Art. 69. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 69) Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni 1. Gli enti e le imprese che producono, fabbricano o commerciano all'ingrosso sostanze indicate nella tabella VI di cui all'articolo 14 debbono comunicare ogni anno al Ministero della sanita' i dati relativi alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio, nonche' alla destinazione specifica delle sostanze. 2. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione. 3. I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura, dei laboratori di ricerca debbono comunicare tempestivamente al Ministero della sanita' gli effetti dannosi eventualmente cagionati dalle sostanze innanzi menzionate ed in particolare i fenomeni di assuefazione e di farmacodipendenza. Uguale obbligo spetta ai sanitari, anche non addetti a cliniche, ospedali o case di cura. Nelle segnalazioni al Ministero della sanita' deve essere omessa la menzione del nome della persona curata.
Nota all'art. 69: - L'art. 69, secondo comma, della legge n. 685/1975 prevedeva originariamente l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila; per la successiva depenalizzazione e per l'aumento della sanzione, si veda la nota all'art. 38 nella parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.