Art. 66 (Funzioni di capo del personale) 1. I direttori centrali dei dipartimenti e della direzione generale degli affari generali e del personale preposti all'amministrazione e gestione del personale, nonche' i direttori regionali e compartimentali, esercitano, per il personale rispettivamente dipendente, le funzioni demandate da norme di legge o di regolamento al capo del personale, con esclusione di quelle esplicitamente riservate ad altri organi od uffici.