Art. 50 
1. I contribuenti sono ammessi a presentare le dichiarazioni  annuali
omesse, comportanti un versamento  d'imposta  non  inferiore  a  lire
300.000, o a rettificare, indicando la maggiore imposta dovuta ovvero
il minor credito spettante, le dichiarazioni presentate ancorche' con
ritardo superiore ad un mese. Le  detrazioni  d'imposta  non  possono
essere riconosciute in misura superiore  a  quella  risultante  dalla
dichiarazione originaria. 
2. Nei suddetti casi non si procede alla applicazione di  sanzioni  e
interessi di mora. 
3. Qualora il contribuente si avvalga della facolta' di cui al  comma
1,  gli  uffici  provinciali  dell'imposta   sul   valore   aggiunto,
nell'ambito dei  programmi  annuali  di  accertamento,  procedono  ai
controlli  ed  agli  accertamenti  secondo   le   regole   ordinarie;
l'accertamento in rettifica e' ammesso nei casi  di  dichiarazione  a
debito, per ciascun periodo di imposta, a condizione che  l'ammontare
della maggiore  imposta  accertabile  superi  quello  comulativamente
risultante dalla dichiarazione originaria eventualmente presentata  e
da quella integrativa di un importo non inferiore  al  50  per  cento
dell'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa; se l'imposta
risultante dalla dichiarazione integrativa supera di almeno il 10 per
cento quella  indicata  nell'originaria  dichiarazione,  la  maggiore
imposta dovuta  a  seguito  dell'accertamento  e'  comunque  limitata
all'eccedenza  rispetto  agli  importi   cumulativamente   dichiarati
aumentati della relativa franchigia. Se trattasi di  dichiarazione  a
credito, l'accertamento dell'ufficio e' ammesso e la  franchigia  del
50 per cento opera limitatamente  all'imposta  dovuta  in  base  alla
dichiarazione integrativa. Per gli accertamenti ammessi ai sensi  del
presente comma non si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
60, secondo comma,  numero  1),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 
4. Nelle ipotesi previste dal comma 3 rimangono fermi le  sanzioni  e
gli interessi di mora relativi alla  dichiarazione  e  al  versamento
limitatamente alla eccedenza dell'imposta accertata rispetto a quella
cumulativamente dichiarata, aumentata della franchigia.