Art. 70. 
        (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 12, commi 1 e 2) 
Obbligo di fornire informazioni e dati al Servizio centrale 
   antidroga in ordine alle sostanze suscettibili di impiego  per  la
   produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
 1. Il  Ministro  della  sanita',  sentiti  l'Istituto  superiore  di
sanita' ed il Consiglio superiore di  sanita',  elenca,  con  proprio
decreto da pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, le sostanze da assoggettare alle disposizioni del  presente
articolo, in quanto suscettibili di  impiego  per  la  produzione  di
sostanze stupefacenti o psicotrope. 
  2. Fermo il disposto di cui  all'articolo  17,  comma  7,  chiunque
intenda produrre, commerciare, esportare  o  importare  all'ingrosso,
ovvero spedire in transito le sostanze di cui al comma 1 ha l'obbligo
di comunicare al Servizio centrale antidroga,  istituito  nell'ambito
del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  informazioni  e  dati
concernenti la natura e la quantita' delle sostanze stesse,  il  tipo
di attivita', nonche' le operazioni commerciali da svolgere,  secondo
le modalita' ed entro i termini stabiliti con  decreto  del  Ministro
della  sanita',  di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  delle
finanze, dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  del
commercio con l'estero. 
  3. Per la vigilanza ed il  controllo  sulle  attivita'  svolte  dai
soggetti di cui al comma 2 e sulla esattezza e completezza dei dati e
delle informazioni fornite si applicano le disposizioni di  cui  agli
articoli 6, 7 e 8. 
  4.  Chiunque  produce,  nonche'  commercia  o  esporta  o   importa
all'ingrosso, ovvero spedisce in transito le sostanze di cui al comma
1 senza l'autorizzazione di cui al comma 7 dell'articolo 17 e' punito
con la reclusione da quattro a dieci anni e  con  la  multa  da  lire
venti milioni a lire duecento  milioni.  Alla  condanna  consegue  la
sospensione fino a quattro anni  dell'autorizzazione  a  svolgere  le
attivita' indicate nel comma 2. 
  5. Chiunque non adempie all'obbligo della comunicazione di  cui  al
comma 2 e' punito con l'arresto fino ad un anno o  con  l'ammenda  da
lire cinquecentomila a  lire  cinque  milioni.  Il  giudice,  con  la
sentenza    di    condanna,    puo'    disporre    la     sospensione
dell'autorizzazione a svolgere le attivita' di cui al comma 2 per  un
periodo non inferiore ad un mese e non superiore  ad  un  anno.  Puo'
essere applicata la misura cautelare interdittiva  della  sospensione
della detta autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno. 
 
          Nota all'art. 70:
             - Il testo originario dell'art. 12, comma 2, della legge
          n.  162/1990,  e'  il  seguente:  "2.  Il  decreto  di  cui
          all'art.  69-bis, comma 1, della legge 22 dicembre 1975, n.
          685, inserito dal comma  1  del  presente  articolo,  sara'
          emanato  entro  centoventi  giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge".