Art. 69. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 69) 
          Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni 
 
  1. Gli enti e le imprese che producono,  fabbricano  o  commerciano
all'ingrosso sostanze indicate nella tabella VI di  cui  all'articolo
14 debbono comunicare ogni anno al Ministero  della  sanita'  i  dati
relativi alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio, nonche'
alla destinazione specifica delle sostanze. 
  2. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al  comma  1  e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire centomila a lire un milione. 
  3. I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di  cura,
dei laboratori  di  ricerca  debbono  comunicare  tempestivamente  al
Ministero della sanita' gli effetti dannosi  eventualmente  cagionati
dalle sostanze innanzi menzionate ed in  particolare  i  fenomeni  di
assuefazione  e  di  farmacodipendenza.  Uguale  obbligo  spetta   ai
sanitari, anche non addetti a cliniche,  ospedali  o  case  di  cura.
Nelle segnalazioni al Ministero della sanita' deve essere  omessa  la
menzione del nome della persona curata. 
 
          Nota all'art. 69:
             -  L'art.  69,  secondo  comma,  della legge n. 685/1975
          prevedeva originariamente l'ammenda da lire cinquantamila a
          lire  cinquecentomila; per la successiva depenalizzazione e
          per l'aumento della sanzione, si veda la nota  all'art.  38
          nella parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.