Art. 66 
                  (Funzioni di capo del personale) 
 1. I direttori centrali dei dipartimenti e della direzione  generale
degli affari generali e del personale preposti all'amministrazione  e
gestione   del   personale,   nonche'   i   direttori   regionali   e
compartimentali,  esercitano,  per   il   personale   rispettivamente
dipendente, le funzioni demandate da norme di legge o di  regolamento
al capo  del  personale,  con  esclusione  di  quelle  esplicitamente
riservate ad altri organi od uffici.