Art. 48. 
 
1. I giudizi in corso e i termini  per  ricorrere  o  di  impugnativa
pendenti alla data di entrata in vigore della presente  legge  o  che
iniziano a decorrere dopo tale data sono sospesi fino  al  30  aprile
1992. Tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata  l'udienza  di
discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a
richiesta del contribuente che dichiari  di  volersi  avvalere  delle
disposizioni previste negli articoli da 44 a 47. 
2. I giudizi si estingono subordinatamente alla esibizione  da  parte
del contribuente delle ricevute, rilasciate  dal  competente  ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto, comprovanti  l'avvenuto
integrale pagamento dell'imposta dovuta,  ovvero  della  distinta  di
versamento al concessionario della riscossione delle somme iscritte a
ruolo. 
3.  Qualora  il  contribuente  abbia  definito  singoli  rilievi,  il
giudizio prosegue limitatamente a quelli non definiti. 
4. L'ordinanza di estinzione  e'  revocata  a  seguito  dell'apposita
comunicazione da parte dell'ufficio, nei casi di cui all'articolo 65.