Art. 44. 
 
1. Le controversie in materia di imposta sul valore aggiunto, per  le
quali alla data di entrata in vigore della presente legge  non  siano
intervenuti accertamento definitivo o pronunzia non piu' impugnabile,
possono essere definite con il solo pagamento di un importo  pari  al
60  per  cento  dell'imposta  o  della  maggiore  imposta  accertata,
diminuita  del  25  per  cento  dell'imposta  dovuta  in  base   alla
dichiarazione e, in ogni caso, in misura  non  inferiore  al  20  per
cento della maggiore imposta  accertata;  in  caso  di  eccedenza  di
credito non riconosciuta ai sensi dell'articolo 54  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la  controversia
puo' essere definita con il solo pagamento di un importo pari  al  50
per cento di tale eccedenza. 
2. Nel caso in cui, alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, sia stata depositata la decisione della commissione tributaria
di primo grado e penda ancora controversia, la controversia stessa si
estingue con il  pagamento  di  un  importo  pari  al  50  per  cento
dell'imposta o  della  maggiore  imposta  accertata  dall'ufficio  e,
comunque, non inferiore al 70 per cento dell'imposta o della maggiore
imposta determinata dalla commissione tributaria. 
3. Nel caso in cui alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, sia stata depositata la decisione successiva a quella di primo
grado e penda ancora controversia, la controversia stessa si estingue
con il pagamento di un importo pari al 30 per  cento  dell'imposto  o
della  maggiore  imposta  accertata  dall'ufficio  e,  comunque,  non
inferiore all'80 per cento  dell'imposta  o  della  maggiore  imposta
determinata dalla commissione di  secondo  grado,  dalla  commissione
centrale o dalla Corte d'appello. 
4. Nelle ipotesi di dichiarazioni a credito, le percentuali di cui ai
commi 2  e  3  devono  essere  applicate,  nei  relativi  casi,  alla
eccedenza di credito non riconosciuta rispettivamente dall'ufficio  o
dalle  commissioni  tributarie,  aumentata  della  eventuale  imposta
richiesta dall'ufficio o determinata dalle commissioni. 
5. L'imposta versata ai sensi dell'articolo 60,  secondo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive  modificazioni  viene  computata   in   detrazione   dagli
ammontari risultanti dall'applicazione delle percentuali anzidette. 
6. Non si fa luogo a restituzione  di  imposte,  soprattasse  e  pene
pecuniarie gia' pagate. 
7. La definizione di cui ai commi da 1 a 6 si rende applicabile  agli
accertamenti  notificati  entro  il  30  settembre  1991.   Per   gli
accertamenti notificati dopo tale data ed entro la data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  il  contribuente  interessato   alla
definizione dei propri  rapporti  tributari  ai  sensi  del  presente
titolo  puo'  presentare  le  dichiarazioni  integrative   ai   sensi
dell'articolo 49 o dell'articolo 50;  in  quest'ultimo  caso  non  si
applica la franchigia prevista dal comma 3 dello stesso articolo 50.