Art. 52. 
1. La definizione di cui agli articoli 44 e 49 opera anche  nei  casi
in cui  siano  state  emesse  o  utilizzate  fatture  per  operazioni
inesistenti, a condizione che:  se  la  definizione  e'  chiesta  dal
cedente o prestatore, si sia corrisposto o si corrisponda per  intero
la relativa imposta; se la definizione e' chiesta  dall'acquirente  o
committente, si eliminino gli effetti dell'indebita detrazione. 
2. Le sanzioni amministrative previste  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
e quelle previste per le violazioni delle  disposizioni  del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e  successive
modificazioni, della legge 10  maggio  1976,  n.  249,  e  successive
modificazioni, e della legge 26 gennaio 1983,  n.  18,  e  successive
modificazioni, nonche' gli interessi di mora, non  si  applicano  nei
casi in cui l'imposta resti definita ai sensi degli articoli 44 e 49. 
3. Le sanzioni amministrative previste  per  le  violazioni  che  non
danno luogo a rettifica o ad accertamento  dell'imposta  nonche'  per
quelle stabilite dalle disposizioni del decreto del Presidente  della
Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni,  della
legge 10 maggio 1976, n. 249, e  successive  modificazioni,  e  della
legge 26 gennaio 1983, n. 18,  e  successive  modificazioni,  qualora
alla data di entrata in vigore della presente legge non  siano  stato
ancora notificati i relativi avvisi di  irrogazione,  possono  essere
definite  a  condizione  che  venga   presentata   apposita   istanza
all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiuno del domicilio
fiscale dell'autore della violazione, versando, ai sensi del comma  7
dell'articolo 51, l'importo di  lire  500.000  per  ogni  periodo  di
imposta in cui sono state commesse le  infrazioni.  Tale  importo  e'
ridotto a lire 150.000 per le infrazioni commesse  dai  vettori  e  a
lire  50.000  per  quelle  commesse  dai  conducenti   in   relazione
all'osservanza degli obblighi previsti in  materia  di  documenti  di
accompagnamento dei beni viaggianti. 
4. Per le violazioni commesse fino alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, le pene pecuniarie non si applicano qualora  il
minimo edittale non superi lire 40.000.