Art. 56. 
1. I comuni e i loro consorzi, le comunita' montane, le province e le
regioni, nonche' le unita' sanitarie locali, le IPAB, le  aziende  di
turismo, gli enti provinciali per il turismo  e,  ove  istituite,  le
aziende di promozione turistica, che, alla data di entrata in  vigore
della presente legge, non abbiano  ancora  presentato,  agli  effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, le dichiarazioni  annuali  relative
ai periodi d'imposta compresi dal 1987 al 1990, sempre  che  non  sia
stato notificato accertamento,  sono  esonerati  dal  presentarle  se
provvedono a versare, per ogni periodo d'imposta, le  somme  indicate
nella tabella di cui all'allegato  B  alla  presente  legge;  per  le
aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e le  aziende
di promozione turistica nella misura risultante dalla citata  tabella
relativamente alla prima classe delle province e per  le  IPAB  nella
misura risultante dalla quarta classe demografica relativa ai comuni. 
Per le  unita'  sanitarie  locali  la  misura  corrisponde  a  quella
prevista per i comuni che hanno una  fascia  demografica  uguale.  Le
anzidette  somme  sono  raddoppiate  ai   fini   dell'esonero   della
presentazione  delle  dichiarazioni  annuali  relative   ai   periodi
d'imposta compresi dal 1982 al 1986. L'esonero e'  operante  solo  se
richiesto per tutti i periodi d'imposta. 
2. I rapporti relativi ai periodi d'imposta per i quali, alla data di
entrata in vigore della  presente  legge,  sia  stata  presentata  la
dichiarazione annuale ma non sia stato ancora  notificato  avviso  di
rettifica,  possono  essere  definiti  elevando  del  10  per   cento
l'imposta  dovuta  in  base   alla   dichiarazione.   Nel   caso   di
dichiarazione annuale a credito, i rapporti si intendono definiti con
il pagamento, per ogni periodo d'imposta,  di  una  somma  pari  alla
meta' di quella prevista dalla  citata  tabella.  La  definizione  e'
operante se richiesta per tutti i periodi d'imposta. 
3. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato
notificato avviso di accertamento o di rettifica e questi  non  siano
gia' divenuti definitivi ne' sia stata  notificata  alcuna  decisione
delle commissioni tributarie,  i  relativi  rapporti  possono  essere
definiti  riducendo  l'imposta  o  la  maggiore  imposta   accertata,
rispettivamente, del 70 o del 90 per cento e computando in detrazione
l'imposta eventualmente  gia'  versata  ai  sensi  dell'articolo  60,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni. Non si fa luogo,  comunque,
a  restituzioni  di  imposte,  soprattasse  e  pene  pecuniarie  gia'
riscosse. Ove  con  la  rettifica  eseguita  dall'ufficio  sia  stato
ridotto il credito di imposta dichiarato, il  rapporto  si  definisce
con il  pagamento  di  un  ammontare  pari  al  10  per  cento  della
differenza tra il credito dichiarato e quello accertato. 
4. Se, alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  siano
gia'  state  notificate  una  o  piu'  decisioni  delle   commissioni
tributarie  e  queste  non  siano  ancora  divenute  definitive,   la
controversia si estingue sulla base di quanto  stabilito  dall'ultima
decisione, oppure sulla base dell'imposta o  della  maggiore  imposta
accertata dall'ufficio, ridotta rispettivamente del 30 o del  50  per
cento e computando in detrazione l'imposta eventualmente gia' versata
ai sensi dell'articolo 60, secondo comma, del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 
Non si fa luogo, comunque, a restituzioni di imposte,  soprattasse  e
pene pecuniarie gia' riscosse. Ove  le  decisioni  delle  commissioni
abbiano ridotto il credito di imposta dichiarato, la controversia  si
estingue con il pagamento di un ammontare pari alla differenza tra il
credito dichiarato e quello stabilito dall'ultima  decisione,  oppure
pari al 30 per cento della differenza tra  il  credito  dichiarato  e
quello accertato dall'ufficio.. 
5. Le somme dovute ai sensi dei commi 1,  2,  3  e  4  devono  essere
versate  nei  termini  e  con  le  modalita'  di  cui  al   comma   6
dell'articolo 55. 
6.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  6,  7  e   8
dell'articolo 55. 
7. Il termine del 31 dicembre 1991 previsto dall'articolo  4-bis  del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e' ulteriormente differito al 5
marzo 1992 per quanto riguarda le  dichiarazioni  e  versamenti  agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Fino alla stessa data  sono
differiti  anche  i  termini  previsti  per  la  fatturazione  e   la
registrazione  e  per  l'adempimento  di  tutti  gli  altri  obblighi
inerenti alle operazioni  delle  quali  si  deve  tener  conto  nelle
suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di  fatturazione,  di
registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette  operazioni
si  intendono  comunque  gia'  adempiuti  se  le  operazioni   stesse
risultano  dalla  contabilita'  prevista  per   gli   enti   pubblici
interessati. I periodi d'imposta cui  si  applicano  le  disposizioni
contenute nel  presente  comma  e  nei  precedenti  provvedimenti  di
proroga, sono quelli chiusi anteriormente al 1° gennaio 1991. 
8. Gli accertamenti e  le  rettifiche  relativi  a  tutti  i  periodi
d'imposta per i quali e' stato differito il termine di  presentazione
della dichiarazione annuale  agli  effetti  dell'imposta  sul  valore
aggiunto e per i quali non sia intervenuta definizione ai  sensi  dei
commi 1 e 2 dovranno essere comunque effettuati, a pena di decadenza,
entro e non oltre il 31 dicembre 1995.. 
9. Le norme di cui  ai  precedenti  commi  si  applicano  anche  agli
istituti autonomi per le case popolari od agli analoghi enti comunque
denominati a seguito della riorganizzazione operata dalle regioni. Ai
fini dell'inquadramento nelle classi demografiche di cui alla  citata
tabella,  gli  istituti  sono  assimilati  alle  province   nel   cui
territorio svolgono la loro attivita'.