Art. 53. 
 
1. Le controversie di valutazione relative alle imposte di  registro,
ipotecarie  e  catastali,  alle  successioni  e   donazioni   nonche'
all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di  cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 643, e successive modificazioni, per le quali alla data  del
30  settembre  1991  non  sia   intervenuta   pronunzia,   non   piu'
impugnabile, emessa dagli organi  del  contenzioso  tributario,  sono
definite, su richiesta del contribuente,  mediante  il  pagamento  di
un'ulteriore  imposta  determinata   secondo   i   criteri   previsti
dall'articolo 44, comma 1, della presente legge,  senza  applicazione
di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte. 
2.  Per  gli  atti  pubblici  formati  e  per  le  scritture  private
autenticate entro il 31 marzo 1991,  per  le  scritture  private  non
autenticate formate entro la stessa data,  purche'  tutti  registrati
entro il 20 aprile 1991, e per le denunzie  e  dichiarazioni  il  cui
presupposto d'imposta si sia verificato entro il 31 marzo 1991  e  la
cui presentazione sia stata effettuata non oltre il 30 settembre 1991
ai fini delle imposte indicate nel comma 1, qualora alla data del  30
settembre 1991 non sia stato notificato avviso  di  accertamento,  il
contribuente puo' chiedere che l'imposta sia liquidata sulla base del
valore o dell'incremento imponibile dichiarato, aumentato del 25  per
cento  senza  applicazione  di   soprattasse   e   pene   pecuniarie.
L'incremento imponibile complessivamente assoggettato ad imposta  non
puo' comunque essere inferiore al 25  per  cento  del  valore  finale
dichiarato. 
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si assume come valore iniziale
per le successive applicazioni dell'imposta comunale  sull'incremento
di valore degli immobili quello dichiarato aumentato della meta'  del
maggiore valore accertato dall'ufficio agli effetti  dell'imposta  di
registro e delle successioni e donazioni, ovvero, nell'ipotesi di cui
al comma 2, quello dichiarato dal contribuente aumentato del  25  per
cento. 
4. In caso di accertamento  di  valore  effettuato  a  seguito  della
mancata presentazione nei termini della istanza  di  attribuzione  di
rendita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14  marzo  1988,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,  n.
154, le controversie di valutazione pendenti alla data di entrata  in
vigore  della  presente  legge  relative  all'imposta  di   registro,
all'imposta sulle successioni e sulle donazioni  nonche'  all'imposta
comunale sull'incremento di valore degli  immobili,  potranno  essere
definite  per  un  valore  corrispondente  alla   rendita   catastale
attribuita rivalutata ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1988,  n.  131,  senza
soprattasse e panalita' ma con  i  soli  interessi.  A  tal  fine  il
contribuente deve presentare l'istanza di cui al citato  articolo  12
entro il 30 aprile 1992 direttamente all'ufficio del registro, per la
successiva trasmissione della stessa al  competente  ufficio  tecnico
erariale, il quale  provvedera'  entro  dieci  mesi  dal  ricevimento
all'attribuzione della rendita catastale  e  all'invio  del  relativo
certificato all'ufficio del registro. 
5. Le altre controversie pendenti alla data  del  30  settembre  1991
relative all'applicazione delle imposte di cui al comma 1, nonche' le
controversie pendenti in relazione  all'imposta  sostitutiva  di  cui
all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1962,  n.  1643,  e  successive
modificazioni possono essere definite, su richiesta del contribuente,
con il pagamento del 50 per cento dell'imposta liquidata dall'ufficio
senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie.  Possono  essere
altresi' definite le controversie pendenti alla stessa data  e  rela-
tive alla sola applicazione di  soprattasse  e  pene  pecuniarie  per
tardiva registrazione di atti e denunzie  comportanti  l'applicazione
delle imposte di cui al comma 1, alle condizioni e modalita' previste
dall'articolo 47 della presente legge. 
6. Le violazioni commesse fino alla data di entrata in  vigore  della
presente legge relative alla applicazione delle  imposte  di  cui  al
comma 1, il cui presupposto si sia verificato entro il 31 marzo 1991,
possono essere definite, senza applicazione  di  soprattasse  e  pene
pecuniarie non ancora corrisposte, a condizione che  il  contribuente
provveda o abbia provveduto all'adempimento delle formalita' omesse e
al conseguente versamento del tributo. 
7. La definizione di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si rende applicabile
anche agli accertamenti per i quali, alla data di entrata  in  vigore
della presente  legge,  non  sono  decorsi  i  termini  previsti  per
proporre ricorso alla commissione tributaria. 
8. Per le finalita' di cui ai commi 1,  2,  5,  6  e  7  deve  essere
presentata  o  spedita  per  lettera  raccomandata  con   avviso   di
ricevimento  domanda  in  carta  semplice,  in   duplice   esemplare,
all'ufficio competente e all'organo giurisdizionale presso  il  quale
pende ricorso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della presente legge con indicazione delle  generalita'  e  domicilio
del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e
del codice fiscale.  Il  mancato  invio  della  predetta  domanda  in
duplice  esemplare  all'ufficio  competente  e  al  predetto   organo
giurisdizionale comporta la decadenza dal diritto di usufruire  della
definizione.  Le  somme  dovute  debbono  essere  pagate  a  pena  di
decadenza entro sessanta  giorni  dalla  notificazione  dell'avvenuta
liquidazione. 
9. Per le controversie pendenti e le violazioni  commesse  fino  alla
data  di  entrata   in   vigore   della   presente   legge   relative
all'applicazione delle altre tasse e imposte indirette sugli  affari,
le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre
sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente
provveda o abbia  provveduto  al  versamento  del  tributo  dovuto  e
all'adempimento delle formalita' se previste. A tali fini deve essere
presentata  o  spedita  per  lettera  raccomandata  con   avviso   di
ricevimento all'ufficio del registro apposita domanda entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  con
l'indicazione delle generalita' e domicilio del  contribuente,  degli
estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione  e  del  codice  fiscale.
Qualora  il  tributo  debba   essere   liquidato   direttamente   dal
contribuente la prova dell'avvenuto versamento deve  essere  allegata
alla domanda da presentarsi  al  competente  ufficio  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge;  negli
altri  casi  le  somme  dovute  debbono  essere  pagate   all'ufficio
competente entro sessanta giorni  dalla  notificazione  dell'avvenuta
liquidazione ovvero dalla richiesta dell'ufficio notificata  a  mezzo
posta mediante lettera raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  al
domicilio indicato nella domanda stessa. La presente disposizione  si
applica anche alla tassa regionale automobilistica. 
10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7  e  8  non
sono dovuti gli interessi di mora. 
11.  Le  domande  di  definizione  sono  irrevocabili  ed   esplicano
efficacia nei confronti di tutti i coobbligati, anche se prodotte  da
un solo obbligato. 
12. I giudizi in corso sono sospesi per effetto  della  domanda,  ivi
compresa quella prevista dal comma 4, e si estinguono a  seguito  del
pagamento delle imposte  dovute,  ai  sensi  del  presente  articolo;
dell'avvenuto  pagamento  l'ufficio  dovra'  dare  comunicazione   al
competente organo giurisdizionale o amministrativo adito. L'ordinanza
di estinzione e' revocata a seguito  dell'apposita  comunicazione  da
parte dell'ufficio, nei casi di cui all'articolo 65. 
13. Le definizioni intervenute ai sensi  del  presente  articolo  non
possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle  sanzioni
ed interessi gia' corrisposti alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge.