Art. 65 
(Decentramento di competenze agli uffici periferici dei  dipartimenti
                   delle entrate e del territorio) 
 1. L'adozione di provvedimenti in materia di  congedi  straordinari,
di aspettative, escluse quelle concesse per  mandato  parlamentare  o
per motivi sindacali, ovvero per incarichi pubblici per  i  quali  le
vigenti disposizioni le prevedono,  di  assenze  dal  servizio  delle
lavoratrici madri ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n.  1204,  e
successive   modificazioni,   di   assenze   per   motivi   politico-
amministrativi di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e succes-
sive modificazioni, nonche' di altre assenze previste  dalle  vigenti
disposizioni di legge, spetta alle direzioni regionali delle entrate,
alle direzioni compartimentali del territorio, ai centri di  servizio
delle imposte dirette e indirette, agli uffici del territorio ed agli
uffici delle entrate per il personale in servizio presso ciascuno  di
detti uffici. 
 2. L'emissione, con l'osservanza  delle  direttive  impartite  dalla
direzione generale degli affari generali e  del  personale  ai  sensi
dell'articolo 33, comma 1, lettera c), numero 2, dei provvedimenti di
collocamento a riposo, di valutazione dei servizi pregressi  ai  fini
pensionistici, nonche' di liquidazione del trattamento di quiescenza,
spetta, nei confronti del personale  in  servizio  presso  tutti  gli
uffici periferici, comprese le direzioni compartimentali e gli uffici
del territorio rientranti nella circoscrizione  di  competenza,  alle
direzioni regionali delle entrate. L'adozione dei provvedimenti nelle
materie di cui al presente  comma  e'  devoluta,  nei  confronti  dei
direttori regionali e compartimentali, alla direzione generale  degli
affari generali e del personale. 
 3. Alla liquidazione ed al pagamento delle indennita' di missione  e
di trasferimento, nonche' di tutte le  altre  competenze  accessorie,
provvedono  i  titolari  degli  uffici   periferici   di   rispettiva
appartenenza. 
 
          Note all'art. 65:
          -  La legge n. 1204/1971 recante: "Tutela delle lavoratrici
          madri" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  14
          del 18 gennaio 1972.
          -  La  legge n. 1078/1966 recante: "Posizione e trattamento
          dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti  a
          cariche   presso   enti  autonomi  territoriali"  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 20  dicembre
          1966.