Art. 71. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 12, comma 1) 
                 Prescrizioni relative alla vendita 
 
  1. Le sostanze incluse  nelle  tabelle  IV  e  V  dell'articolo  14
possono essere vendute solo su presentazione di ricetta  medica,  che
deve essere trattenuta dal farmacista, salvo  quanto  previsto  dalla
tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale. 
  2. Le sostanze incluse nella tabella VI  dell'articolo  14  possono
essere vendute solo su presentazione di ricetta medica. 
  3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei  commi  1  e  2  e'
punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. 
  4.  I  prontuari  farmaceutici  del  Servizio  sanitario  nazionale
debbono  presentare  la  connotazione  con  asterisco  di  tutte   le
specialita' e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle  sei
tabelle dell'articolo 14. 
 
          Nota all'art. 71:
             -  Le  parole  "degli enti mutualistici e previdenziali"
          presenti nell'art. 12, sub  art.  69-ter,  comma  4,  della
          legge n. 162/1990, sono state sostituite con le parole "del
          Servizio sanitario nazionale"; a tale proposito, si veda la
          nota all'art. 47.