Art. 53. 1. Le controversie di valutazione relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, alle successioni e donazioni nonche' all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, per le quali alla data del 30 settembre 1991 non sia intervenuta pronunzia, non piu' impugnabile, emessa dagli organi del contenzioso tributario, sono definite, su richiesta del contribuente, mediante il pagamento di un'ulteriore imposta determinata secondo i criteri previsti dall'articolo 44, comma 1, della presente legge, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte. 2. Per gli atti pubblici formati e per le scritture private autenticate entro il 31 marzo 1991, per le scritture private non autenticate formate entro la stessa data, purche' tutti registrati entro il 20 aprile 1991, e per le denunzie e dichiarazioni il cui presupposto d'imposta si sia verificato entro il 31 marzo 1991 e la cui presentazione sia stata effettuata non oltre il 30 settembre 1991 ai fini delle imposte indicate nel comma 1, qualora alla data del 30 settembre 1991 non sia stato notificato avviso di accertamento, il contribuente puo' chiedere che l'imposta sia liquidata sulla base del valore o dell'incremento imponibile dichiarato, aumentato del 25 per cento senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie. L'incremento imponibile complessivamente assoggettato ad imposta non puo' comunque essere inferiore al 25 per cento del valore finale dichiarato. 3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si assume come valore iniziale per le successive applicazioni dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quello dichiarato aumentato della meta' del maggiore valore accertato dall'ufficio agli effetti dell'imposta di registro e delle successioni e donazioni, ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 2, quello dichiarato dal contribuente aumentato del 25 per cento. 4. In caso di accertamento di valore effettuato a seguito della mancata presentazione nei termini della istanza di attribuzione di rendita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, le controversie di valutazione pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge relative all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e sulle donazioni nonche' all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, potranno essere definite per un valore corrispondente alla rendita catastale attribuita rivalutata ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988, n. 131, senza soprattasse e panalita' ma con i soli interessi. A tal fine il contribuente deve presentare l'istanza di cui al citato articolo 12 entro il 30 aprile 1992 direttamente all'ufficio del registro, per la successiva trasmissione della stessa al competente ufficio tecnico erariale, il quale provvedera' entro dieci mesi dal ricevimento all'attribuzione della rendita catastale e all'invio del relativo certificato all'ufficio del registro. 5. Le altre controversie pendenti alla data del 30 settembre 1991 relative all'applicazione delle imposte di cui al comma 1, nonche' le controversie pendenti in relazione all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni possono essere definite, su richiesta del contribuente, con il pagamento del 50 per cento dell'imposta liquidata dall'ufficio senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie. Possono essere altresi' definite le controversie pendenti alla stessa data e rela- tive alla sola applicazione di soprattasse e pene pecuniarie per tardiva registrazione di atti e denunzie comportanti l'applicazione delle imposte di cui al comma 1, alle condizioni e modalita' previste dall'articolo 47 della presente legge. 6. Le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge relative alla applicazione delle imposte di cui al comma 1, il cui presupposto si sia verificato entro il 31 marzo 1991, possono essere definite, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte, a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto all'adempimento delle formalita' omesse e al conseguente versamento del tributo. 7. La definizione di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si rende applicabile anche agli accertamenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono decorsi i termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria. 8. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 5, 6 e 7 deve essere presentata o spedita per lettera raccomandata con avviso di ricevimento domanda in carta semplice, in duplice esemplare, all'ufficio competente e all'organo giurisdizionale presso il quale pende ricorso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con indicazione delle generalita' e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Il mancato invio della predetta domanda in duplice esemplare all'ufficio competente e al predetto organo giurisdizionale comporta la decadenza dal diritto di usufruire della definizione. Le somme dovute debbono essere pagate a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione. 9. Per le controversie pendenti e le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge relative all'applicazione delle altre tasse e imposte indirette sugli affari, le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto al versamento del tributo dovuto e all'adempimento delle formalita' se previste. A tali fini deve essere presentata o spedita per lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio del registro apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'indicazione delle generalita' e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Qualora il tributo debba essere liquidato direttamente dal contribuente la prova dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda da presentarsi al competente ufficio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; negli altri casi le somme dovute debbono essere pagate all'ufficio competente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione ovvero dalla richiesta dell'ufficio notificata a mezzo posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio indicato nella domanda stessa. La presente disposizione si applica anche alla tassa regionale automobilistica. 10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 non sono dovuti gli interessi di mora. 11. Le domande di definizione sono irrevocabili ed esplicano efficacia nei confronti di tutti i coobbligati, anche se prodotte da un solo obbligato. 12. I giudizi in corso sono sospesi per effetto della domanda, ivi compresa quella prevista dal comma 4, e si estinguono a seguito del pagamento delle imposte dovute, ai sensi del presente articolo; dell'avvenuto pagamento l'ufficio dovra' dare comunicazione al competente organo giurisdizionale o amministrativo adito. L'ordinanza di estinzione e' revocata a seguito dell'apposita comunicazione da parte dell'ufficio, nei casi di cui all'articolo 65. 13. Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle sanzioni ed interessi gia' corrisposti alla data di entrata in vigore della presente legge.