Art. 67 
                     (Commissione di disciplina) 
 1.  La  commissione  di  disciplina,  fatta  salva  quella  prevista
dall'articolo 8 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n.  105,  per
il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, e' presieduta
da un direttore centrale  e  puo'  essere  anche  costituita  da  due
sezioni, ciascuna delle  quali  e'  composta  da  due  impiegati  con
qualifica di dirigente superiore, uno dei quali con funzioni di vice-
presidente della sezione, assistiti da un  impiegato,  con  qualifica
funzionale non  inferiore  all'ottava,  che  svolge  le  funzioni  di
segretario. Per  ciascuno  dei  componenti  delle  sezioni  e  per  i
segretari e' nominato un supplente  con  qualifica  corrispondente  a
quella del titolare. Il presidente  svolge,  di  regola,  le  proprie
funzioni nella prima  sezione  e  puo'  presiedere,  ove  lo  ritenga
opportuno, le sedute dell'altra. L'assegnazione delle  trattazioni  a
ciascuna sezione e' effettuata dal presidente. 
 2. Per la nomina, la durata ed il funzionamento della commissione di
disciplina si osservano le norme del testo unico  delle  disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
 
          Nota all'art. 67:
          -  Il testo dell'art. 8 del citato D.Lgs. n. 105/1990 e' il
          seguente:
          "Art. 8 (Commissione di disciplina). -   1. La  commissione
          di  disciplina  e' organo consultivo del dipartimento ed e'
          presieduta da un direttore centrale  nominato  con  decreto
          del  Ministro,  su proposta del direttore generale, sentito
          il consiglio di amministrazione.
           2. Per la composizione ed il funzionamento si osservano le
          disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti
          lo statuto degli impiegati civili  dello  Stato,  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 gennaio
          1957, n. 3".