Art. 54. 
 
  1. Le controversie, anche di natura amministrativa, in  materia  di
imposta   generale   sull'entrata   riguardanti   accertamenti    e/o
liquidazioni dell'imposta pendenti alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, possono essere definite con il  solo  pagamento
dell'imposta in contestazione, senza applicazione  di  soprattasse  e
pene pecuniarie.