
          assistenziale;
                d)  il  corrispettivo  preventivato  a  fronte  delle
          attivita'    concordate,   globalmente   risultante   dalla
          applicazione  dei  valori  tariffari  e della remunerazione
          extra-tariffaria  delle  funzioni  incluse nell'accordo, da
          verificare  a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
          e   delle   attivita'   effettivamente  svolte  secondo  le
          indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
                e)  il  debito informativo delle strutture erogatrici
          per  il  monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure
          che  dovranno essere seguite per il controllo esterno della
          appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
          delle  prestazioni  rese, secondo quanto previsto dall'art.
          8-octies;
                 e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito
          il  rispetto  del  limite  di remunerazione delle strutture
          correlato  ai  volumi  di  prestazioni, concordato ai sensi
          della  lettera  d) , prevedendo che in caso di incremento a
          seguito  di  modificazioni,  comunque intervenute nel corso
          dell'anno,  dei  valori unitari dei tariffari regionali per
          la    remunerazione   delle   prestazioni   di   assistenza
          ospedaliera,  delle prestazioni di assistenza specialistica
          ambulatoriale,  nonche'  delle  altre  prestazioni comunque
          remunerate  a  tariffa,  il  volume  massimo di prestazioni
          remunerate,   di   cui   alla   lettera  b)  ,  si  intende
          rideterminato  nella  misura necessaria al mantenimento dei
          limiti  indicati alla lettera d) , fatta salva la possibile
          stipula    di    accordi    integrativi,    nel    rispetto
          dell'equilibrio economico-finanziario programmato.
              2-bis  Con  decreto  del  Ministro  della sanita' e del
          Ministro  della  difesa, ai fini di cui al comma 2-ter sono
          individuate  le categorie destinatarie e le tipologie delle
          prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.
              2-ter  Con  decreto  del  Ministro  della sanita' e del
          Ministro   della   difesa,   d'intesa   con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome,  sono  individuate,  nel rispetto delle
          indicazioni  degli  strumenti di programmazione regionale e
          tenendo  conto  della localizzazione e della disponibilita'
          di   risorse  delle  altre  strutture  sanitarie  pubbliche
          esistenti,  le  strutture sanitarie militari accreditabili,
          nonche'   le   specifiche   categorie   destinatarie  e  le
          prestazioni   ai   fini   della   stipula   degli   accordi
          contrattuali  previsti  dal  presente articolo. Gli accordi
          contrattuali  sono  stipulati  tra  le  predette  strutture
          sanitarie   militari   e  le  regioni  nel  rispetto  della
          reciproca autonomia.
              2-quater.   Le   regioni   stipulano   accordi  con  le
          fondazioni   istituti   di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico  e  con  gli  istituti  di  ricovero  e  cura a
          carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
          di  ricovero  e  cura  a carattere scientifico privati, che
          sono definiti con le modalita' di cui all'art. 10, comma 2,
          del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni
          stipulano   altresi'  accordi  con  gli  istituti,  enti  e
          ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni,
          che  prevedano  che  l'attivita'  assistenziale, attuata in
          coerenza  con  la  programmazione  sanitaria regionale, sia
          finanziata  a  prestazione  in  base ai tetti di spesa e ai
          volumi   di   attivita'  predeterminati  annualmente  dalla
          programmazione   regionale  nel  rispetto  dei  vincoli  di
          bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
          regioni,  tenendo  conto  nella  remunerazione di eventuali
          risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
          dell'art.  4,  comma  15,  della legge 30 dicembre 1991, n.
          412,  e  successive  modificazioni.  Ai  predetti accordi e
          contratti  si  applicano le disposizioni di cui al comma 2,
          lettere a), b), c), e) ed e-bis).
                2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi
          di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
          di   cui   all'art.   8-quater   delle   strutture   e  dei
          professionisti  eroganti prestazioni per conto del Servizio
          sanitario nazionale interessati e' sospeso.».
              - Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto-legge 30
          settembre  2003,  n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
          lo  sviluppo  e  per la correzione dell'andamento dei conti
          pubblici):
              «Art. 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio della
          spesa  nel  settore  sanitario  e  di  appropriatezza delle
          prescrizioni   sanitarie).   -   1.   Per   potenziare   il
          monitoraggio  della  spesa pubblica nel settore sanitario e
          delle   iniziative   per  la  realizzazione  di  misure  di
          appropriatezza     delle    prescrizioni,    nonche'    per
          l'attribuzione  e  la  verifica del budget di distretto, di
          farmacovigilanza    e   sorveglianza   epidemiologica,   il
          Ministero   dell'economia  e  delle  finanze,  con  decreto
          adottato di concerto con il Ministero della salute e con la
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per
          l'innovazione  e le tecnologie, definisce i parametri della
          Tessera  sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e delle
          finanze cura la generazione e la progressiva consegna della
          TS,  a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti gia'
          titolari  di  codice  fiscale nonche' ai soggetti che fanno
          richiesta  di  attribuzione  del  codice  fiscale ovvero ai
          quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni
          caso  il  codice  fiscale  del  titolare, anche in codice a
          barre  nonche'  in  banda  magnetica, quale unico requisito
          necessario  per  l'accesso  alle  prestazioni  a carico del
          Servizio sanitario nazionale (SSN).
              1-bis  Il  Ministero dell'economia e delle finanze cura
          la  generazione  e  la  consegna  della tessera sanitaria a
          tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il
          31 marzo 2006.
              2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, di
          concerto  con  il  Ministero  della  salute,  entro  il  15
          dicembre   2003  approva  i  modelli  di  ricettari  medici
          standardizzati  e  di  ricetta  medica a lettura ottica, ne
          cura  la  successiva  stampa  e  distribuzione alle aziende
          sanitarie   locali,   alle   aziende   ospedaliere  e,  ove
          autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
          a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
          provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
          medici  del  SSN  abilitati  dalla  regione  ad  effettuare
          prescrizioni,  da  tale momento responsabili della relativa
          custodia.   I   modelli   equivalgono  a  stampati  per  il
          fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
              3.   Il   modello  di  ricetta  e'  stampato  su  carta
          filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
          11  luglio  1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito
          dal  medesimo  decreto, riproduce le nomenclature e i campi
          per   l'inserimento   dei  dati  prescritti  dalle  vigenti
          disposizioni  in  materia.  Il  vigente  codice  a barre e'
          sostituito  da  un  analogo  codice  che  esprime il numero
          progressivo  regionale  di  ciascuna  ricetta;  il codice a
          barre  e' stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura
          ottica   non  comporti  la  procedura  di  separazione  del
          tagliando  di  cui  all'art.  87 del decreto legislativo 30
          giugno  2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni
          caso  un  campo  nel quale, all'atto della compilazione, e'
          riportato  sempre  il numero complessivo dei farmaci ovvero
          degli  accertamenti  specialistici  prescritti  ovvero  dei
          dispositivi   di   assistenza  protesica  e  di  assistenza
          integrativa.  Nella  compilazione  della  ricetta e' sempre
          riportato  il  solo codice fiscale dell'assistito, in luogo
          del codice sanitario.
              4.  Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere
          e,  ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero
          e   cura   a   carattere   scientifico   ed  i  policlinici
          universitari  consegnano  i  ricettari ai medici del SSN di
          cui  al  comma  2,  in  numero  definito,  secondo  le loro
          necessita',   e   comunicano  immediatamente  al  Ministero
          dell'economia  e delle finanze, in via telematica, il nome,
          il  cognome,  il  codice  fiscale  dei  medici  ai quali e'
          effettuata  la  consegna,  l'indirizzo  dello  studio,  del
          laboratorio   ovvero   l'identificativo   della   struttura
          sanitaria  nei  quali  gli  stessi operano, nonche' la data
          della  consegna  e  i  numeri  progressivi  regionali delle
          ricette  consegnate.  Con  provvedimento  dirigenziale  del
          Ministero  dell'economia  e delle finanze sono stabilite le
          modalita' della trasmissione telematica.
              5.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze cura il
          collegamento,  mediante  la  propria rete telematica, delle
          aziende  sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
          istituti  di  ricovero e cura a carattere scientifico e dei
          policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
          pubbliche   e   private,   dei   presidi  di  specialistica
          ambulatoriale,   delle  strutture  per  l'erogazione  delle
          prestazioni   di   assistenza  protesica  e  di  assistenza
          integrativa  e  degli altri presidi e strutture accreditati
          per   l'erogazione   dei   servizi   sanitari,  di  seguito
          denominati,  ai  fini  del presente articolo, "strutture di
          erogazione   di   servizi   sanitari".   Con  provvedimento
          dirigenziale  del  Ministero dell'economia e delle finanze,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabiliti  i
          parametri   tecnici   per  la  realizzazione  del  software
          certificato  che  deve essere installato dalle strutture di
          erogazione  di  servizi  sanitari, in aggiunta ai programmi
          informatici  dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la
          trasmissione  dei  dati  di  cui  ai  commi  6  e  7; tra i
          parametri  tecnici rientra quello della frequenza temporale
          di trasmissione dei dati predetti.
              5-bis Per le finalita' di cui al comma 1, a partire dal
          1°  luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze
          rende  disponibile  il  collegamento in rete dei medici del
          SSN  di cui al comma 2, in conformita' alle regole tecniche
          concernenti   il   Sistema  pubblico  di  connettivita'  ed
          avvalendosi,  ove possibile, delle infrastrutture regionali
          esistenti,  per  la  trasmissione telematica dei dati delle
          ricette  al Ministero dell'economia e delle finanze e delle
          certificazioni   di   malattia   all'INPS,  secondo  quanto
          previsto  all'art.  1,  comma  149, della legge 30 dicembre
          2004,  n. 311. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o  del  Ministro  delegato  per  le  riforme e le
          innovazioni  nella  pubblica  amministrazione,  da emanare,
          entro   il   30   aprile   2007,   ai   sensi   del  codice
          dell'amministrazione    digitale,   di   cui   al   decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni,  su  proposta  del  Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  di  concerto con i Ministri della salute e
          del  lavoro  e  della previdenza sociale, previo parere del
          Garante  per  la  protezione dei dati personali, sentita la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definite  le  regole  tecniche concernenti i dati di cui al
          presente  comma  e  le  modalita'  di trasmissione. Ai fini
          predetti,  il parere del Centro nazionale per l'informatica
          nella  pubblica  amministrazione  e' reso entro il 31 marzo
          2007; in mancanza, il predetto decreto puo' essere comunque
          emanato.  Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
          e  delle finanze, di concerto con il Ministro della salute,
          sono   emanate  le  ulteriori  disposizioni  attuative  del
          presente comma.
              5-ter  Per  la  trasmissione  telematica dei dati delle
          ricette  di  cui  al  comma 5-bis con decreto del Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          della  salute,  e' definito un contributo da riconoscere ai
          medici  convenzionati  con  il  SSN,  per  l'anno 2008, nei
          limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede
          utilizzando le risorse di cui al comma 12.
              6.  Le  strutture  di  erogazione  di  servizi sanitari
          effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
          di  cui  al  comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto
          comma  e  in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  di  concerto con il Ministro della salute,
          stabilisce,   con   decreto   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale,  le  regioni  e le date a partire dalle quali le
          disposizioni  del  presente  comma  e  di quelli successivi
          hanno   progressivamente  applicazione.  Per  l'acquisto  e
          l'installazione  del  software  di  cui al comma 5, secondo
          periodo,  alle farmacie private di cui al primo periodo del
          medesimo  comma  e' riconosciuto un contributo pari ad euro
          250,  sotto  forma  di  credito d'imposta fruibile anche in
          compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9  luglio  1997,  n.  241,  successivamente alla data nella
          quale  il Ministero dell'economia e delle finanze comunica,
          in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta
          installazione  e  funzionamento  del  predetto software. Il
          credito  d'imposta non concorre alla formazione del reddito
          imponibile  ai  fini delle imposte sui redditi, nonche' del
          valore   della   produzione  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive  e non rileva ai fini del rapporto di
          cui  all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi,
          di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
          dicembre  1986,  n.  917.  Al relativo onere, valutato in 4
          milioni  di  euro  per l'anno 2004, si provvede nell'ambito
          delle risorse di cui al comma 12.
              7.  All'atto  della utilizzazione di una ricetta medica
          recante   la   prescrizione   di   farmaci,  sono  rilevati
          otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
          regionale  della  ricetta, ai dati delle singole confezioni
          dei  farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TS;
          sono  comunque  rilevati  i  dati  relativi alla esenzione.
          All'atto  della utilizzazione di una ricetta medica recante
          la  prescrizione  di  prestazioni specialistiche ovvero dei
          dispositivi   di   assistenza  protesica  e  di  assistenza
          integrativa,  sono  rilevati  otticamente  i codici a barre
          relativi  al  numero  progressivo  regionale  della ricetta
          nonche'  il codice a barre della TS; sono comunque rilevati
          i  dati  relativi  alla esenzione nonche' inseriti i codici
          del  nomenclatore delle prestazioni specialistiche ovvero i
          codici  del  nomenclatore  delle  prestazioni di assistenza
          protesica  ovvero  i  codici  del  repertorio  dei prodotti
          erogati  nell'ambito  dell'assistenza  integrativa. In ogni
          caso,  e'  previamente  verificata  la  corrispondenza  del
          codice   fiscale   del   titolare   della   TS  con  quello
          dell'assistito  riportato sulla ricetta; in caso di assenza
          del  codice  fiscale  sulla  ricetta, quest'ultima non puo'
          essere  utilizzata,  salvo  che  il costo della prestazione
          venga  pagato  per  intero. In caso di utilizzazione di una
          ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il
          codice  fiscale  dell'assistito  e' rilevato dalla ricetta.
          Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto
          attuativo   del   comma   5   del   presente  articolo,  e'
          riconosciuto  per  gli  anni 2006 e 2007 un contributo, nei
          limiti  di  10  milioni  di  euro, da definire con apposita
          convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze,
          il  Ministero  della  salute e le associazioni di categoria
          interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di concerto con il Ministro della salute, sentita
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definite  le  modalita'  erogative.  Al  relativo  onere si
          provvede  utilizzando  le  risorse  di  cui al comma 12. Il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  puo' prevedere
          periodi  transitori,  durante i quali, in caso di riscontro
          della   mancata   corrispondenza  del  codice  fiscale  del
          titolare  della tessera sanitaria con quello dell'assistito
          riportato  sulla  ricetta, tale difformita' non costituisce
          impedimento    per   l'erogazione   della   prestazione   e
          l'utilizzazione    della   relativa   ricetta   medica   ma
          costituisce  anomalia  da  segnalare  tra  i dati di cui al
          comma 8.
              8.  I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi
          telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze,
          entro  il  giorno  10  del  mese  successivo  a  quello  di
          utilizzazione  della  ricetta  medica, anche per il tramite
          delle  associazioni  di categoria e di soggetti terzi a tal
          fine  individuati dalle strutture di erogazione dei servizi
          sanitari;  il  software  di cui al comma 5 assicura che gli
          stessi  dati  vengano  rilasciati  ai programmi informatici
          ordinariamente  utilizzati dalle strutture di erogazione di
          servizi  sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice
          fiscale   dell'assistito,  per  le  farmacie,  pubbliche  e
          private  e  per  le  strutture  di  erogazione  dei servizi
          sanitari  non autorizzate al trattamento del codice fiscale
          dell'assistito.  Il predetto software assicura altresi' che
          in  nessun  caso  il  codice  fiscale  dell'assistito possa
          essere  raccolto o conservato in ambiente residente, presso
          le  farmacie,  pubbliche  e private, dopo la conferma della
          sua   ricezione   telematica   da   parte   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze.
              8-bis  La  mancata  o tardiva trasmissione dei dati nel
          termine  di  cui  al  comma  8  e'  punita  con la sanzione
          amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la
          quale la violazione si e' verificata.
              8-ter  Per  le  ricette trasmesse nei termini di cui al
          comma  8,  la mancanza di uno o piu' elementi della ricetta
          di  cui  al  decreto  attuativo  del  comma  5 del presente
          articolo   e'   punita   con   la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  di  2  euro  per  ogni  ricetta per la quale la
          violazione si e' verificata.
              8-quater  L'accertamento  della  violazione  di  cui ai
          commi  8-bis  e 8-ter e' effettuato dal Corpo della Guardia
          di  finanza,  che  trasmette il relativo rapporto, ai sensi
          dell'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
          689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente
          per    territorio,    per    i   conseguenti   adempimenti.
          Dell'avvenuta   apertura   del  procedimento  e  della  sua
          conclusione  viene  data  notizia,  a  cura della direzione
          provinciale  dei  servizi  vari, alla competente ragioneria
          provinciale dello Stato.
              8-quinquies.  Con riferimento alle ricette per le quali
          non  risulta  associato  il  codice fiscale dell'assistito,
          rilevato  secondo  quanto  previsto  dal presente articolo,
          l'azienda  sanitaria  locale  competente  non  procede alla
          relativa  liquidazione,  fermo  restando  che,  in  caso di
          ricette  redatte  manualmente dal medico, il farmacista non
          e'   responsabile  della  mancata  rispondenza  del  codice
          fiscale  rilevato  rispetto a quello indicato sulla ricetta
          che fara' comunque fede a tutti gli effetti.
              9.  Al  momento  della  ricezione  dei  dati  trasmessi
          telematicamente  ai sensi del comma 5-bis e del comma 8, il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con modalita'
          esclusivamente   automatiche,   li   inserisce  in  archivi
          distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo
          che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri,
          quello  relativo  al  codice  fiscale  dell'assistito.  Con
          provvedimento  dirigenziale  del  Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  di concerto con il Ministero della salute,
          adottato  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
          sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e
          gli  altri  enti  pubblici  di  rilevanza  nazionale che li
          detengono,  trasmettono  al Ministero dell'economia e delle
          finanze,   con  modalita'  telematica,  nei  trenta  giorni
          successivi   alla   data   di   emanazione   del   predetto
          provvedimento,  per  realizzare  e diffondere in rete, alle
          regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
          l'allineamento  dell'archivio dei codici fiscali con quello
          degli  assistiti  e  per  disporre le codifiche relative al
          prontuario   farmaceutico   nazionale   e  al  nomenclatore
          ambulatoriale  nonche' al nomenclatore delle prestazioni di
          assistenza  protesica  e al repertorio dei prodotti erogati
          nell'ambito dell'assistenza integrativa.
              10.  Al  Ministero dell'economia e delle finanze non e'
          consentito   trattare   i  dati  rilevati  dalla  TS  degli
          assistiti;  allo  stesso  e'  consentito trattare gli altri
          dati  di  cui  al  comma  7 per fornire periodicamente alle
          regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi
          dovuti  alle  strutture  di erogazione di servizi sanitari.
          Gli  archivi  di  cui  al  comma  9  sono  resi disponibili
          all'accesso  esclusivo,  anche attraverso interconnessione,
          alle  aziende  sanitarie  locali di ciascuna regione per la
          verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
          liquidazione  definitiva  delle  somme  spettanti, ai sensi
          delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di
          servizi sanitari. Con decreto del Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  di concerto con il Ministero della salute,
          da  emanare  entro  il 31 marzo 2007, sono definiti i dati,
          relativi  alla  liquidazione periodica dei rimborsi erogati
          alle  strutture  di  erogazione di servizi sanitari, che le
          aziende  sanitarie  locali  di  ogni regione trasmettono al
          Ministero   dell'economia   e  delle  finanze,  nonche'  le
          modalita'  di  trasmissione.  Con  protocollo approvato dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  dal Ministero
          della  salute  d'intesa  con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per
          la  protezione  dei  dati  personali, sono stabiliti i dati
          contenuti  negli  archivi  di  cui  al  comma 9 che possono
          essere  trasmessi al Ministero della salute e alle regioni,
          nonche' le modalita' di tale trasmissione.
              10-bis Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i
          dati  delle  ricette resi disponibili ai sensi del comma 10
          rilevano  a fini di responsabilita', anche amministrativa o
          penale,  solo  previo  riscontro del documento cartaceo dal
          quale gli stessi sono tratti.
              11.  L'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma
          4,  lettera  a)  , della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai
          fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN
          per  gli  anni  2003,  2004 e 2005, si considera rispettato
          dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
          Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui
          le  regioni  e  le  province  autonome  dimostrino di avere
          realizzato  direttamente  nel proprio territorio sistemi di
          monitoraggio   delle   prescrizioni   mediche   nonche'  di
          trasmissione  telematica al Ministero dell'economia e delle
          finanze  di  copia  dei  dati dalle stesse acquisiti, i cui
          standard  tecnologici  e  di  efficienza  ed  effettivita',
          verificati  d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
          finanze,  risultino  non  inferiori  a quelli realizzati in
          attuazione  del  presente  articolo.  Con  effetto  dal  1°
          gennaio  2004,  tra  gli  adempimenti  cui  sono  tenute le
          regioni,   ai   fini   dell'accesso   all'adeguamento   del
          finanziamento  del  SSN  relativo agli anni 2004 e 2005, e'
          ricompresa  anche  l'adozione  di tutti i provvedimenti che
          garantiscono  la  trasmissione al Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  da  parte  delle singole aziende sanitarie
          locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
              12.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e'
          autorizzata  la  spesa  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2003.  Al  relativo onere si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2003-2005,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2003,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              13.   Con  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
          il  Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
          dell'interno  e  con  il  Ministro della salute, sentita la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabilite  le  modalita'  per  il  successivo e progressivo
          assorbimento,  senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
          dello  Stato, della TS nella carta di identita' elettronica
          o  nella  carta  nazionale  dei servizi di cui all'art. 52,
          comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
              13-bis  Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto
          anche  alle  farmacie  pubbliche  con le modalita' indicate
          dallo  stesso  comma.  Al  relativo onere, valutato in euro
          400.000,00  per  l'anno  2005,  si  provvede utilizzando le
          risorse di cui al comma 12.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 16 dell'art. 8 della
          legge  24  dicembre  1993, n. 537 (Interventi correttivi di
          finanza pubblica):
              «16.  A  decorrere  dal  1°  gennaio 1995 sono esentati
          dalla  partecipazione  alla spesa sanitaria di cui ai commi
          14  e 15 i cittadini di eta' inferiore a sei anni e di eta'
          superiore  a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo
          familiare  con  un  reddito  complessivo  riferito all'anno
          precedente non superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal
          1° gennaio 1996 sono altresi' esentati dalla partecipazione
          alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di
          patologie  neoplastiche  maligne,  i  pazienti in attesa di
          trapianti di organi, nonche' i titolari di pensioni sociali
          ed  i  familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla
          stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla
          spesa  sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i
          loro  familiari a carico, nonche' i titolari di pensioni al
          minimo di eta' superiore a sessant'anni ed i loro familiari
          a  carico,  purche' appartenenti ad un nucleo familiare con
          un   reddito  complessivo,  riferito  all'anno  precedente,
          inferiore  a  lire  16 milioni, incrementato fino a lire 22
          milioni  in  presenza  del  coniuge  ed  in  ragione  di un
          ulteriore  milione  di  lire  per  ogni figlio a carico. Le
          esenzioni   connesse  ai  livelli  di  reddito  operano  su
          dichiarazione  dell'interessato  o  di  un suo familiare da
          apporre  sul  retro della ricetta. I soggetti affetti dalle
          forme  morbose  e  le  categorie  previste  dal decreto del
          Ministro  della  sanita' 1° febbraio 1991, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive
          modificazioni   ed   integrazioni,   sono   esentati  dalla
          partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
          limitatamente  alle  prestazioni  individuate  dallo stesso
          decreto.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del decreto del
          Ministro  della  sanita'  22  gennaio  1993  (Modalita'  di
          attestazione  del  diritto  alla  fruizione dell'assistenza
          sanitaria in regime di partecipazione alla spesa):
              «Art.  1 (Individuazione del nucleo familiare). - 1. Ai
          fini  della  individuazione dei limiti di reddito di cui ai
          commi  2  e  3 dell'art. 6 della legge 14 novembre 1992, n.
          438,  di  conversione, con modificazioni, del decreto-legge
          19   settembre   1992,   n.   384,   concorrono  i  redditi
          complessivi,  riferiti  all'anno  precedente, posseduti dai
          singoli  componenti  il  nucleo familiare; del nucleo fanno
          parte,  oltre  ai familiari a carico di cui all'art. 12 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986,
          n.    917   (T.U.I.R.)   e   successive   modificazioni   e
          integrazioni,   in   ogni   caso  il  coniuge  purche'  non
          legalmente ed effettivamente separato.».
              - Si  riporta  il testo del comma 180 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
          commi  174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per
          gli  anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
          tecnico  dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari regionali,
          procede  ad  una  ricognizione  delle  cause  ed elabora un
          programma     operativo     di     riorganizzazione,     di
          riqualificazione  o di potenziamento del Servizio sanitario
          regionale,  di durata non superiore al triennio. I Ministri
          della  salute  e dell'economia e delle finanze e la singola
          regione   stipulano  apposito  accordo  che  individui  gli
          interventi  necessari  per il perseguimento dell'equilibrio
          economico,   nel   rispetto   dei   livelli  essenziali  di
          assistenza  e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
          dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
          necessaria  per  la riattribuzione alla regione interessata
          del  maggiore  finanziamento  anche  in  maniera parziale e
          graduale,  subordinatamente  alla  verifica della effettiva
          attuazione del programma.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 20 della
          legge  11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria 1988):
              «Art.  20.  -  1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di un
          programma   pluriennale   di   interventi   in  materia  di
          ristrutturazione  edilizia  e di ammodernamento tecnologico
          del  patrimonio  sanitario  pubblico  e di realizzazione di
          residenze  per  anziani  e soggetti non autosufficienti per
          l'importo   complessivo   di   20   miliardi  di  euro.  Al
          finanziamento   degli   interventi   si  provvede  mediante
          operazioni  di  mutuo che le regioni e le province autonome
          di  Trento  e  Bolzano  sono autorizzate ad effettuare, nel
          limite  del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
          dal  progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con il Ministro della
          sanita'.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 83 della
          gia' citata legge n. 388 del 2000:
              «3.  L'importo  di lire 30.000 miliardi di cui all'art.
          20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' elevato a
          lire 34.000 miliardi.».
              - Si  riporta  il testo del comma 796 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296/2006:
              «796.   Per   garantire   il  rispetto  degli  obblighi
          comunitari  e  la  realizzazione degli obiettivi di finanza
          pubblica  per  il  triennio  2007-2009,  in  attuazione del
          protocollo  di  intesa  tra  il  Governo,  le  regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano per un patto
          nazionale  per  la  salute  sul  quale  la Conferenza delle
          regioni  e  delle  province autonome, nella riunione del 28
          settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
                a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
          cui  concorre  ordinariamente  lo  Stato, e' determinato in
          96.040  milioni  di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni
          di  euro  per  l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per
          l'anno  2009,  comprensivi  dell'importo  di  50 milioni di
          euro,  per  ciascuno  degli  anni  indicati,  a  titolo  di
          ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
          "Bambino  Gesu'",  preventivamente  accantonati  ed erogati
          direttamente  allo stesso ospedale dallo Stato. All'art. 1,
          comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
          "a   decorrere   dall'anno   2006"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "limitatamente all'anno 2006";
                b)  e'  istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo
          transitorio  di  1.000  milioni di euro per l'anno 2007, di
          850  milioni  di  euro  per l'anno 2008 e di 700 milioni di
          euro  per  l'anno  2009, la cui ripartizione tra le regioni
          interessate  da  elevati  disavanzi e' disposta con decreto
          del  Ministro  della  salute,  di  concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, d'intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano. L'accesso alle
          risorse   del   Fondo  di  cui  alla  presente  lettera  e'
          subordinato  alla  sottoscrizione  di  apposito  accordo ai
          sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
          n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano
          di   rientro  dai  disavanzi.  Il  piano  di  rientro  deve
          contenere   sia  le  misure  di  riequilibrio  del  profilo
          erogativo   dei   livelli  essenziali  di  assistenza,  per
          renderlo  conforme  a  quello  desumibile dal vigente Piano
          sanitario  nazionale  e  dal vigente decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  di  fissazione  dei medesimi
          livelli  essenziali di assistenza, sia le misure necessarie
          all'azzeramento  del  disavanzo  entro  il  2010,  sia  gli
          obblighi e le procedure previsti dall'art. 8 dell'intesa 23
          marzo  2005  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
          n.  83  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
          Tale  accesso  presuppone  che  sia scattata formalmente in
          modo  automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai
          livelli  massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul
          reddito  delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta
          regionale   sulle  attivita'  produttive,  fatte  salve  le
          aliquote  ridotte  disposte  con  leggi  regionali a favore
          degli  esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale,
          artigianale  o comunque economica, ovvero una libera arte o
          professione,  che  abbiano denunciato richieste estorsive e
          per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 4 della
          legge  23 febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento di
          verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
          di   parte  degli  obiettivi  intermedi  di  riduzione  del
          disavanzo  contenuti  nel  piano  di  rientro,  la  regione
          interessata  puo'  proporre  misure  equivalenti che devono
          essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
          e  delle  finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del
          mancato  raggiungimento  degli obiettivi intermedi comporta
          che,  con  riferimento  all'anno  d'imposta  dell'esercizio
          successivo,  l'addizionale  all'imposta  sul  reddito delle
          persone  fisiche  e l'aliquota dell'imposta regionale sulle
          attivita'  produttive  si applicano oltre i livelli massimi
          previsti  dalla  legislazione  vigente  fino  all'integrale
          copertura   dei  mancati  obiettivi.  La  maggiorazione  ha
          carattere   generalizzato   e   non  settoriale  e  non  e'
          suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e
          per  categorie  di  soggetti  passivi.  Qualora  invece sia
          verificato  che  il  rispetto  degli obiettivi intermedi e'
          stato  conseguito  con risultati ottenuti quantitativamente
          migliori,   la   regione   interessata  puo'  ridurre,  con
          riferimento  all'anno  d'imposta dell'esercizio successivo,
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e   l'aliquota   dell'imposta   regionale  sulle  attivita'
          produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
          ottenuto.   Gli   interventi   individuati   dai  programmi
          operativi    di    riorganizzazione,    qualificazione    o
          potenziamento  del  servizio sanitario regionale, necessari
          per   il   perseguimento   dell'equilibrio  economico,  nel
          rispetto  dei  livelli  essenziali  di  assistenza, oggetto
          degli  accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30
          dicembre  2004,  n.  311,  e successive modificazioni, come
          integrati dagli accordi di cui all'art. 1, commi 278 e 281,
          della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per
          la   regione   che   ha   sottoscritto   l'accordo   e   le
          determinazioni  in esso previste possono comportare effetti
          di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi
          gia'   adottati   dalla  medesima  regione  in  materia  di
          programmazione  sanitaria.  Il  Ministero  della salute, di
          concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze,
          assicura  l'attivita'  di  affiancamento  delle regioni che
          hanno  sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma 180,
          della  legge  30  dicembre  2004, n. 311, comprensivo di un
          Piano   di   rientro   dai   disavanzi,  sia  ai  fini  del
          monitoraggio   dello   stesso,   sia  per  i  provvedimenti
          regionali  da sottoporre a preventiva approvazione da parte
          del  Ministero della salute e del Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  sia  per  i  Nuclei  da  realizzarsi nelle
          singole   regioni   con  funzioni  consultive  di  supporto
          tecnico,  nell'ambito  del  Sistema nazionale di verifica e
          controllo  sull'assistenza  sanitaria  di  cui  all'art. 1,
          comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
                c)  all'art.  1,  comma  174, della legge 30 dicembre
          2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  le  parole:
          "all'anno  d'imposta  2006" sono sostituite dalle seguenti:
          "agli  anni  di imposta 2006 e successivi". Il procedimento
          per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai
          fini  dell'avvio  delle  procedure di cui al citato art. 1,
          comma  174,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e
          successive  modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per
          la  verifica  degli  adempimenti  di  cui all'art. 12 della
          citata intesa 23 marzo 2005;
                d)   al   fine   di   consentire  in  via  anticipata
          l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato:
                  1) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma
          6,  del  decreto  legislativo  18  febbraio 2000, n. 56, il
          Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007,
          2008  e  2009,  e'  autorizzato  a concedere alle regioni a
          statuto  ordinario anticipazioni con riferimento alle somme
          indicate  alla lettera a) del presente comma da accreditare
          sulle  contabilita' speciali di cui al comma 6 dell'art. 66
          della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le
          tesorerie  provinciali dello Stato, nella misura pari al 97
          per  cento  delle  somme  dovute  alle  regioni  a  statuto
          ordinario  a titolo di finanziamento della quota indistinta
          del   fabbisogno   sanitario,   quale  risulta  dall'intesa
          espressa,  ai  sensi  delle norme vigenti, dalla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione
          delle  disponibilita'  finanziarie complessive destinate al
          finanziamento   del  Servizio  sanitario  nazionale  per  i
          medesimi anni;
                  2)  per  gli  anni  2007, 2008 e 2009, il Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato a concedere
          alla  Regione  siciliana anticipazioni nella misura pari al
          97  per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di
          finanziamento   della   quota   indistinta,  quale  risulta
          dall'intesa  espressa,  ai sensi delle norme vigenti, dalla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione  delle  disponibilita' finanziarie complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
          partecipazioni della medesima regione;
                  3)  alle  regioni  che  abbiano  superato tutti gli
          adempimenti  dell'ultima  verifica  effettuata  dal  Tavolo
          tecnico  per  la verifica degli adempimenti di cui all'art.
          12  della  citata  intesa  23  marzo  2005, si riconosce la
          possibilita'   di   un   incremento  di  detta  percentuale
          compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
                  4)  all'erogazione  dell'ulteriore  3 per cento nei
          confronti  delle  singole  regioni  si  provvede  a seguito
          dell'esito   positivo   della  verifica  degli  adempimenti
          previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
                  5)  nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle
          norme  vigenti,  dalla Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di   Bolzano   sulla   ripartizione   delle  disponibilita'
          finanziarie  complessive  destinate  al  finanziamento  del
          Servizio   sanitario   nazionale,   le  anticipazioni  sono
          commisurate  al  livello del finanziamento corrispondente a
          quello  previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta
          dall'intesa  espressa  dalla  Conferenza  permanente  per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno
          2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
          lordo nominale programmato;
                  6)   sono   autorizzati,  in  sede  di  conguaglio,
          eventuali  recuperi  necessari anche a carico delle somme a
          qualsiasi  titolo  spettanti  alle regioni per gli esercizi
          successivi;
                  7)  sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
          titolo  spettanti, le compensazioni degli importi a credito
          e  a  debito  di  ciascuna  regione  e  provincia autonoma,
          connessi  alla  mobilita'  sanitaria  interregionale di cui
          all'art.  12, comma 3, lettera b) , del decreto legislativo
          30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive modificazioni,
          nonche'  alla  mobilita'  sanitaria  internazionale  di cui
          all'art.  18,  comma 7, dello stesso decreto legislativo n.
          502  del  1992,  e  successive  modificazioni.  I  predetti
          importi  sono definiti dal Ministero della salute di intesa
          con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
                e)  ai  fini  della copertura dei disavanzi pregressi
          nel   settore   sanitario,   cumulativamente  registrati  e
          certificati  fino  all'anno  2005, al netto per l'anno 2005
          della  copertura derivante dall'incremento automatico delle
          aliquote,  di  cui  all'art.  1,  comma 174, della legge 30
          dicembre  2004,  n.  311,  come  da ultimo modificato dalla
          lettera  c) del presente comma, per le regioni che, al fine
          della  riduzione  strutturale  del disavanzo, sottoscrivono
          l'accordo  richiamato  alla  lettera b) del presente comma,
          risultano   idonei   criteri   di   copertura  a  carattere
          pluriennale   derivanti   da  specifiche  entrate  certe  e
          vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
          tecnico  per  la verifica degli adempimenti di cui all'art.
          12 della citata intesa 23 marzo 2005;
                f)  per  gli  anni 2007 e seguenti sono confermate le
          misure  di  contenimento  della  spesa farmaceutica assunte
          dall'Agenzia  italiana  del  farmaco  (AIFA)  ai  fini  del
          rispetto  dei  tetti  stabiliti  dall'art. 48, comma 1, del
          decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le
          deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22
          dicembre  2005,  n.  18  dell'8  giugno  2006, n. 21 del 21
          giugno  2006,  n.  25  del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27
          settembre  2006,  salvo  rideterminazioni delle medesime da
          parte  dell'AIFA  stessa  sulla base del monitoraggio degli
          andamenti effettivi della spesa;
                g)  in  riferimento  alla  disposizione  di  cui alla
          lettera  f)  del  presente  comma,  per il periodo 1° marzo
          2007-29  febbraio  2008  e  limitatamente  ad un importo di
          manovra  pari  a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a
          carico  delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico
          dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla
          base    di    tabelle    di   equivalenza   degli   effetti
          economico-finanziari  per  il Servizio sanitario nazionale,
          approvate  dall'AIFA  e  definite per regione e per azienda
          farmaceutica,  le  singole  aziende farmaceutiche, entro il
          termine  perentorio  del  30 gennaio 2007, possono chiedere
          alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
          propri  farmaci, della misura della ulteriore riduzione del
          5  per  cento  dei  prezzi  di  cui  alla deliberazione del
          consiglio   di  amministrazione  dell'AIFA  n.  26  del  27
          settembre  2006.  La  richiesta deve essere corredata dalla
          contestuale  dichiarazione  di  impegno  al  versamento,  a
          favore  delle  regioni  interessate, degli importi indicati
          nelle  tabelle  di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo
          le modalita' indicate nella presente disposizione normativa
          e  nei  provvedimenti  attuativi  dell'AIFA, per un importo
          complessivo  equivalente  a  quello  derivante,  a  livello
          nazionale,  dalla  riduzione  del  5  cento  dei prezzi dei
          propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007,
          l'approvazione   della   richiesta  delle  singole  aziende
          farmaceutiche  e  dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il
          ripristino  dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30
          settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento,
          da  parte  dell'azienda  farmaceutica, degli importi dovuti
          alle  singole  regioni in base alle tabelle di equivalenza,
          in  tre  rate  di  pari  importo  da corrispondersi entro i
          termini  improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007
          e  20  settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento
          alle  singole  regioni  devono  essere  inviati da ciascuna
          azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero
          dell'economia  e  delle finanze e al Ministero della salute
          rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e
          22  settembre  2007. La mancata corresponsione, nei termini
          previsti,  a  ciascuna  regione di una rata comporta, per i
          farmaci     dell'azienda     farmaceutica     inadempiente,
          l'automatico   ripristino,   dal   primo  giorno  del  mese
          successivo,  del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre
          2006;
                h)  in coerenza con quanto previsto dalla lettera g),
          l'AIFA   ridetermina,   in  via  temporanea,  le  quote  di
          spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci
          oggetto  delle misure indicate nella medesima disposizione,
          in  modo  tale da assicurare, attraverso la riduzione delle
          predette   quote   e  il  corrispondente  incremento  della
          percentuale  di  sconto  a  favore  del  Servizio sanitario
          nazionale,  una  minore  spesa  dello  stesso  Servizio  di
          entita'  pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni
          a  carico  dei  farmacisti  e  44,6  milioni  a  carico dei
          grossisti;
                i)  in  caso  di  rideterminazione  delle  misure  di
          contenimento  della  spesa  farmaceutica ai sensi di quanto
          stabilito  nella  parte conclusiva della lettera f), l'AIFA
          provvede  alla conseguente rimodulazione delle disposizioni
          attuative  di  quanto  previsto  dalle  norme  di  cui alle
          lettere g) e h);
                l)  nei  confronti delle regioni che abbiano comunque
          garantito  la copertura degli eventuali relativi disavanzi,
          e'  consentito  l'accesso  agli  importi di cui all'art. 1,
          comma  181,  della  legge  30  dicembre  2004,  n. 311, con
          riferimento   alla   spesa  farmaceutica  registrata  negli
          esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
                  1)  con riferimento al superamento del tetto del 13
          per  cento,  per  la  spesa  farmaceutica convenzionata, in
          assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
          della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di
          cui all'art. 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16 novembre
          2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28
          febbraio  2007, nell'ambito della procedura di cui all'art.
          1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da
          ultimo  modificato  dalla lettera c) del presente comma, di
          una   quota  fissa  per  confezione  di  importo  idoneo  a
          garantire  l'integrale  contenimento  del  40 per cento. Le
          regioni   interessate,   in   alternativa   alla   predetta
          applicazione  di  una  quota  fissa per confezione, possono
          adottare  anche  diverse  misure  regionali di contenimento
          della  spesa farmaceutica convenzionata, purche' di importo
          adeguato  a  garantire  l'integrale contenimento del 40 per
          cento,  la cui adozione e congruita' e' verificata entro il
          28  febbraio  2007  dal  Tavolo  tecnico  di verifica degli
          adempimenti  di  cui all'art. 12 della citata intesa del 23
          marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'AIFA;
                  2)  con riferimento al superamento della soglia del
          3  per  cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata,
          in   assenza   del   rispetto   dell'obbligo  regionale  di
          contenimento  della  spesa  per  la quota a proprio carico,
          l'avvenuta    presentazione,   da   parte   della   regione
          interessata,  entro  la  data  del  28  febbraio  2007,  ai
          Ministeri  della  salute e dell'economia e delle finanze di
          un   Piano   di   contenimento   della  spesa  farmaceutica
          ospedaliera,  che  contenga interventi diretti al controllo
          dei    farmaci   innovativi,   al   monitoraggio   dell'uso
          appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei
          farmaci,   la   cui   idoneita'   deve   essere  verificata
          congiuntamente    nell'ambito   del   Comitato   paritetico
          permanente  per  la  verifica  dell'erogazione  dei livelli
          essenziali  di  assistenza  e  del  Tavolo  tecnico  per la
          verifica  degli  adempimenti  di  cui alla citata intesa 23
          marzo 2005;
                m)  all'art.  1,  comma  28,  della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
                  1)  il  secondo periodo e' sostituito dal seguente:
          «I  percorsi  diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle
          linee-guida  di  cui  all'art. 1, comma 283, terzo periodo,
          della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, nonche' da percorsi
          definiti   ed   adeguati  periodicamente  con  decreto  del
          Ministro  della  salute,  previa  intesa  con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano, su proposta del
          Comitato  strategico  del Sistema nazionale linee-guida, di
          cui  al  decreto  del Ministro della salute 30 giugno 2004,
          integrato  da un rappresentante della Federazione nazionale
          degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;
                  2)  al terzo periodo, le parole: "Il Ministro della
          sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro della
          salute,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,"  e dopo le parole: "di Trento e di Bolzano," sono
          inserite le seguenti: "entro il 31 marzo 2007,";
                n) ai fini del programma pluriennale di interventi in
          materia  di  ristrutturazione  edilizia e di ammodernamento
          tecnologico,  l'importo fissato dall'art. 20 della legge 11
          marzo   1988,  n.  67,  e  successive  modificazioni,  come
          rideterminato   dall'art.  83,  comma  3,  della  legge  23
          dicembre  2000,  n.  388, e' elevato a 23 miliardi di euro,
          fermo   restando,  per  la  sottoscrizione  di  accordi  di
          programma  con  le regioni e l'assegnazione di risorse agli
          altri  enti  del  settore  sanitario interessati, il limite
          annualmente  definito in base alle effettive disponibilita'
          di  bilancio.  Il  maggior  importo  di  cui  alla presente
          lettera   e'   vincolato   per  100  milioni  di  euro  per
          l'esecuzione  di  un programma pluriennale di interventi in
          materia  di  ristrutturazione  edilizia e di ammodernamento
          tecnologico  del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato
          al  potenziamento delle "unita' di risveglio dal coma"; per
          7   milioni  di  euro  per  l'esecuzione  di  un  programma
          pluriennale  di  interventi  in materia di ristrutturazione
          edilizia  e  di  ammodernamento  tecnologico del patrimonio
          sanitario  pubblico,  destinati  al  potenziamento  e  alla
          creazione  di  unita' di terapia intensiva neonatale (TIN);
          per  3  milioni  di  euro  per l'esecuzione di un programma
          pluriennale  di  interventi  in  materia  di ammodernamento
          tecnologico  del  patrimonio  sanitario pubblico, destinati
          all'acquisto  di  nuove  metodiche analitiche, basate sulla
          spettrometria  di  "massa tandem", per effettuare screening
          neonatali  allargati, per patologie metaboliche ereditarie,
          per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci;
          per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e
          tecnologica   dei   servizi   di   radiodiagnostica   e  di
          radioterapia   di   interesse  oncologico  con  prioritario
          riferimento  alle  regioni meridionali ed insulari, per 150
          milioni  di  euro  ad  interventi  per  la realizzazione di
          strutture  residenziali  e l'acquisizione di tecnologie per
          gli  interventi territoriali dedicati alle cure palliative,
          ivi  comprese  quelle  relative alle patologie degenerative
          neurologiche    croniche    invalidanti   con   prioritario
          riferimento   alle   regioni   che  abbiano  completato  il
          programma  realizzativo  di  cui  all'art.  1, comma 1, del
          decreto-legge  28  dicembre  1998,  n. 450, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che
          abbiano  avviato  programmi  di  assistenza domiciliare nel
          campo  delle  cure  palliative,  per  100  milioni  di euro
          all'implementazione   e   all'ammodernamento   dei  sistemi
          informatici   delle  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere  e
          all'integrazione  dei  medesimi  con  i sistemi informativi
          sanitari  delle  regioni  e  per  100  milioni  di euro per
          strutture di assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione
          di  accordi  di programma con le regioni, e' data, inoltre,
          priorita'  agli  interventi  relativi  ai  seguenti settori
          assistenziali,    tenuto   conto   delle   esigenze   della
          programmazione    sanitaria    nazionale    e    regionale:
          realizzazione    di   strutture   sanitarie   territoriali,
          residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute,
          attraverso  la  valutazione  preventiva  dei  programmi  di
          investimento  e  il  monitoraggio  della  loro  attuazione,
          assicura   il   raggiungimento   dei   predetti   obiettivi
          prioritari,  verificando  nella programmazione regionale la
          copertura   del  fabbisogno  relativo  anche  attraverso  i
          precedenti  programmi  di  investimento.  Il riparto fra le
          regioni  del  maggiore importo di cui alla presente lettera
          e'  effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni
          relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
                  1)  innovazione  tecnologica  delle  strutture  del
          Servizio  sanitario  nazionale, con particolare riferimento
          alla  diagnosi  e  terapia nel campo dell'oncologia e delle
          malattie rare;
                  2) superamento del divario Nord-Sud;
                  3)  possibilita'  per  le  regioni che abbiano gia'
          realizzato  la  programmazione pluriennale, di attivare una
          programmazione aggiuntiva;
                  4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi
          dell'atto  di  indirizzo  e coordinamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
          nel  supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n.
          42 del 20 febbraio 1997;
                  5)  premialita'  per  le  regioni  sulla base della
          tempestivita'   e   della   qualita'   di   interventi   di
          ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
          eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
                o)   fatto   salvo  quanto  previsto  in  materia  di
          aggiornamento  dei  tariffari  delle  prestazioni sanitarie
          dall'art.  1,  comma  170,  quarto  periodo, della legge 30
          dicembre  2004,  n.  311,  come  modificato  dalla presente
          lettera,  a  partire  dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  le  strutture private accreditate, ai fini
          della  remunerazione  delle  prestazioni rese per conto del
          Servizio  sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al
          2  per  cento  degli  importi  indicati  per le prestazioni
          specialistiche  dal  decreto  del Ministro della sanita' 22
          luglio  1996,  pubblicato  nel supplemento ordinario n. 150
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  216 del 14 settembre 1996, e
          pari  al  20  per  cento  degli  importi  indicati  per  le
          prestazioni  di  diagnostica  di  laboratorio  dal medesimo
          decreto.  Fermo  restando  il  predetto  sconto, le regioni
          provvedono,  entro  il  28  febbraio  2007, ad approvare un
          piano   di  riorganizzazione  della  rete  delle  strutture
          pubbliche   e   private  accreditate  eroganti  prestazioni
          specialistiche  e  di  diagnostica  di laboratorio, al fine
          dell'adeguamento   degli   standard   organizzativi   e  di
          personale   coerenti   con   i   processi   di   incremento
          dell'efficienza  resi  possibili  dal  ricorso  a metodiche
          automatizzate.  All'art.  1,  comma  170,  della  legge  30
          dicembre  2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti
          parole:   ",   sentite   le   societa'  scientifiche  e  le
          associazioni di categoria interessate";
                p)   a   decorrere   dal  1°  gennaio  2007,  per  le
          prestazioni  di  assistenza specialistica ambulatoriale gli
          assistiti  non  esentati  dalla  quota di partecipazione al
          costo  sono  tenuti  al  pagamento di una quota fissa sulla
          ricetta  pari  a  10  euro.  Per  le prestazioni erogate in
          regime  di  pronto  soccorso  ospedaliero  non  seguite  da
          ricovero, la cui condizione e' stata codificata come codice
          bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso
          a  seguito  di  traumatismi  ed  avvelenamenti  acuti,  gli
          assistiti  non esenti sono tenuti al pagamento di una quota
          fissa  pari  a  25  euro. La quota fissa per le prestazioni
          erogate  in  regime  di  pronto  soccorso non e', comunque,
          dovuta  dagli  assistiti  non esenti di eta' inferiore a 14
          anni.   Sono  fatte  salve  le  disposizioni  eventualmente
          assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso
          ospedaliero,  pongono  a  carico degli assistiti oneri piu'
          elevati;
                p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica
          ambulatoriale,  di cui al primo periodo della lettera (( p)
          )) , fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni
          di  euro  per  l'anno  2007, 834 milioni di euro per l'anno
          2008  e  834  milioni  di euro per l'anno 2009, le regioni,
          sulla  base  della  stima  degli  effetti della complessiva
          manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della
          salute  di  concerto con il Ministero dell'economia e delle
          finanze,  anziche'  applicare  la quota fissa sulla ricetta
          pari a 10 euro, possono alternativamente:
                  1) adottare altre misure di partecipazione al costo
          delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella
          regione  interessata e' subordinata alla certificazione del
          loro   effetto   di   equivalenza   per   il   mantenimento
          dell'equilibrio  economico-finanziario  e  per il controllo
          dell'appropriatezza,  da  parte  del  Tavolo tecnico per la
          verifica  degli  adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa
          Stato-regioni del 23 marzo 2005;
                  2)  stipulare  con  il  Ministero della salute e il
          Ministero  dell'economia  e delle finanze un accordo per la
          definizione  di  altre  misure  di  partecipazione al costo
          delle  prestazioni  sanitarie, equivalenti sotto il profilo
          del  mantenimento  dell'equilibrio  economico-finanziario e
          del  controllo  dell'appropriatezza.  Le misure individuate
          dall'accordo  si  applicano,  nella  regione interessata, a
          decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
          dell'accordo medesimo;
                q)  all'art.  1,  comma  292, della legge 23 dicembre
          2005, n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
                  "a) con le procedure di cui all'art. 54 della legge
          27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio
          2007,  alla  modificazione degli allegati al citato decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
          e  successive  modificazioni,  di  definizione  dei livelli
          essenziali   di  assistenza,  finalizzata  all'inserimento,
          nell'elenco     delle    prestazioni    di    specialistica
          ambulatoriale,  di  prestazioni  gia'  erogate in regime di
          ricovero   ospedaliero,   nonche'   alla   integrazione   e
          modificazione   delle   soglie  di  appropriatezza  per  le
          prestazioni  di  ricovero ospedaliero in regime di ricovero
          ordinario diurno";
                r)  a  decorrere  dal  1°  gennaio 2007, i cittadini,
          anche  se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria,
          che  non  abbiano  ritirato  i  risultati di visite o esami
          diagnostici  e  di laboratorio sono tenuti al pagamento per
          intero  della  prestazione usufruita, con le modalita' piu'
          idonee   al  recupero  delle  somme  dovute  stabilite  dai
          provvedimenti regionali;
                s)  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2008,  cessano  i
          transitori  accreditamenti  delle  strutture  private  gia'
          convenzionate,  ai  sensi dell'art. 6, comma 6, della legge
          23  dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti
          provvisori   o   definitivi  disposti  ai  sensi  dell'art.
          8-quater  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
          e successive modificazioni;
                t)  le  regioni  provvedono ad adottare provvedimenti
          finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli
          accreditamenti  provvisori  delle strutture private, di cui
          all'art.  8-quater,  comma  7,  del  decreto legislativo 30
          dicembre  1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti
          definitivi  di cui all'art. 8-quater, comma 1, del medesimo
          decreto legislativo n. 502 del 1992;
                u)  le  regioni  provvedono ad adottare provvedimenti
          finalizzati  a  garantire  che,  a decorrere dal 1° gennaio
          2008,  non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai
          sensi   dell'art.   8-quater  del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni, in
          assenza  di  un  provvedimento  regionale di ricognizione e
          conseguente  determinazione,  ai  sensi  del  comma  8  del
          medesimo  art.  8-quater del decreto legislativo n. 502 del
          1992.  Il  provvedimento  di  ricognizione  e' trasmesso al
          Comitato    paritetico    permanente    per   la   verifica
          dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
          all'art.  9  della  citata  intesa  23  marzo  2005. Per le
          regioni   impegnate   nei   piani   di   rientro   previsti
          dall'accordo  di  cui  alla  lettera  b)  ,  le date del 1°
          gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s)
          sono  anticipate  al  1°  luglio  2007  limitatamente  alle
          regioni  nelle  quali  entro  il  31 maggio 2007 non si sia
          provveduto  ad  adottare  o ad aggiornare, adeguandoli alle
          esigenze   di   riduzione   strutturale  dei  disavanzi,  i
          provvedimenti di cui all'art. 8-quinquies, commi 1 e 2, del
          citato  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 502, e
          successive modificazioni;
                v)  il  Ministero  della  salute,  avvalendosi  della
          Commissione   unica   sui   dispositivi   medici   e  della
          collaborazione  istituzionale  dell'Agenzia  per  i servizi
          sanitari  regionali,  individua,  entro il 31 gennaio 2007,
          tipologie   di   dispositivi   per   il   cui  acquisto  la
          corrispondente  spesa  superi  il  50 per cento della spesa
          complessiva   dei  dispositivi  medici  registrata  per  il
          Servizio   sanitario   nazionale.   Fermo  restando  quanto
          previsto  dal  comma 5 dell'art. 57 della legge 27 dicembre
          2002,  n.  289,  e dal numero 2) della lettera a) del comma
          409 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro
          il  30  aprile 2007, con decreto del Ministro della salute,
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          di  intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano,   sono   stabiliti   i   prezzi   dei  dispositivi
          individuati  ai  sensi della presente lettera, da assumere,
          con  decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per le
          forniture  del  Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono
          stabiliti  tenendo  conto  dei piu' bassi prezzi unitari di
          acquisto   da   parte   del  Servizio  sanitario  nazionale
          risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori
          esistenti e di quelle rese disponibili dall'ottemperanza al
          disposto  del  successivo  periodo  della presente lettera.
          Entro  il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono al Ministero
          della  salute  -  Direzione  generale  dei  farmaci  e  dei
          dispositivi medici, anche per il tramite dell'Agenzia per i
          servizi  sanitari  regionali,  i prezzi unitari corrisposti
          dalle  aziende  sanitarie  nel corso del biennio 2005-2006;
          entro   la   stessa   data   le  aziende  che  producono  o
          commercializzano  in  Italia dispositivi medici trasmettono
          alla  predetta  Direzione  generale,  sulla base di criteri
          stabiliti  con  decreto del Ministro della salute, i prezzi
          unitari  relativi  alle  forniture  effettuate alle aziende
          sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui
          la  fornitura  di  dispositivi  medici e' parte di una piu'
          ampia   fornitura  di  beni  e  servizi,  l'offerente  deve
          indicare  in  modo  specifico il prezzo unitario di ciascun
          dispositivo  e  i  dati  identificativi  dello  stesso.  Il
          Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica
          sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale
          dell'Istituto  superiore  di  sanita'  e dell'Agenzia per i
          servizi  sanitari  regionali,  promuove  la  realizzazione,
          sulla   base   di  una  programmazione  annuale,  di  studi
          sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche tipologie di
          dispositivi  medici,  anche mediante comparazione dei costi
          rispetto  ad  ipotesi  alternative. I risultati degli studi
          sono  pubblicati  sul  sito  INTERNET  del  Ministero della
          salute;
                z)  la  disposizione  di cui all'art. 3, comma 2, del
          decreto-legge  17  febbraio  1998,  n.  23, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8  aprile 1998, n. 94, non e'
          applicabile  al  ricorso  a terapie farmacologiche a carico
          del  Servizio  sanitario  nazionale,  che,  nell'ambito dei
          presidi  ospedalieri  o  di  altre  strutture  e interventi
          sanitari,  assuma  carattere  diffuso  e  sistematico  e si
          configuri,  al  di fuori delle condizioni di autorizzazione
          all'immissione  in commercio, quale alternativa terapeutica
          rivolta  a  pazienti  portatori  di  patologie per le quali
          risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione
          al  trattamento.  Il  ricorso  a tali terapie e' consentito
          solo   nell'ambito   delle   sperimentazioni  cliniche  dei
          medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
          211,   e  successive  modificazioni.  In  caso  di  ricorso
          improprio  si  applicano le disposizioni di cui all'art. 3,
          commi  4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n.
          23,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 aprile
          1998,  n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28
          febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali,
          per  le  aziende  ospedaliere,  per  le aziende ospedaliere
          universitarie  e  per  gli  Istituti  di  ricovero e cura a
          carattere   scientifico   volte   alla  individuazione  dei
          responsabili    dei    procedimenti    applicativi    delle
          disposizioni  di  cui alla presente lettera, anche sotto il
          profilo  della  responsabilita'  amministrativa  per  danno
          erariale.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni  regionali  di cui alla presente lettera, tale
          responsabilita'  e' attribuita al direttore sanitario delle
          aziende  sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle
          aziende  ospedaliere  universitarie  e  degli  Istituti  di
          ricovero e cura a carattere scientifico.».
              - Si  riporta  il testo del comma 288 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 266/2005:
              «288.  Presso  il  Ministero  della  salute, al fine di
          verificare   che   i   finanziamenti  siano  effettivamente
          tradotti  in  servizi  per  i cittadini, secondo criteri di
          efficienza  ed  appropriatezza,  e'  realizzato  un Sistema
          nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria
          (SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di
          supporto  per  l'analisi  delle  disfunzioni e la revisione
          organizzativa (SAR), di cui all'art. 2 del decreto-legge 29
          agosto  1984,  n. 528, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  31 ottobre 1984, n. 733, e all'art. 4 della legge 1°
          febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le attivita'
          di cui all'art. 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004,
          n.  311,  del  sistema  di  garanzia  di cui all'art. 9 del
          decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema di
          monitoraggio   configurato  dall'art.  87  della  legge  23
          dicembre   2000,   n.   388,  e  successive  modificazioni,
          dell'Agenzia  per i servizi sanitari regionali, nonche' del
          Comitato   di   cui   all'art.   9   della   citata  intesa
          Stato-regioni  del  23 marzo 2005. Con decreto del Ministro
          della  salute,  di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle  finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  da emanare entro il 31 marzo 2006,
          sono definite le modalita' di attuazione del SiVeAS.»
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 88 della gia' citata
          legge  n.  388/2000,  cosi'  come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.    88    (Disposizioni    per    l'appropriatezza
          nell'erogazione  dell'assistenza  sanitaria).  -  1.  Nella
          definizione  delle  tariffe delle prestazioni di assistenza
          ospedaliera,  le  regioni  ove  siano  assicurati  adeguati
          programmi  di  assistenza  domiciliare  integrata  e centri
          residenziali  per  le cure palliative inseriscono un valore
          soglia  di durata della degenza per i ricoveri ordinari nei
          reparti  di  lungodegenza,  oltre  il  quale si applica una
          riduzione   della   tariffa  giornaliera,  fatta  salva  la
          garanzia   della  continuita'  dell'assistenza.  Il  valore
          soglia  e'  fissato  in  un  massimo  di sessanta giorni di
          degenza;  la  riduzione  tariffaria e' pari ad almeno il 30
          per cento della tariffa giornaliera piena.
               2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'art.
          72,  comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo
          criteri  di  appropriatezza,  le  regioni  assicurano,  per
          ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di
          almeno  il  2  per  cento  delle  cartelle cliniche e delle
          corrispondenti   schede  di  dimissione  in  conformita'  a
          specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle
          cartelle  e  delle  schede  deve  essere effettuata secondo
          criteri   di   campionamento  rigorosamente  casuali.  Tali
          controlli   sono   estesi  alla  totalita'  delle  cartelle
          cliniche   per   le   prestazioni   ad   alto   rischio  di
          inappropriatezza  individuale delle regioni tenuto conto di
          parametri  definiti  con  decreto  del Ministro del lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche sociali, d'intesa con il
          Ministro dell'economia e delle finanze.
              3.    Le    regioni    applicano   abbattimenti   sulla
          remunerazione  complessiva  dei soggetti erogatori presso i
          quali  si  registrino  frequenze  di ricoveri inappropriati
          superiori agli standard stabiliti dalla regione stessa.».
              - Per  il  testo  del comma 5-bis dell'art. 50 del gia'
          citato  decreto-legge  n.  269/2003 vedasi in note all'art.
          79.
              - Si  riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1°
          ottobre 2007, n. 159 recante «Interventi urgenti in materia
          economico-finanziaria,   per   lo   sviluppo   e  l'equita'
          sociale.», cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.   4   (Commissari   ad   acta   per   le  regioni
          inadempienti)  -  1. Qualora nel procedimento di verifica e
          monitoraggio  dei  singoli Piani di rientro, effettuato dal
          Tavolo   di  verifica  degli  adempimenti  e  dal  Comitato
          permanente  per  la  verifica  dei  livelli  essenziali  di
          assistenza,  di  cui  rispettivamente  agli articoli 12 e 9
          dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
          maggio  2005,  con  le  modalita'  previste  dagli  accordi
          sottoscritti  ai  sensi dell'art. 1, comma 180, della legge
          30  dicembre  2004,  n. 311, e successive modificazioni, si
          prefiguri  il mancato rispetto da parte della regione degli
          adempimenti  previsti dai medesimi Piani, in relazione alla
          realizzabilita' degli equilibri finanziari nella dimensione
          e  nei  tempi ivi programmati, in funzione degli interventi
          di  risanamento,  riequilibrio  economico-finanziario  e di
          riorganizzazione  del  sistema  sanitario  regionale, anche
          sotto  il  profilo  amministrativo  e  contabile,  tale  da
          mettere  in  pericolo la tutela dell'unita' economica e dei
          livelli  essenziali  delle  prestazioni,  ferme restando le
          disposizioni  di  cui  all'art.  1, comma 796, lettera b) ,
          della  legge  27  dicembre  2006, n. 296, il Presidente del
          Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'art. 8,
          comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro  della  salute, sentito il Ministro per gli affari
          regionali  e  le  autonomie  locali,  diffida la regione ad
          adottare  entro  quindici  giorni tutti gli atti normativi,
          amministrativi,   organizzativi   e   gestionali  idonei  a
          garantire  il  conseguimento  degli  obiettivi previsti nel
          Piano.
              2.  Ove  la  regione non adempia alla diffida di cui al
          comma  1,  ovvero  gli  atti  e  le azioni posti in essere,
          valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
          o   insufficienti   al   raggiungimento   degli   obiettivi
          programmati,  il  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro  della  salute, sentito il Ministro per gli affari
          regionali  e  le autonomie locali, nomina un commissario ad
          acta  per  l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di
          rientro,  con  la  facolta', fra le altre, di proporre alla
          regione   la  sostituzione  dei  direttori  generali  delle
          aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere.
              2-bis   I   crediti   interessati  dalle  procedure  di
          accertamento  e  riconciliazione del debito pregresso al 31
          dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani
          di  rientro  dai  deficit sanitari di cui all'art. 1, comma
          180,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali sia
          stata  fatta  la richiesta ai creditori della comunicazione
          di  informazioni,  entro  un  termine definito, sui crediti
          vantati  dai  medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla
          data  in  cui  sono  maturati,  e  comunque  non  prima  di
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          legge  di  conversione  del presente decreto, qualora, alla
          scadenza   del   termine  fissato,  non  sia  pervenuta  la
          comunicazione  richiesta.  A  decorrere  dal termine per la
          predetta  comunicazione, i crediti di cui al presente comma
          non producono interessi.».