Art. 49. 
 
1. Per ciascuno dei  periodi  d'imposta  relativamente  ai  quali  il
termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto entro  il
5 marzo 1991 e, alla data di entrata in vigore della presente  legge,
non  sono  stati  notificati  avvisi  di  rettifica  o  accertamento,
l'imposta sul valore aggiunto puo' essere definita, su richiesta  del
contribuente, mediante la  presentazione  di  apposita  dichiarazione
integrativa. Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli
per i quali, pur scadendo l'ordinario termine  per  la  presentazione
della dichiarazione annuale successivamente alla data di  entrata  in
vigore della presente legge per effetto di disposizioni che ne  hanno
stabilito la proroga, la  dichiarazione  stessa  sia  stata  comunque
presentata anteriormente alla detta data. 
2. Restano escluse  dalla  definizione  le  dichiarazioni  annuali  a
credito  relativa  all'anno  1990  con  richiesta   di   computazione
dell'intera eccedenza di imposta in detrazione nell'anno successivo e
in tal caso anche i periodi di imposta immediatamente precedenti  per
i quali e' stata analogamente presentata la dichiarazione  annuale  a
credito con  richiesta  di  computazione  dell'intera  eccedenza.  E'
comunque, ammessa la definizione qualora  in  sede  di  dichiarazione
integrativa si rinunzi all'eventuale residuo credito. 
3. La definizione di cui al comma 1  opera  a  condizione  che  venga
riconosciuta  una  maggiore  imposta  determinata  aumentando  quella
dovuta in base alle  dichiarazioni  annuali  prodotte,  ivi  comprese
quelle presentate per la regolarizzazione  di  adempimenti  omessi  o
irregolarmente eseguiti, purche' comportanti un maggior versamento di
imposta, di un importo pari alla somma del 2 per  cento  dell'imposta
relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta
e del 2 per  cento  dell'imposta  detraibile  nel  medesimo  periodo.
Quando l'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero l'imposta
detraibile superano gli ammontari di lire 200 milioni, le percentuali
applicabili a ciascuna eccedenza  sono  pari  all'1,5  per  cento,  e
quando superano gli ammontari di  lire  300  milioni  le  percentuali
applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento. 
4. Per periodo d'imposta si intende  l'anno  solare  o,  in  caso  di
inizio o cessazione di  attivita',  il  minor  periodo  di  tempo  in
relazione al quale e' stata o avrebbe  dovuto  essere  presentata  la
dichiarazione annuale. 
5. La dichiarazione integrativa deve contenere, a pena  di  nullita',
la richiesta di definizione per tutti i periodi d'imposta di  cui  al
comma 1 per i quali sia stata presentata  la  relativa  dichiarazione
annuale. 
6. I contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione di  cui
ai commi da 1 a 5 a condizione che per ciascun periodo d'imposta  sia
riconosciuta nelle dichiarazioni integrative una maggiore imposta per
un ammontare di almeno: 
a) lire 300.000 per i  soggetti  con  volume  d'affari  fino  a  lire
18.000.000; 
b) lire 600.000 per quelli  con  volume  d'affari  superiore  a  lire
18.000.000 ma non a lire 360.000.000; 
c) lire 900.000 per gli altri soggetti. 
7. I contribuenti di cui al comma 2  dell'articolo  38,  per  ciascun
periodo d'imposta, fermo  restando  in  ogni  caso  l'importo  minimo
previsto dal comma 6 del  presente  articolo,  possono  rideterminare
l'importo determinato ai sensi del  comma  3  del  presente  articolo
moltiplicandolo per il rapporto tra  la  percentuale  di  scostamento
dell'ammontare dei corrispettivi di operazioni imponibili  dichiarato
rispetto a quello risultante dall'applicazione  dei  coefficienti  di
cui al comma 2 dell'articolo 38 e le percentuali di cui  al  medesimo
comma 2 dell'articolo 38. Qualora la percentuale di  scostamento  sia
uguale o superiore a quelle sopra richiamate,  l'importo  determinato
ai sensi del comma 3 del presente articolo e' dovuto per  intero.  Si
applicano  le  disposizioni  del   decimo   periodo   del   comma   2
dell'articolo 38.