Art.46. 
1. I contribuenti che pur avendo controversie  pendenti  non  abbiano
ricevuto entro il 20 febbraio 1992 la  lettera  raccomandata  di  cui
all'articolo 45, comma 1, possono definire le controversie secondo le
modalita'  ed  i   termini   previsti   negli   articoli   precedenti
presentando,  entro  il  30  aprile  1992,  istanza   contenente   la
liquidazione dell'imposta all'ufficio competente, redatta su  modello
approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare  nella
Gazzetta ufficiale entro il 31 gennaio 1992. 
2. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo  dal  1°  dicembre
1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la suddetta  istanza  entro
il 20 agosto 1992, pagando gli importi relativi entro la stessa data.