Art. 50 1. I contribuenti sono ammessi a presentare le dichiarazioni annuali omesse, comportanti un versamento d'imposta non inferiore a lire 300.000, o a rettificare, indicando la maggiore imposta dovuta ovvero il minor credito spettante, le dichiarazioni presentate ancorche' con ritardo superiore ad un mese. Le detrazioni d'imposta non possono essere riconosciute in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria. 2. Nei suddetti casi non si procede alla applicazione di sanzioni e interessi di mora. 3. Qualora il contribuente si avvalga della facolta' di cui al comma 1, gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, nell'ambito dei programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli ed agli accertamenti secondo le regole ordinarie; l'accertamento in rettifica e' ammesso nei casi di dichiarazione a debito, per ciascun periodo di imposta, a condizione che l'ammontare della maggiore imposta accertabile superi quello comulativamente risultante dalla dichiarazione originaria eventualmente presentata e da quella integrativa di un importo non inferiore al 50 per cento dell'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa; se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa supera di almeno il 10 per cento quella indicata nell'originaria dichiarazione, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento e' comunque limitata all'eccedenza rispetto agli importi cumulativamente dichiarati aumentati della relativa franchigia. Se trattasi di dichiarazione a credito, l'accertamento dell'ufficio e' ammesso e la franchigia del 50 per cento opera limitatamente all'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 4. Nelle ipotesi previste dal comma 3 rimangono fermi le sanzioni e gli interessi di mora relativi alla dichiarazione e al versamento limitatamente alla eccedenza dell'imposta accertata rispetto a quella cumulativamente dichiarata, aumentata della franchigia.