Art. 47 
1. Le controversie pendenti alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, aventi per  oggetto  pene  pecuniarie  e  soprattasse
relative ad infrazioni formali sull'osservanza delle disposizioni  in
materia  di  imposta  sul  valore   aggiunto,   che   non   prevedono
applicazione  di  imposta,  possono  essere  definite   mediante   il
pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni nei termini e modi
previsti negli articoli precedenti.