Art. 67 (Commissione di disciplina) 1. La commissione di disciplina, fatta salva quella prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, per il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, e' presieduta da un direttore centrale e puo' essere anche costituita da due sezioni, ciascuna delle quali e' composta da due impiegati con qualifica di dirigente superiore, uno dei quali con funzioni di vice- presidente della sezione, assistiti da un impiegato, con qualifica funzionale non inferiore all'ottava, che svolge le funzioni di segretario. Per ciascuno dei componenti delle sezioni e per i segretari e' nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. Il presidente svolge, di regola, le proprie funzioni nella prima sezione e puo' presiedere, ove lo ritenga opportuno, le sedute dell'altra. L'assegnazione delle trattazioni a ciascuna sezione e' effettuata dal presidente. 2. Per la nomina, la durata ed il funzionamento della commissione di disciplina si osservano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Nota all'art. 67: - Il testo dell'art. 8 del citato D.Lgs. n. 105/1990 e' il seguente: "Art. 8 (Commissione di disciplina). - 1. La commissione di disciplina e' organo consultivo del dipartimento ed e' presieduta da un direttore centrale nominato con decreto del Ministro, su proposta del direttore generale, sentito il consiglio di amministrazione. 2. Per la composizione ed il funzionamento si osservano le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".