Art. 71. Norme abrogate 1. Sono abrogati l'art. 288 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, l'articolo 1 e gli articoli da 15 a 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni e integrazioni, l'art. 19, commi 4 e 5, e l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, l'art. 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, gli articoli 63, comma 5, e 68, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, l'art. 4, comma 8, del decreto- legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, l'art. 11, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202. 2. E' inoltre abrogata ogni altra norma di legge non compatibile con le disposizioni del presente decreto.
Note all'art. 71: - Si riporta il testo dell'art. 288 del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, abrogato dalla presente norma: "Art. 288 (Errori materiali). - Contro le risultanze dei ruoli si puo' ricorrere al Prefetto entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione, unicamente per l'iscrizione di partite contestate e non definite, per omissione delle prescritte notificazioni, per duplicazione o per altro errore materiale. Il prefetto puo' in tali casi sospendere la riscossione delle partite controverse, ordinando la rettifica dell'errore o la regolarizzazione della procedura. I provvedimenti del prefetto sono definitivi". - Si riporta il testo dell'articolo 1 e degli articoli da 15 a 45 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), abrogati dalla presente norma: "Art. 1 (Controversie devolute alle commissioni tributarie). - Le commissioni tributarie di cui al R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 e successive modificazioni, sono riordinate in: commissioni tributarie di primo grado; commissioni tributarie di secondo grado; commissione tributaria centrale. Appartengono alla competenza delle commissioni tributarie le controversie in materia di: a) imposta sul reddito delle persone fisiche; b) imposta sul reddito delle persone giuridiche; c) imposta locale sui redditi; d) imposta sul valore aggiunto, salvo il disposto dell'art. 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' il disposto della nota al n. 1 della parte III della tabella A allegata al decreto stesso nei casi in cui l'imposta sia riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli; e) imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili; f) imposta di registro; g) imposta sulle successioni e donazioni; h) imposte ipotecarie; i) imposta sulle assicurazioni. Appartengono, altresi', alla competenza delle suddette commissioni le controversie promosse da singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, nonche' le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale". "Art. 15 (Contenuto del ricorso). - Il ricorso alla commissione tributaria deve contenere: a) l'indicazione della commissione adita; b) l'oggetto della domanda; c) l'indicazione dell'atto cui la controversia si riferisce, oppure dell'ufficio tributario nei confronti del quale il ricorso e' proposto; d) i motivi; e) le indicazioni necessarie per individuare il ricorrente e, se del caso, il suo legale rappresentante nonche' la residenza ed il domicilio eventualmente eletto; f) la sottoscrizione del ricorrente o del suo legale rappresentante o del procuratore alla lite. Al ricorso deve essere allegata copia in carta semplice dell'atto di cui alla lettera c) del comma precedente. Il ricorso deve contenere l'indicazione del codice fiscale del ricorrente e, se del caso, del suo legale rappresentante. Il ricorso e' inammissibile se manca o risulta assolutamente incerto uno degli elementi indicati nel primo comma, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 32- bis". "Art. 16 (Proposizione del ricorso alla commissione tributaria). - Il ricorso alla commissione tributaria puo' essere proposto contro l'avviso di accertamento, l'avviso di liquidazione dell'imposta, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione, il ruolo, l'avviso di mora e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso di cui al sesto comma. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. In calce agli atti, di cui al comma precedente, sono indicati il termine per proporre ricorso e l'organo al quale esso deve essere proposto. Il ricorso contro l'ingiunzione, il ruolo e l'avviso di mora e' ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'avviso di liquidazione dell'imposta o del provvedimento che irroga la sanzione. Gli atti generali, se ritenuti illegittimi, sono disapplicati dalla commissione in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nelle diversa sede competente. Il termine per proporre il ricorso e' di sessanta giorni e decorre dalla notificazione dell'atto soggetto ad impugnazione. La notificazione della cartella esattoriale vale notificazione del ruolo. In caso di versamento diretto o qualora manchino o non siano stati notificati gli atti indicati nel primo comma, il contribuente che ritiene di aver diritto a rimborsi ne fa istanza all'ufficio tributario competente nei termini previsti dalle singole leggi d'imposta o, in mancanza di disposizioni specifiche, entro due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui sia sorto il diritto alla restituzione. Trascorsi almeno novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso, senza che sia stato notificato il provvedimento dell'ufficio tributario sulla stessa, il ricorso puo' essere proposto fino a quando il diritto al rimborso non e' prescritto". "Art. 17 (Presentazione del ricorso). - Il ricorso e' proposto mediante consegna o spedizione, in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, dell'originale alla segreteria della commissione tributaria e di una copia in carta semplice all'ufficio tributario. Della consegna e' rilasciata ricevuta. L'ufficio tributario, se la copia ad esso assegnata o spedita e' sostanzialmente difforme, puo' chiedere fino all'udienza di discussione che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787". "Art. 18 (Deduzioni dell'ufficio tributario). - L'ufficio tributario, entro sessanta giorni dal ricevimento della copia del ricorso, deve far pervenire alla commissione tributaria le proprie deduzioni con atto corrdato dei documenti e delle copie per le altre parti e per il fascicolo d'ufficio. La segreteria della commissione ne rilascia ricevuta. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787". "Art. 19 (Fissazione dell'udienza). - Il presidente della commissione tributaria provvede ad assegnare il ricorso ad una sezione, entro il termine di giorni trenta dal ricevimento del ricorso stesso ove non constati la tardivita' del ricorso o la cessazione della materia del contendere. In tali casi il presidente della commissione od il presidente della sezione alla quale e' stato assegnato il ricorso, provvede a dichiarare estinto il processo con ordinanza comunicata alle parti a mezzo di raccomandata a cura della segreteria. L'estinzione diviene definitiva ove, entro 60 giorni dalla predetta communicazione, non venga da una delle parti avanzato ricorso al collegio con formale istanza notificata alla controparte. Il presidente della sezione, avvenuta la presentazione delle deduzioni dell'ufficio tributario e comunque decorso il termine di cui all'art. 18, fissa l'udienza di discussione e nomina il relatore. Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi acertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire; un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' altresi' riservata comunque alla trattazione di controversie nei confronti di societa' con personalita' giuridica. Il presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o delle parti o per esigenze del servizio puo' rinviare la discussione ad altra udienza. L'avviso di fissazione dell'udienza di discussione o della nuova udienza alla quale essa e' stata rinviata e' comunicato alla parti almeno trenta giorni prima. Se il rinvio e' disposto in udienza a data fissa la comunicazione e' fatta oralmente alle parti presenti". "Art. 19-bis (Deposito di documenti e memorie difensive. Integrazione dei motivi). - Fermo quanto stabilito dall'art. 36, le parti possono depositare, fino rispettivamente a venti e a dieci giorni liberi prima dell'udienza di discussione, documenti e memorie con la copia per le altre parti. La commissione tributaria puo' disporre il differimento della discussione ad udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva scritta o orale e' resa difficile in considerazione dei documenti prodotti o delle eccezioni proposte dalle altre parti. Il ricorrente, con memoria soggetta alle disposizioni dell'art. 17, primo comma, puo' integrare i motivi del ricorso fino alla data della comunicazione di cui all'art. 19, quarto comma. L'integrazione dei motivi, se e' resa necessaria dal deposito ad opera di altre parti di documenti non conosciuti, puo' essere fatta entro sessanta giorni dalla data in cui risulta che l'interessato ha avuto notizia di tale deposito; il presidente se e' stata gia' fissata per la prima volta l'udienza di discussione, con provvedimento in calce all'istanza concede alla parte, che ne ha fatto richiesta, un termine non inferiore a trenta giorni per l'integrazione dei motivi e fissa la nuova udienza nel rispetto dei termini di cui al primo comma". "Art. 20 (Discussione e decisione). - All'udienza il relatore espone i fatti e le questioni della controversia in presenza delle parti; il presidente ammette quindi le parti alla discussione. Dell'udienza e' redatto verbale dal segretario. La decisione e' deliberata in camera di consiglio subito dopo la discussione, salvo che il collegio ravvisi motivi per rinviare la decisione di non oltre trenta giorni od emetta ordinanza istruttoria ai sensi dell'art. 35. La commissione tributaria, in ogni grado del giudizio, quando accerta un credito del ricorrente, puo', su richiesta, condannare l'amministrazione al pagamento. Il dispositivo della decisione, sottoscritto dal presidente, e' depositato immediatamente nella segreteria e le parti possono prenderne visione. L'ordinanza e' depositata immediatamente nella segreteria e comunicata alle parti; il deposito produce gli effetti della comunicazione per le parti presenti alla discussione". "Art. 21 (Rinnovazione dell'atto impugnato). - La commissione, se nell'atto contro il quale il ricorso e' stato proposto rileva un vizio di incompetenza o che comunque non attiene all'esistenza o all'ammontare del credito tributario, sospende con ordinanza il processo, sempre che non si sia verificata sanatoria, ed assegna per la rinnovazione dell'atto impugnato un termine non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi dalla data in cui l'ordinanza e' comunicata all'ufficio tributario. Non puo' provvedersi a rinnovazione dell'atto impugnato quando il vizio consista nel difetto di motivazione o l'atto sia stato notificato dopo la scadenza del termine stabilito a pena di decadenza. La rinnovazione nel termine fissato dalla commissione impedisce ogni decadenza e fa cessare la materia del contendere sui motivi che hanno determinato l'emanazione dell'ordinanza nonche' sui motivi che risultano accolti dall'atto rinnovato. Il presidente, verificatasi la rinnovazione dell'atto o decorso il termine assegnato per la rinnovazione, fissa la nuova udienza di discussione". "Art. 22 (Appello). - L'appello puo' essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, dalla notificazione o dalla comunicazione previste dal terzo comma dell'art. 38. L'atto di appello, con allegata una copia in carta semplice, e' proposto, mediante consegna o spedizione secondo le modalita' di cui al primo comma dell'art. 17, alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata. L'atto di appello proposto dall'ufficio tributario, se l'ammontare dei tributi, dei maggiori tributi, delle soprattasse e delle pene pecuniarie non supera lire cinque milioni, deve recare, a pena di inammissibilita', il visto dell'ispettorato compartimentale territorialmente competente. La disposizione non si applica quando l'atto di appello e' proposto dall'intendente di finanza. L'atto di appello deve contenere l'indicazione della decisione impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi dell'impugnazione. Si osservano in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 15. La segreteria della commissione notifica la copia dell'atto d'appello all'altra parte che, entro sessanta giorni da tale notificazione, puo' proporre appello incidentale, corredato di copia in carta semplice che viene notificata a cura della segreteria all'altra parte. Trascorso tale termine la segreteria trasmette alla commissione di secondo grado l'atto d'appello e l'eventuale appello incidentale nonche' il fascicolo del giudizio di primo grado nel qual inserisce copia della decisione impugnata. Se la copia di cui al secondo comma non e' allegata, l'appello e' improcedibile. Decorso un anno dalla sua proposizione senza che la copia sia stata consegnata o spedita il processo si estingue. L'estinzione e' pronunziata con ordinanza del presidente della sezione notificata alle parti a cura della segreteria. Avveso l'ordinanza e' ammesso il reclamo alla commissione nel termine di trenta giorni dalla notificazione". "Art. 23 (Procedimento). - Nel procedimento dinanzi alla commissione di secondo grado si applicano le disposizioni stabilite per il procedimento dinanzi alla commissione di primo grado dagli artt. 18, 19, 20 e 21". "Art. 24 (Rinvio alla commissione tributaria di primo grado). - La commissione, se rileva, in contrasto con la decisione impugnata, i vizi di cui all'art. 21, assegna con ordinanza per la rinnovazione dell'atto impugnato un termine non inferire a due mesi e non superiore a quattro mesi dalla data in cui l'ordinanza e' comunicata all'ufficio tributario. Si osservano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 21. Quando la commissione rileva che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non si e' costituito regolarmente o che il collegio e' stato composto in modo illegittimo, rimette le parti, con decisione, davanti ad altra sezione della commissione di primo grado o in mancanza, ad altra commissione, di primo grado, alla quale il fascicolo del processo e' trasmesso a cura della segreteria dopo che sono inutilmente decorsi i termini per l'impugnazione. In sede di rinvio il processo continua con l'applicazione degli articoli 19 e 20". "Art. 25 (Ricorso alla commissione tributaria centrale). - Il ricorso alla commissione centrale puo' essere proposto nel termine di giorni sessanta a decorrere, rispettivamente, dalla notificazione o dalla comunicazione del dispositivo della decisione impugnata. Il ricorso deve essere sottoscritto dal ricorrente o dal suo legale rappresentante e deve contenere l'indicazione della decisione impugnata e della commissione adita, l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi della impugnazione. Si applica il terzo comma dell'art. 15. Il ricorso, con allegata una copia in carta semplice, e' presentato alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata. La segreteria della commissione notifica la copia del ricorso all'altra parte, che, nel termine di sessanta giorni da tale notificazione, puo' presentare le proprie deduzioni con allegata una copia in carta semplice. Le deduzioni non sono inserite nel fascicolo finche' non sia stata presentata la copia. Nello stesso termine puo' essere proposto ricorso incidentale con allegata una copia in carta semplice che e' notificata all'altra parte a cura della segreteria. In caso di mancanza della copia prevista dal terzo e quinto comma si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 22. Fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al quarto comma, le parti possono ritirare la copia delle deduzioni e prendere visione del fascicolo. Successivamente il fascicolo contenente gli atti del giudizio di primo e di secondo grado ed una copia della decisione impugnata e' trasmesso alla commissione centrale". "Art. 26 (Motivi di ricorso). - Il ricorso alla commissione centrale e' proponibile soltanto per violazione di legge e per questioni di fatto escluse quelle relative a valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie". "Art. 27 (Procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale). - Il presidente della commissione centrale assegna il ricorso ad una delle sezioni salvo che, essendosi verificato contrasto giurisprudenziale fra le sezioni, ritenga di assegnarlo alle sezioni unite ove non constati la tardivita' del ricorso o la cessazione della materia del contendere. In tali casi il presidente della commissione od il presidente della sezione alla quale e' stato assegnato il ricorso, provvede a dichiarare estinto il processo con ordinanza comunicata alle parti a mezzo di raccomandata a cura della segreteria. L'estinzione diviene definitiva ove, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione, non venga da una delle parti avanzato ricorso al collegio con formale istanza notificata alla controparte. La sezione cui il ricorso e' assegnato, puo' rimetterne, con ordinanza, la decisione alle sezioni unite oltre che nell'ipotesi del comma precedente, quando puo' verificarsi contrasto giurisprudenziale o se si tratta di questioni di massima di particolare importanza. Le sezioni unite, costituite dal presidente della commissione e dai presidenti delle sezioni, decidono a maggioranza dei componenti. In caso di assenza o impedimento i presidenti di sezione sono sostituiti dal componente anziano. Le sezioni unite, cui il ricorso e' stato rimesso, debbono deciderlo senza riesame sui presupposti della remissione. Il presidente della commissione, per i ricorsi assegnati alle sezioni unite, o il presidente della sezione, nomina il relatore e fissa la data per la decisione. La data e' comunicata alle parti, almeno sessanta giorni prima, a cura della segreteria; si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 19. Le parti possono prendere visione del fascicolo e depositare in segreteria, memorie fino a trenta giorni prima della data fissata per la decisione e repliche fino a dieci giorni prima. Le memorie e le repliche non possono essere inserite nel fascicolo se non ne sia stata depositata copia per l'altra parte. Le parti hanno diritto di conoscere la composizione della sezione e possono proporre istanza di ricusazione fino al giorno prima della data fissata per la decisione". "Art. 28 (Decisione del ricorso). - Il ricorso e' deciso in camera di consiglio nella data stabilita, salvo che il collegio non ravvisi motivi per rinviarne o continuarne l'esame in altro giorno, ma non oltre sessanta giorni. Il dispositivo della decisione, sottoscritto dal presidente, e' depositato in segreteria e le parti possono prenderne visione". "Art. 29 (Decisioni di rinvio). - Se in conseguenza dell'accoglimento del ricorso si rende necessario rinnovare il giudizio su questioni di valutazione estimativa e su quelle relative alla misura delle pene pecuniarie, la commissione centrale rinvia ad altra sezione della commissione di secondo grado che aveva gia' pronunciato o, in mancanza, ad altra commissione di secondo grado. Nei casi indicati nell'art. 24, secondo comma, la commissione centrale anche nelle controversie di cui al primo comma rinvia davanti ad altra sezione della commissione di primo grado che aveva gia' pronunciato o, in mancanza, ad altra commissione di primo grado. Se nel termine di ottanta giorni dalla notificazione della decisione di rinvio non e' stata richiesta la trasmissione del fascicolo alla Corte di cassazione la segreteria lo trasmette alla commissione cui e' stato rinviato il processo. In sede di rinvio si applicano gli artt. 19 e 20". "Art. 30 (Rappresentanza e difesa del contribuente). - Il ricorrente, l'intervetunto ed il chiamato in giudizio davanti alla commissione tributaria possono agire personalmente o mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale puo' essere conferita: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; con scrittura privata anche non autenticata al coniuge e a parenti o affini entro il quarto grado, ai soli fini della discussione orale. Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, da iscritti nell'elenco, previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, nonche' da funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio. Se l'incario e' conferito in un atto del processo, la firma e' autenticata dallo stesso incaricato. L'incarico puo' essere conferito oralmente e se ne da' atto a verbale". "Art. 31 (Morte o incapacita' delle parti o del rappresentante). - Il termine per la proposizione del ricorso e tutti gli altri termini processuali pendenti alla data della morte della parte o del suo rappresentante o alla data della sentenza esecutiva che ne abbia dichiarato l'incapacita', sono prorogati di sei mesi a decorrere da tale data. Agli eredi, che non hanno comunicato alla segreteria della commissione le loro generalita' e la loro residenza, gli atti del procedimento possono essere notificati, entro un anno dalla morte della parte, collettivamente ed impersonalmente nel domicilio eletto o in mancanza nella residenza dichiarata del defunto risultanti dagli atti del processo". "Art. 32 (Comunicazioni e notificazioni). - Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, spedito in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento. Le comunicazioni all'ufficio tributario possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, e' restituito alla segreteria della commissione. Le notificazioni sono fatte secondo le norme dell'art. 137 e seguenti del codice di procedura civile, salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 32-bis del presente decreto. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente mediante plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ed, all'ufficio tributario, mediante presentazione dell'atto alla segreteria, che ne rilascia ricevuta sulla copia. L'ufficio provvede alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, che osservano le disposizioni di cui al secondo comma. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo di servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto". "Art. 32-bis (Luogo delle comunicazioni e delle notificazioni). - Le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite, salva consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dalla parte nel suo primo atto, fino al decimo giorno successivo a quello in cui sia stata presentata o sia pervenuta alla segreteria della commissione la comunicazione di variazioni. Se la relazione di notificazione od equipollente atto dell'uffico postale attesta che il domicilio eletto o la residenza dichiarata e' fittizia, il termine perentorio entro il quale una notificazione debba essere eseguita si intende prorogato di trenta giorni. Le indicazioni della residenza e del domicilio eletto hanno effetto anche per i successivi gradi del processo. Se mancano la dichiarazione della residenza e l'elezione di domicilio o se per la loro assoluta incertezza la notificazione non e' possibile, gli atti del procedimento sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione. La stessa disposizione si applica se la parte non indica la residenza nel territorio dello Stato o non vi elegge domicilio". "Art. 33 (Fascicolo del processo). - La segreteria della commissione tributaria forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi il fascicolo contenente gli atti e i documenti prodotti dal ricorrente, nonche' i fascicoli contenenti gli atti e i documenti prodotti dalle altre parti. Nel fascicolo vengono poi inseriti gli atti e i documenti di tutti i gradi del processo dinanzi alle commissioni, compresi gli originali delle ordinanze e le copie delle decisioni. Trascorsi sei mesi dal giorno in cui e' intervenuta la decisione passata in giudicato, la segreteria della commissione trasmette il fascicolo all'ufficio tributario competente. Il ricorrente entro il termine indicato nel comma precedente ha diritto di ottenere dalla segreteria della commissione la restituzione del fascicolo di parte contenente i documenti prodotti. Successivamente, entro cinque anni dalla data dell'ultima decisione, la richiesta di restituzione puo' essere fatta all'ufficio tributario. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio. Si applica il quarto comma dell'art. 38 relativamente alle spese di rilascio della copia". "Art. 34 (Riunione dei processi). - Se dinanzi alla stessa sezione pendono piu' processi relativi alla medesima controversia ovvero a piu' controversie relative allo stesso tributo o concernenti questioni comuni, ancorche' relative a tributi diversi, ovvero a controversie altrimenti connesse per i soggetti o per l'oggetto, la sezione, su richiesta di parte o d'ufficio, ne dispone la riunione. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse dalla stessa commissione, il presidente di questa, su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina la sezione dinanzi alla quale i processi debbono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente. Il collegio, se nel corso del processo relativo a controversie connesse rileva che la riunione lo ritarda o lo rende piu' gravoso puo', con ordinanza motivata, disporre la separazione". "Art. 35 (Istruzione del processo). - La commissione tributaria, al fine di conoscere i fatti rilevanti per la decisione, ha tutte le facolta' di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti, conferite agli uffici tributari dalle singole leggi di imposta. Il collegio puo' delegare l'esecuzione di tali adempimenti istruttori ad uno dei suoi componenti che vi procede con l'assistenza del segretario. Le parti, tempestivamente avvertite, possono intervenire a far constare a verbale le loro richieste e deduzioni. Quando occorre acquisire elementi conoscitivi tecnici di particolare complessita', la commissione tributaria puo' richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato e la collaborazione del Corpo della guardia di finanza. Del deposito della relazione e' data comunicazione alle parti. Il ricorrente e le altre parti intervenute o chiamate nel giudizio possono chiedere al presidente entro i trenta giorni successivi a tale comunicazione la fissazione di un termine per presentare una relazione sottoscritta da un professionista o da un esperto. Nel caso di cui al comma precedente, la parte che vi abbia interesse puo' chiedere la nomina di un consulente tecnico d'ufficio e ne sopporta le spese. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale. Gli adempimenti istruttori di cui al presente articolo sono disposti con ordinanza motivata, che non puo' essere impugnata separatamente dalla decisione". "Art. 36 (Documenti). - I documenti debbono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da esibire in due copie di cui una in carta semplice per l'altra parte. Dinanzi alla commissione centrale possono essere prodotti nuovi documenti, inerenti ai motivi dall'impugnazione o della difesa, soltanto insieme al ricorso, al ricorso incidentale o alle deduzioni della parte resistente. Le commissioni di primo e di secondo grado e la commissione centrale hanno facolta' di ordinare alle parti l'esibizione di documenti ritenuti necessari per le decisioni di rispettiva competenza. Se i documenti non sono scritti in lingua italiana, ovvero in altra lingua di cui le disposizioni vigenti ammettono l'uso, il presidente puo' nominare un traduttore, che presta giuramento dinanzi alla commissione a norma dell'art. 122 del codice di procedura civile. Il compenso al traduttore e' liquidato dal presidente con ordinanza, che costituisce titolo esecutivo, ed e' posto a carico della parte che ha provveduto, anche su ordine della commissione, all'esibizione dei documenti; per i documenti esibiti dal contribuente all'ufficio e dal quest'ultimo prodotti in giudizio, il compenso al traduttore e' a carico del contribuente. La commissione puo' autorizzare le parti o i loro rappresentanti, di cui all'art. 30, ad espletare la funzione di traduttore, previa prestazione del giuramento a norma del quarto comma del presente articolo". "Art. 37 (Contenuto della decisione). - La decisione e' emessa in nome del Popolo italiano, e' sottoscritta dal presidente e dal relatore e deve contenere: 1) l'indicazione della composizione del collegio, delle generalita' delle parti e della data in cui la decisione e' pronunciata; 2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, delle domande e dei motivi in fatto e in diritto; 3) il dispositivo". "Art. 38 (Pubblicazione, comunicazione e notificazione della decisione). - La decisione e' resa pubblica nella motivazione mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito, apponendo sulla decisione la propria firma e la data. Il dispositivo della decisione e' comunicato alle parti entro dieci giorni dal deposito di cui al primo comma. La segreteria rilascia entro dieci giorni dalla richiesta della parte copia autentica della decisione; se la decisione di condanna al pagamento di somme e' divenuta definitiva, ne rilascia copia in forma esecutiva. Il richiedente diverso dall'ufficio tributario deve corrispondere le spese di rilascio della copia mediante applicazione sulla domanda di marche da bollo da annullarsi a cura della segreteria. I criteri per la determinazione dell'importo da corrispondere sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze in base al costo del servizio. Le parti hanno facolta' di provvedere direttamente alla notificazione della decisione e, in tal caso, hanno l'obbligo di depositare l'originale notificato presso la segreteria della commissione tributaria, la quale ne rilascia ricevuta. In caso di concorso di piu' comunicazioni o notificazioni alla stessa parte, vale ad ogni effetto la comunicazione o la notificazione eseguita per prima". "Art. 39 (Norma di rinvio). - Al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie si applicano, in quanto compatibili con le norme del presente decreto e delle leggi che disciplinano le singole imposte, le norme contenute nel libro I del codice di procedura civile, con esclusione degli articoli da 61 a 67, dell'art. 68, primo e secondo comma, degli articoli da 90 a 97. Per le attivita' degli impiegati di cui al primo comma dell'art. 13, valgono le disposizioni degli articoli 57 e 58 del codice di procedura civile concernenti le attivita' dei cancellieri". "Art. 39-bis (Errore sulla norma tributaria). - La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione e' giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce". "Art. 40 (Impugnazione dinanzi alla corte d'appello). - Decorso inutilmente per tutte le parti il termine per ricorrere alla commissione centrale, la decisione della commissione di secondo grado puo' essere impugnata entro novanta giorni avanti la corte d'appello per violazione di legge e per questioni di fatto escluse quelle relative a valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie. L'avvenuta decorrenza del termine deve essere comprovata con certificato della segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata. L'impugnazione si propone mediante atto di citazione ai sensi dell'art. 342 del codice di procedura civile. Competente a conoscere del gravame e' la corte d'appello nel cui distretto ha sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata. La segreteria della commissione di secondo grado, su richiesta della cancelleria della corte d'appello, trasmette a questa il fascicolo d'ufficio, inserendovi copia della decisione impugnata. Nel procedimento avanti la corte d'appello si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul giudizio d'appello, salvo quelle non compatibili con la natura del rapporto tributario. Si applicano il primo ed il secondo comma dell'art. 29 e la riassunzione del processo deve avvenire mediante ricorso alla commissione alla quale e' stato rinviato il processo stesso entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza". "Art. 41 (Revocazione). - Contro le decisioni delle commissioni tributarie, che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate e' ammessa la revocazione ai sensi degli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente decreto relative al giudizio dinanzi alla commissione di secondo grado". "Art. 42 (Insediamenti delle commissioni). - Le disposizioni concernenti la costituzione delle commissioni tributarie e l'organizzazione delle relative segreterie si applicano dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto. Le commissioni saranno insediate in una data unica entro il 31 dicembre 1973 con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stessa. Le commissioni eventualmente non ancora costituite alla data del provvedimento previsto dal comma precedente saranno insediate con le stesse formalita' con separati successivi decreti. I ricorsi diretti alle commissioni non ancora insediate alla predetta data saranno presentati, con le modalita' indicate dall'art. 17, ai competenti uffici finanziari, che ne cureranno l'invio, con le deduzioni di cui all'art. 18, alla segreteria della commissione entro novanta giorni dalla data di insediamento della commissione stessa". "Art. 43 (Controversie pendenti). - Alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o a sezioni speciali delle stesse nonche' alle controversie che insorgono dopo l'entrata in vigore delle norme del presente decreto, queste si applicano a decorrere dalla data di insediamento stabilita ai sensi del precedente art. 42. Da tale data le controversie pendenti in prima istanza dinanzi alle commissioni provinciali o in seconda istanza dinanzi alla commissione centrale sono decise rispettivamente dalle commissioni di primo grado e dalle commissioni di secondo grado. I fascicoli delle controversie in istruttoria alla predetta data presso gli uffici finanziari sono trasmessi alla segreteria della competente commissione con le deduzioni ed i documenti entro un anno dalla data stessa. Qualora alla predetta data non siano decorsi i termini previsti dalle leggi vigenti per proporre ricorso alle commissioni tributarie o per l'impugnazione della decisione della commissione distrettuale o provinciale, i termini per il ricorso o per l'impugnazione secondo le norme del presente decreto decorrono dalla data stessa. Nelle controversie decise entro la data di insediamento di cui al primo comma le parti possono esperire l'azione giudiziaria dinanzi ai tribunali, secondo le disposizioni di legge anteriormente vigenti, ovvero proporre il ricorso per cassazione, sempre che i rispettivi termini non siano decorsi. Dopo la data di insediamento stabilita ai sensi del precedente art. 42 le norme del presente decreto si applicano anche alle controversie relative a tributi soppressi gia' di competenza delle commissioni distrettuali, provinciali e centrale. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle controversie previste dal comma terzo dell'art. 1; i relativi fascicoli sono trasmessi dalle segreterie delle commissioni censuarie comunali, provinciali e centrale rispettivamente alle segreterie delle commissioni di primo grado, di secondo grado e centrale. Fino alla data d'insediamento delle commissioni di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 42, i ricorsi relativi ai tributi di nuova istituzione indicati nell'art. 1 sono presentati, nei termini e nei modi stabiliti dagli articoli 16 e 17, ai competenti uffici finanziari, che li trasmettono con le proprie deduzioni alla commissione di primo grado entro novanta giorni dall'insediamento della stessa". "Art. 44 (Istanza per fissazione d'udienza). - Entro sei mesi dalla data di cui al secondo o al terzo comma dell'art. 42, il contribuente deve chiedere la trattazione del ricorso o dell'impugnazione da lui proposta con istanza diretta alla commissione competente ai sensi dell'art. 43 e presentata all'ufficio finanziario competente. Nell'istanza il contribuente deve anche indicare la residenza o l'eventuale domicilio eletto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15. In difetto di tale istanza il processo e' dichiarato estinto con ordinanza del presidente, da notificare alle parti. Dalla data della notificazione decorrono o riprendono a decorrere i termini di decadenza e di prescrizione. L'estinzione non opera se alla data di cui al primo comma e' stata depositata la decisione del ricorso o dell'impugnazione, ancorche' non ne sia stata effettuata la notificazione. Nei procedimenti nei quali le commissioni hanno tenuto l'udienza di trattazione prima della predetta data, le rel- ative decisioni devono essere depositate entro la data stessa; in mancanza i ricorsi o le impugnazioni si considerano pendenti anche agli effetti dell'art. 43". "Art. 45 (Componenti delle commissioni). - I componenti delle commissioni distrettuali, provinciali e centrale e delle relative sezioni speciali nonche' quelli delle commissioni censuarie restano in carica fino alla data di insediamento stabilita dal secondo comma dell'art. 42. Fino alla stessa data si provvedera' alle sostituzioni eventualmente occorrenti". - Si riporta il testo dei commi quarto e quinto dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, abrogati dalla presente norma: "Per la definizione delle relative contoversie si applicano le disposizioni previste dagli articoli 277 e seguenti del succitato testo unico. Le commissioni comunali, le sezioni speciali della giunta provinciale amministrativa e le sezioni per i tributi locali della commissione centrale delle imposte continueranno, con l'osservanza delle norme attualmente in vigore, a decidere le controversie di cui al comma precedente e tutte quelle relative a ricorsi pendenti al 31 dicembre 1973 o ad atti notificati entro la stessa data ivi compresi quelli concernenti tributi non soppressi. Dopo la data di insediamento della commissione centrale, prevista dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sul contenzioso tributario, le controversie sopra indicate rientreranno, in terzo grado, nella competenza delle sezioni di detta commissione, con l'applicazione delle procedure vigenti alla data del presente decreto". - Si riporta il testo dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, abrogato dalla presente norma: "Art. 20 (Contenzioso). - Contro gli atti di accertamento dei comuni e delle provincie relativi a tributi non soppressi, notificati a decorrere dal 1 gennaio 1974, e' ammesso ricorso all'intendente di finanza ed in seconda istanza, anche da parte del comune e della provincia, al Ministro per le finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto o della decisione del ricorso. Il ricorso deve essere presentato all'intendente di finanza territorialmente competente anche se proposto contro la decisione dello stesso Intendente direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio rilascia ricevuta. Quando il ricorso e' inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione. Contro la decisione del Ministro e quella definitiva dell'intendente di finanza e' ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento. Contro la decisione del Ministro e' anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di giorni sessanta dalla notificazione della decisione stessa. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorita' amministrativa decidente puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente puo' ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato. L'azione giudiziaria deve essere esperita entro novanta giorni dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa puo' tuttavia essere proposta in ogni caso dopo centottanta giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro". - Si riporta il testo dell'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, abrogato dalla presente norma: "Art. 24 (Contenzioso). - Contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso all'intendente di finanza ed in seconda istanza, anche da parte del comune, al Ministro per le finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto o della decisione del ricorso. Il ricorso deve essere presentato all'intendente di finanza territorialmente competente, anche se proposto contro la decisione dello stesso Intendente, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne' rilascia ricevuta. Quando il ricorso e' inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione. Contro la decisione del Ministro e quella definitiva dell'intendente di finanza e' ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento. Contro la decisione del Ministro e' anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione stessa. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorita' amministrativa decidente puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato. Decorso il termine di centoottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso all'Intendente di finanza, senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente puo' ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato. L'azione giudiziaria deve essere esperita entro novanta giorni dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa puo' tuttavia essere proposta in ogni caso dopo centottanta giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro". - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, abrogato dalla presente norma: "Il ricorso contro il ruolo di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, non sospende la riscossione; tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, ha facolta' di disporla in tutto o in parte fino alla decisione della commissione di primo grado, con provvedimento motivato notificato all'esattore e al contribuente. Il provvedimento puo' essere revocato dall'intendente di finanza ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione". - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, abrogato dalla presente norma: "5. Contro le risultanze dei ruoli relativi alle entrate degli enti locali il contribuente puo' ricorrere nei modi e nei termini di cui all'art. 288 del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni. Il ricorso va proposto all'intendente di finanza competente". - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, abrogato dalla presente norma: "3. Contro le risultanze dei ruoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'art. 63, comma 5". - Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, abrogato dalla presente norma: "8. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, l'avviso di mora ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso possono essere proposti i ricorsi e le azioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, nei termini e secondo le modalita' ivi previsti". - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, abrogato dalla presente norma: "5. Il ricorso contro il ruolo formato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 67, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonche' contro i relativi avvisi di mora e' proposto davanti alla commissione tributaria. Il ricorso non sospende la riscossione; tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio competente ha facolta' di sospendere la riscossione, in tutto o in parte fino alla decisione della commissione di primo grado, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. La sospensione puo' essere revocata ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione".