Art. 71.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 12, comma 1)
Prescrizioni relative alla vendita
1. Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 14
possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che
deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla
tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale.
2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 14 possono
essere vendute solo su presentazione di ricetta medica.
3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 e'
punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
4. I prontuari farmaceutici del Servizio sanitario nazionale
debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le
specialita' e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei
tabelle dell'articolo 14.
Nota all'art. 71:
- Le parole "degli enti mutualistici e previdenziali"
presenti nell'art. 12, sub art. 69-ter, comma 4, della
legge n. 162/1990, sono state sostituite con le parole "del
Servizio sanitario nazionale"; a tale proposito, si veda la
nota all'art. 47.