Art. 69.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 69)
Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni
1. Gli enti e le imprese che producono, fabbricano o commerciano
all'ingrosso sostanze indicate nella tabella VI di cui all'articolo
14 debbono comunicare ogni anno al Ministero della sanita' i dati
relativi alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio, nonche'
alla destinazione specifica delle sostanze.
2. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1 e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire un milione.
3. I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura,
dei laboratori di ricerca debbono comunicare tempestivamente al
Ministero della sanita' gli effetti dannosi eventualmente cagionati
dalle sostanze innanzi menzionate ed in particolare i fenomeni di
assuefazione e di farmacodipendenza. Uguale obbligo spetta ai
sanitari, anche non addetti a cliniche, ospedali o case di cura.
Nelle segnalazioni al Ministero della sanita' deve essere omessa la
menzione del nome della persona curata.
Nota all'art. 69:
- L'art. 69, secondo comma, della legge n. 685/1975
prevedeva originariamente l'ammenda da lire cinquantamila a
lire cinquecentomila; per la successiva depenalizzazione e
per l'aumento della sanzione, si veda la nota all'art. 38
nella parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.