Art. 51. 
1. Le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 49 e  50  devono
essere spedite per lettera raccomandata tra il 1° e il 30 aprile 1992
all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore  aggiunto  nella  cui
circoscrizione e' l'attuale domicilio fiscale del contribuente. 
2. Nei casi di fusione o incorporazione, la dichiarazione deve essere
presentata dal soggetto risultante dalla fusione o incorporazione. 
3. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo  dal  1°  dicembre
1991  al  30  aprile  1992  possono   presentare   la   dichiarazione
integrativa relativamente alle imposte dovute dal  loro  dante  causa
entro il 30 settembre 1992. 
4. Le dichiarazioni devono essere redatte, a  pena  di  nullita',  in
conformita' ai modelli  approvati  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro  il  31  gennaio
1992. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37,  commi  primo  e
quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 633, e  successive  modificazioni.  Con  lo  stesso  decreto  sono
stabilite  le  modalita'  di  attuazione  e  le  istruzioni  per   la
compilazione dei modelli. 
5. Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare: 
a) l'ufficio o gli uffici ai quali ha  presentato  o  avrebbe  dovuto
presentare le dichiarazioni annuali relative ai detti periodi; 
b) l'ammontare della maggiore imposta dovuta che rinosce per  ciascun
periodo d'imposta; 
c) gli altri dati ed elementi richiesti nel modello. 
6. L'ammontare di cui alla lettera b) del comma 5 deve essere versato
in un'unica soluzione entro il 30 aprile 1992. Se l'ammontare  stesso
e'  superiore  a   lire   3.000.000,   puo'   essere   versato,   con
l'applicazione di interessi nella misura del 9 per cento, in tre rate
di uguale importo di cui la prima entro il 30 aprile 1992, la seconda
entro il 31 luglio 1992 e la terza entro il 31 marzo 1993. Gli  eredi
dei contribuenti deceduti nel periodo dal  1°  dicembre  1991  al  30
aprile   1992   possono   effettuare   i   versamenti    dell'imposta
rispettivamente entro il 30 settembre 1992, il 31 gennaio 1993  e  il
30 settembre 1993. 
7. I versamenti devono essere eseguiti a norma dell'articolo 12 della
legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalita'  stabilite  con  il
decreto previsto dal comma 4. 
8.  Il  mancato  o  insufficiente  pagamento  nei  termini   comporta
l'iscrizione  a  ruolo  dell'imposta  e  della  soprattassa  di   cui
all'articolo 44,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  successive  modificazioni,  e
degli interessi di mora nella misura del 15 per cento annuo.  In  tal
caso la dichiarazione integrativa produce effetti a condizione che il
contribuente effettui regolarmente il pagamento delle somme  iscritte
a ruolo. 
9. I contribuenti che non abbiano  mai  presentato  la  dichiarazione
annuale,  prima  di  spedire  la  dichiarazione  integrativa,  devono
presentare  la  dichiarazione  di  inizio   di   attivita'   di   cui
all'articolo 35  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633,  e   successive   modificazioni,   ai   fini
dell'attribuzione del numero di partita. 
10. Gli ammontari di cui alla lettera b) del comma  5  e  quelli  dei
versamenti eseguiti devono essere annotati a norma dell'articolo  27,
secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
otttobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con  l'indicazione
degli estremi della dichiarazione integrativa e delle attestazioni di
versamento.