Art. 223 (a).
                 Ritiro della patente in conseguenza
                         a ipotesi di reato
(( 1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le         ))
(( sanzioni accessorie di cui all'art. 222, commi 2 e 3, l'agente  ))
(( o l'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro         ))
(( trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale ))
(( della violazione contestata, tramite il proprio comando o       ))
(( ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione. Copia ))
(( dello stesso rapporto e' trasmessa, contestualmente,            ))
(( all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C..            ))
(( 2. Il prefetto, appena ricevuti gli atti, sentito il competente ))
(( ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che deve       ))
(( esprimere parere entro quindici giorni                          ))
(( dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano fondati   ))
(( elementi di una evidente responsabilita', la sospensione        ))
(( provvisoria della validita' della patente fino ad un massimo di ))
(( un anno ed ordina all'intestatario di consegnare la patente     ))
(( entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso  ))
(( il proprio ufficio; il provvedimento e' iscritto sulla patente  ))
(( e comunicato all'ufficio della Direzione generale della         ))
(( M.C.T.C.. ))                                                    ))
(( 3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali e' prevista la     ))
(( sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della    ))
(( revoca della patente di guida, l'agente od organo accertatore   ))
(( della violazione ritira immediatamente la patente e la          ))
(( trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite  ))
(( il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della   ))
(( commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la ))
(( sospensione provvisoria della validita' della patente di guida, ))
(( fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento e' iscritto     ))
(( sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale ))
(( della M.C.T.C.. Se il ritiro immediato non e' possibile, per    ))
(( qualsiasi motivo, il verbale di contestazione e' trasmesso,     ))
(( senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della          ))
(( violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla   ))
(( comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.        ))
(( 4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o  ))
(( il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'art. 648 del     ))
(( codice di procedura penale (b), nel termine di quindici giorni, ))
(( ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e ))
(( 3.                                                              ))
(( 5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di    ))
(( cui al comma 2, e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti,   ))
(( nel termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza  ))
(( stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque giorni          ))
(( successivi. Il provvedimento del Ministro e' comunicato         ))
(( all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione         ))
(( generale della M.C.T.C.. Se il ricorso e' accolto, la patente   ))
(( e' restituita all'interessato. Avverso il provvedimento di      ))
(( sospensione della patente, di cui al comma 3, e' ammessa        ))
(( opposizione, ai sensi dell'art. 205. ))                         ))
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' sostituito
          dall'art. 120 del D.Lgs. n. 360/1993 e cosi'  corretto  per
          effetto  dell'avviso  di  rettifica  al  predetto D.Lgs. n.
          360/1993,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale n. 51 del 3 marzo 1994.
             (b)  Si  riporta  il  testo  dell'art. 648 del codice di
          procedura penale:
             "Art. 648 (Irrevocabilita' delle sentenze e dei  decreti
          penali).  - 1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in
          giudizio  contro  le  quali  non  e'  ammessa  impugnazione
          diversa dalla revisione.
             2.  Se  l'impugnazione  e'  ammessa,  la   sentenza   e'
          irrevocabile  quando  e' inutilmente decorso il termine per
          proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara
          inammissibile. Se vi e' stato ricorso  per  cessazione,  la
          sentenza  e'  irrevocabile dal giorno in cui e' pronunciata
          l'ordinanza o la  sentenza  che  dichiara  inammissibile  o
          rigetta il ricorso.
             3.  Il decreto penale di condanna e' irrevocabile quando
          e' inutilmente decorso il termine per proporre  opposizione
          o   quello   per  impugnare  l'ordinanza  che  la  dichiara
          inammissibile".