Art. 70.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 12, commi 1 e 2)
Obbligo di fornire informazioni e dati al Servizio centrale
antidroga in ordine alle sostanze suscettibili di impiego per la
produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
1. Il Ministro della sanita', sentiti l'Istituto superiore di
sanita' ed il Consiglio superiore di sanita', elenca, con proprio
decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, le sostanze da assoggettare alle disposizioni del presente
articolo, in quanto suscettibili di impiego per la produzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Fermo il disposto di cui all'articolo 17, comma 7, chiunque
intenda produrre, commerciare, esportare o importare all'ingrosso,
ovvero spedire in transito le sostanze di cui al comma 1 ha l'obbligo
di comunicare al Servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito
del Dipartimento della pubblica sicurezza, informazioni e dati
concernenti la natura e la quantita' delle sostanze stesse, il tipo
di attivita', nonche' le operazioni commerciali da svolgere, secondo
le modalita' ed entro i termini stabiliti con decreto del Ministro
della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, delle
finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero.
3. Per la vigilanza ed il controllo sulle attivita' svolte dai
soggetti di cui al comma 2 e sulla esattezza e completezza dei dati e
delle informazioni fornite si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 6, 7 e 8.
4. Chiunque produce, nonche' commercia o esporta o importa
all'ingrosso, ovvero spedisce in transito le sostanze di cui al comma
1 senza l'autorizzazione di cui al comma 7 dell'articolo 17 e' punito
con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire
venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la
sospensione fino a quattro anni dell'autorizzazione a svolgere le
attivita' indicate nel comma 2.
5. Chiunque non adempie all'obbligo della comunicazione di cui al
comma 2 e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la
sentenza di condanna, puo' disporre la sospensione
dell'autorizzazione a svolgere le attivita' di cui al comma 2 per un
periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Puo'
essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione
della detta autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno.
Nota all'art. 70:
- Il testo originario dell'art. 12, comma 2, della legge
n. 162/1990, e' il seguente: "2. Il decreto di cui
all'art. 69-bis, comma 1, della legge 22 dicembre 1975, n.
685, inserito dal comma 1 del presente articolo, sara'
emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge".