Art. 55. 
 
1. I comuni e i loro consorzi, le comunita' montane, le province e le
regioni, nonche' le unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza (IPAB), le aziende di turismo,  gli  enti
provinciali per il turismo e, ove istituite, le aziende di promozione
turistica, che, alla data di entrata in vigore della presente  legge,
non abbiano ancora  provveduto  a  presentare  le  dichiarazioni  dei
redditi relative agli anni dal 1987 al 1990, e  sempre  che  non  sia
stato notificato accertamento,  sono  esonerati  dal  presentarle  se
provvedono a versare, nei termini e con le modalita' di cui al  comma
6 e per ognuno degli anni per i quali la dichiarazione non sia  stata
presentata, una somma a titolo di definizione delle relative  imposte
nella misura risultante dalla tabella  di  cui  all'allegato  B  alla
presente legge, nonche' per le IPAB  nella  misura  risultante  dalla
quarta classe demografica relativa ai comuni  e  per  le  aziende  di
turismo, gli  enti  provinciali  per  il  turismo  e  le  aziende  di
promozione turistica, nella misura risultante  dalla  citata  tabella
relativamente  alla  prima  classe  delle  province.  Per  le  unita'
sanitarie locali la misura corrisponde a quella prevista per i comuni
che hanno  una  fascia  demografica  uguale.  Gli  stessi  enti  sono
altresi' esonerati dal presentare le dichiarazioni  dei  redditi  non
presentate per gli anni dal 1981 al 1986, sempre che  non  sia  stato
notificato accertamento, ove provvedano a versare, nei termini e  con
le modalita' di cui al comma 6 e per ognuno degli anni per i quali la
dichiarazione non  sia  stata  presentata,  una  somma  a  titolo  di
definizione  delle  relative  imposte  in  misura  doppia  di  quella
prevista dalla medesima tabella. L'esonero della presentazione  delle
dichiarazioni e' comunque subordinato al fatto che vengano  definiti,
mediante versamente delle somme in precedenza indicate, i rapporti di
imposta relativi a tutti gli anni dal 1981 al 1990  per  i  quali  la
dichiarazione non risulti ancora presentata alla data di  entrata  in
vigore della presente legge e  per  i  quali  non  sia  stato  ancora
notificato accertamento. 
2. Per gli anni per i quali, alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sia stata presentata  la  dichiarazione  ma  non  sia
ancora stato notificato accertamento i relativi rapporti  di  imposta
possono essere definiti, a richiesta dell'ente, elevando del  10  per
cento l'imponibile dichiarato e provvedendo a versare, nei termini  e
con le modalita' di  cui  al  comma  6,  l'ammontare  delle  maggiori
imposte eventualmente dovute in base agli imponibili cosi'  definiti.
Nel caso  di  dichiarazione  in  perdita,  i  rapporti  si  intendono
definiti con il pagamento, per ognuna delle dichiarazioni in perdita,
di una somma in misura pari  alla  meta'  di  quella  prevista  dalla
citata tabella. La definizione deve comprendere tutti gli anni per  i
quali sia stata presentata la dichiarazione e non  sia  stato  ancora
notificato accertamento. 
3. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia  gia'
stato notificato accertamento d'ufficio o in rettifica, e questo  non
sia divenuta definitivo ne' sia  stata  notificata  alcuna  decisione
delle commissioni tributarie, i relativi rapporti di imposta  possono
essere definiti, a richiesta dell'ente, riducendo l'imponibile  o  in
maggior imponibile accertati, rispettivamente del 70  o  del  90  per
cento, a seconda  che  si  tratti  di  accertamento  d'ufficio  o  in
rettifica. Nel caso di  accertamento  che  si  limiti  a  ridurre  la
perdita dichiarata, il rapporto si definisce, a richiesta  dell'ente,
riducendo la perdita dichiarata di un ammontare pari al 10 per  cento
della differenza tra perdita dichiarata e perdita accertata. 
4. Se, alla data di entrata in  vigore  della  presente,  siano  gia'
state notificate una o piu' decisioni delle commissioni tributarie, e
queste non siano  ancora  divenute  definitive,  la  controversia  si
estingue, a richiesta  dell'ente,  sulla  base  di  quanto  stabilito
dall'ultima decisione, oppure sulla base degli imponibili o  maggiori
imponibili accertati dall'ufficio, ridotti rispettivamente del  30  o
del 50 per cento, a seconda che si tratti accertamento d'ufficio o in
rettifica. 
5. Le maggiori imposte eventualmente dovute in base agli imponibili o
ai maggiori imponibili  cosi'  definiti  devono  essere  versate  nei
termini e  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  6,  computando  in
diminuzione  gli  importi  iscritti  a  ruolo  e  versati  ai   sensi
dell'articolo 15 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, e successive  modificazioni,  e  non  possono
comunque  essere  compensate  con  gli  eventuali  crediti  d'imposta
risultanti dalle dichiarazioni gia' presentate. Al rimborso  di  tali
crediti si provvedera' d'ufficio. 
6. La definizione dei rapporti di imposta ai sensi dei commi da 1 a 5
e' in ogni caso subordinata alla presentazione, a pena  di  nullita',
di apposita domanda dell'ente interessato.  La  domanda  deve  essere
presentata o spedita mediante lettera raccomandata entro il 30 giugno
1992 all'ufficio delle imposte competente e  ad  essa  devono  essere
allegate le attestazioni comprovanti i versamenti previsti dai  commi
da 1 a 5. Le domande e i versamenti devono essere effettuati mediante
utilizzo di stampati conformi ai modelli approvati entro il 31  marzo
1992 con decreto del Ministro  delle  finanze,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono dettate le  istruzioni
per la compilazione dei modelli. 
7. In caso di definizione ai sensi dei commi da 1 a 6, non si  terra'
conto  ne'  degli  accertamenti  ne'  delle  decisioni  eventualmente
notificati dopo la data di entrata in vigore  della  presente  legge.
Per  i  rapporti  di  imposta  cosi'  definiti  non   si   fa   luogo
all'applicazione di sanzioni, ne' all'applicazione di interessi sulle
somme a tale titolo versate. 
8. I giudizi in corso e i termini per  ricorrere  o  di  impugnativa,
pendenti alla data di entrata in vigore della presente  legge  o  che
iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al  30  giugno
1992. Tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata  l'udienza  di
discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a
richiesta del contribuente che dichiari  di  volersi  avvalere  delle
disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992
i giudizi si  estinguono  mediante  ordinanza  subordinatamente  alla
esibizione da parte del contribuente  di  copia,  anche  fotostatica,
della dichiarazione  integrativa  e  della  ricevuta  comprovante  la
consegna  all'ufficio   postale   della   lettera   raccomandata   di
trasmissione  della  dichiarazione  stessa.  Gli  uffici  a   seguito
dell'intervenuta  liquidazione  definitiva  comunicano  i  motivi  di
invalidita'  delle  dichiarazioni  dai  quali  consegue  la   mancata
estinzione della controversia; in tali casi e'  revocata  l'ordinanza
di estinzione. 
9. I termini previsti per le dichiarazioni ed i  versamenti  relativi
alle imposte sui redditi e per l'adempimento di  tutti  gli  obblighi
inerenti alle operazioni  delle  quali  si  deve  tener  conto  nelle
suddette dichiarazioni, gia' differiti dall'articolo 9  del  decreto-
legge 14 marzo 1988, n.  70,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 13 maggio 1988, n. 154, e successivi provvedimenti di  proroga,
sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1992. 
10. Gli accertamenti dei redditi relativi a  tutti  gli  anni  per  i
quali  e'  stato  differito  il  termine   di   presentazione   della
dichiarazione e che non siano stati definiti ai sensi della  presente
legge dovranno comunque essere effettuati, a pena di decadenza, entro
e non oltre il 31 dicembre 1995. 
11. Le norme di cui ai  precedenti  commi  si  applicano  anche  agli
Istituti autonomi per le case popolari od agli analoghi enti comunque
denominati a seguito della riorganizzazione operata dalle regioni. Ai
fini dell'inquadramento nelle classi demografiche di cui alla  citata
tabella gli Istituti sono assimilati alle province nel cui territorio
svolgono la loro attivita'.