Art. 65 (Decentramento di competenze agli uffici periferici dei dipartimenti delle entrate e del territorio) 1. L'adozione di provvedimenti in materia di congedi straordinari, di aspettative, escluse quelle concesse per mandato parlamentare o per motivi sindacali, ovvero per incarichi pubblici per i quali le vigenti disposizioni le prevedono, di assenze dal servizio delle lavoratrici madri ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, di assenze per motivi politico- amministrativi di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e succes- sive modificazioni, nonche' di altre assenze previste dalle vigenti disposizioni di legge, spetta alle direzioni regionali delle entrate, alle direzioni compartimentali del territorio, ai centri di servizio delle imposte dirette e indirette, agli uffici del territorio ed agli uffici delle entrate per il personale in servizio presso ciascuno di detti uffici. 2. L'emissione, con l'osservanza delle direttive impartite dalla direzione generale degli affari generali e del personale ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera c), numero 2, dei provvedimenti di collocamento a riposo, di valutazione dei servizi pregressi ai fini pensionistici, nonche' di liquidazione del trattamento di quiescenza, spetta, nei confronti del personale in servizio presso tutti gli uffici periferici, comprese le direzioni compartimentali e gli uffici del territorio rientranti nella circoscrizione di competenza, alle direzioni regionali delle entrate. L'adozione dei provvedimenti nelle materie di cui al presente comma e' devoluta, nei confronti dei direttori regionali e compartimentali, alla direzione generale degli affari generali e del personale. 3. Alla liquidazione ed al pagamento delle indennita' di missione e di trasferimento, nonche' di tutte le altre competenze accessorie, provvedono i titolari degli uffici periferici di rispettiva appartenenza.
Note all'art. 65: - La legge n. 1204/1971 recante: "Tutela delle lavoratrici madri" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1972. - La legge n. 1078/1966 recante: "Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 20 dicembre 1966.