Art. 71. 
                           Norme abrogate 
 
  1. Sono abrogati l'art. 288 del testo unico per la  finanza  locale
14 settembre 1931, n. 1175, l'articolo 1 e gli articoli da  15  a  45
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 e
successive modificazioni e integrazioni, l'art. 19, commi 4  e  5,  e
l'art. 20 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 638, l'art. 24 del decreto del Presidente  della  Repubblica
26 ottobre 1972,  n.  639,  l'art.  39,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  gli  articoli
63, comma 5,  e  68,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, l'art. 4, comma  8,  del  decreto-
legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989,  n.
144, l'art. 11, comma 5, del decreto-legge 13 maggio  1991,  n.  151,
convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202. 
  2. E' inoltre abrogata ogni altra norma di  legge  non  compatibile
con le disposizioni del presente decreto. 
 
          Note all'art. 71:
             - Si riporta il testo dell'art. 288 del testo unico  per
          la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n.
          1175, abrogato dalla presente norma:
             "Art. 288 (Errori materiali). - Contro le risultanze dei
          ruoli   si  puo'  ricorrere  al  Prefetto  entro  sei  mesi
          dall'ultimo  giorno  della  pubblicazione,  unicamente  per
          l'iscrizione  di  partite  contestate  e  non definite, per
          omissione delle prescritte notificazioni, per  duplicazione
          o per altro errore materiale.
             Il  prefetto puo' in tali casi sospendere la riscossione
          delle   partite   controverse,   ordinando   la   rettifica
          dell'errore o la regolarizzazione della procedura.
             I provvedimenti del prefetto sono definitivi".
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 1 e degli articoli
          da 15 a 45 del D.P.R. 26 ottobre 1972,  n.  636  (Revisione
          della  disciplina  del  contenzioso  tributario),  abrogati
          dalla presente norma:
             "Art.  1   (Controversie   devolute   alle   commissioni
          tributarie). - Le commissioni tributarie di cui al R.D.L. 7
          agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937,
          n.  1016  e  successive  modificazioni, sono riordinate in:
          commissioni  tributarie   di   primo   grado;   commissioni
          tributarie   di   secondo   grado;  commissione  tributaria
          centrale.
             Appartengono   alla   competenza    delle    commissioni
          tributarie le controversie in materia di:
               a) imposta sul reddito delle persone fisiche;
               b) imposta sul reddito delle persone giuridiche;
               c) imposta locale sui redditi;
               d)  imposta  sul  valore  aggiunto,  salvo il disposto
          dell'art. 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' il
          disposto della nota al n. 1 della parte III della tabella A
          allegata al decreto stesso nei casi in  cui  l'imposta  sia
          riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli;
               e)  imposta  comunale  sull'incremento di valore degli
          immobili;
               f) imposta di registro;
               g) imposta sulle successioni e donazioni;
               h) imposte ipotecarie;
               i) imposta sulle assicurazioni.
             Appartengono, altresi', alla competenza  delle  suddette
          commissioni  le controversie promosse da singoli possessori
          concernenti l'intestazione, la  delimitazione,  la  figura,
          l'estensione,  il classamento dei terreni e la ripartizione
          dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di
          una stessa particella, nonche' le controversie  concernenti
          la   consistenza,   il  classamento  delle  singole  unita'
          immobiliari   urbane   e   l'attribuzione   della   rendita
          catastale".
             "Art.  15  (Contenuto  del  ricorso).  - Il ricorso alla
          commissione tributaria deve contenere:
               a) l'indicazione della commissione adita;
               b) l'oggetto della domanda;
               c) l'indicazione  dell'atto  cui  la  controversia  si
          riferisce, oppure dell'ufficio tributario nei confronti del
          quale il ricorso e' proposto;
               d) i motivi;
               e)   le  indicazioni  necessarie  per  individuare  il
          ricorrente e, se del caso,  il  suo  legale  rappresentante
          nonche' la residenza ed il domicilio eventualmente eletto;
               f)  la  sottoscrizione del ricorrente o del suo legale
          rappresentante o del procuratore alla lite.
             Al ricorso deve essere allegata copia in carta  semplice
          dell'atto  di  cui alla lettera c) del comma precedente. Il
          ricorso deve contenere l'indicazione del codice fiscale del
          ricorrente e, se del caso, del suo legale rappresentante.
             Il  ricorso  e'  inammissibile  se   manca   o   risulta
          assolutamente incerto uno degli elementi indicati nel primo
          comma,  salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 32-
          bis".
             "Art. 16  (Proposizione  del  ricorso  alla  commissione
          tributaria).  - Il ricorso alla commissione tributaria puo'
          essere proposto contro l'avviso di  accertamento,  l'avviso
          di  liquidazione  dell'imposta, il provvedimento che irroga
          le sanzioni, l'ingiunzione, il ruolo, l'avviso di mora e il
          provvedimento che respinge l'istanza di rimborso di cui  al
          sesto  comma.  Gli atti diversi da quelli indicati non sono
          impugnabili autonomamente.
             In calce agli atti, di cui  al  comma  precedente,  sono
          indicati  il  termine  per  proporre  ricorso e l'organo al
          quale esso deve essere proposto.
             Il ricorso contro l'ingiunzione, il ruolo e l'avviso  di
          mora e' ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi
          a  vizi  loro  propri soltanto se tali atti non siano stati
          preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o
          dell'avviso   di   liquidazione    dell'imposta    o    del
          provvedimento che irroga la sanzione.
             Gli   atti   generali,  se  ritenuti  illegittimi,  sono
          disapplicati dalla  commissione  in  relazione  all'oggetto
          dedotto  in  giudizio, salva l'eventuale impugnazione nelle
          diversa sede competente.
             Il termine per proporre il ricorso e' di sessanta giorni
          e  decorre  dalla  notificazione  dell'atto   soggetto   ad
          impugnazione.  La  notificazione della cartella esattoriale
          vale notificazione del ruolo.
             In caso di versamento diretto o qualora manchino  o  non
          siano  stati  notificati gli atti indicati nel primo comma,
          il contribuente che ritiene di aver diritto a  rimborsi  ne
          fa  istanza  all'ufficio  tributario competente nei termini
          previsti dalle singole leggi d'imposta o,  in  mancanza  di
          disposizioni  specifiche,  entro  due  anni  dal  pagamento
          ovvero, se posteriore, dal  giorno  in  cui  sia  sorto  il
          diritto alla restituzione.
             Trascorsi  almeno  novanta  giorni  dalla  presentazione
          dell'istanza di rimborso, senza che sia stato notificato il
          provvedimento  dell'ufficio  tributario  sulla  stessa,  il
          ricorso  puo'  essere  proposto fino a quando il diritto al
          rimborso non e' prescritto".
             "Art. 17 (Presentazione del ricorso). -  Il  ricorso  e'
          proposto  mediante  consegna  o  spedizione, in plico senza
          busta   raccomandato    con    avviso    di    ricevimento,
          dell'originale alla segreteria della commissione tributaria
          e  di  una  copia in carta semplice all'ufficio tributario.
          Della consegna e' rilasciata ricevuta.
             L'ufficio tributario, se la copia ad  esso  assegnata  o
          spedita  e'  sostanzialmente  difforme,  puo' chiedere fino
          all'udienza di discussione che il  ricorso  sia  dichiarato
          inammissibile.
             Resta  fermo  quanto disposto dall'art. 10 del D.P.R. 28
          novembre 1980, n. 787".
             "Art.  18   (Deduzioni   dell'ufficio   tributario).   -
          L'ufficio tributario, entro sessanta giorni dal ricevimento
          della   copia   del   ricorso,   deve  far  pervenire  alla
          commissione  tributaria  le  proprie  deduzioni  con   atto
          corrdato  dei  documenti e delle copie per le altre parti e
          per il fascicolo d'ufficio. La segreteria della commissione
          ne rilascia ricevuta.
             Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del  D.P.R.  28
          novembre 1980, n. 787".
             "Art.  19  (Fissazione  dell'udienza).  -  Il presidente
          della  commissione  tributaria  provvede  ad  assegnare  il
          ricorso  ad  una sezione, entro il termine di giorni trenta
          dal ricevimento del ricorso  stesso  ove  non  constati  la
          tardivita'  del  ricorso  o la cessazione della materia del
          contendere. In tali casi il presidente della commissione od
          il presidente della sezione alla quale e'  stato  assegnato
          il  ricorso,  provvede a dichiarare estinto il processo con
          ordinanza comunicata alle parti a mezzo di  raccomandata  a
          cura della segreteria. L'estinzione diviene definitiva ove,
          entro 60 giorni dalla predetta communicazione, non venga da
          una  delle  parti  avanzato ricorso al collegio con formale
          istanza notificata alla controparte.
             Il  presidente  della sezione, avvenuta la presentazione
          delle deduzioni dell'ufficio tributario e comunque  decorso
          il   termine   di  cui  all'art.  18,  fissa  l'udienza  di
          discussione e nomina il relatore.
             Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna  sezione
          e'  riservata alla trattazione di controversie per le quali
          l'ammontare  dei  tributi  acertati  e  delle   conseguenti
          soprattasse  e  pene  pecuniarie  non sia inferiore a cento
          milioni di lire; un'altra  udienza  per  ogni  mese  e  per
          ciascuna   sezione  e'  altresi'  riservata  comunque  alla
          trattazione di controversie nei confronti di  societa'  con
          personalita' giuridica.
             Il  presidente  in  caso di giustificato impedimento del
          relatore, che non possa essere sostituito, o delle parti  o
          per  esigenze  del servizio puo' rinviare la discussione ad
          altra udienza.
             L'avviso di fissazione  dell'udienza  di  discussione  o
          della  nuova  udienza  alla quale essa e' stata rinviata e'
          comunicato alla parti almeno trenta  giorni  prima.  Se  il
          rinvio e' disposto in udienza a data fissa la comunicazione
          e' fatta oralmente alle parti presenti".
             "Art. 19-bis (Deposito di documenti e memorie difensive.
          Integrazione   dei   motivi).   -  Fermo  quanto  stabilito
          dall'art.   36,   le   parti   possono   depositare,   fino
          rispettivamente  a  venti  e  a  dieci  giorni liberi prima
          dell'udienza di discussione, documenti  e  memorie  con  la
          copia per le altre parti.
             La  commissione tributaria puo' disporre il differimento
          della discussione ad udienza fissa, su istanza della  parte
          interessata,  quando  la  sua  difesa  tempestiva scritta o
          orale e' resa difficile  in  considerazione  dei  documenti
          prodotti o delle eccezioni proposte dalle altre parti.
             Il  ricorrente,  con  memoria soggetta alle disposizioni
          dell'art.  17, primo comma, puo'  integrare  i  motivi  del
          ricorso  fino alla data della comunicazione di cui all'art.
          19, quarto comma. L'integrazione dei  motivi,  se  e'  resa
          necessaria   dal  deposito  ad  opera  di  altre  parti  di
          documenti non conosciuti, puo' essere fatta entro  sessanta
          giorni dalla data in cui risulta che l'interessato ha avuto
          notizia  di  tale  deposito; il presidente se e' stata gia'
          fissata per la prima volta l'udienza  di  discussione,  con
          provvedimento  in calce all'istanza concede alla parte, che
          ne ha fatto richiesta, un termine non  inferiore  a  trenta
          giorni  per  l'integrazione  dei  motivi  e  fissa la nuova
          udienza nel rispetto dei termini di cui al primo comma".
             "Art. 20 (Discussione e  decisione).  -  All'udienza  il
          relatore  espone  i fatti e le questioni della controversia
          in presenza delle parti; il presidente  ammette  quindi  le
          parti alla discussione.
             Dell'udienza e' redatto verbale dal segretario.
             La decisione e' deliberata in camera di consiglio subito
          dopo  la  discussione, salvo che il collegio ravvisi motivi
          per rinviare la decisione di non  oltre  trenta  giorni  od
          emetta ordinanza istruttoria ai sensi dell'art. 35.
             La  commissione  tributaria, in ogni grado del giudizio,
          quando  accerta  un  credito  del  ricorrente,   puo',   su
          richiesta, condannare l'amministrazione al pagamento.
             Il   dispositivo   della   decisione,  sottoscritto  dal
          presidente, e' depositato immediatamente nella segreteria e
          le parti possono prenderne visione.
             L'ordinanza   e'   depositata    immediatamente    nella
          segreteria e comunicata alle parti; il deposito produce gli
          effetti  della  comunicazione  per  le  parti presenti alla
          discussione".
            "Art.  21  (Rinnovazione  dell'atto  impugnato).   -   La
          commissione,  se  nell'atto  contro  il quale il ricorso e'
          stato proposto  rileva  un  vizio  di  incompetenza  o  che
          comunque  non  attiene  all'esistenza  o  all'ammontare del
          credito tributario, sospende  con  ordinanza  il  processo,
          sempre  che non si sia verificata sanatoria, ed assegna per
          la  rinnovazione  dell'atto  impugnato   un   termine   non
          inferiore  a  due mesi e non superiore a quattro mesi dalla
          data  in  cui   l'ordinanza   e'   comunicata   all'ufficio
          tributario.
             Non  puo' provvedersi a rinnovazione dell'atto impugnato
          quando il vizio  consista  nel  difetto  di  motivazione  o
          l'atto  sia  stato  notificato dopo la scadenza del termine
          stabilito a pena di decadenza.
             La rinnovazione nel termine  fissato  dalla  commissione
          impedisce  ogni  decadenza  e  fa  cessare  la  materia del
          contendere sui motivi che  hanno  determinato  l'emanazione
          dell'ordinanza  nonche'  sui  motivi  che risultano accolti
          dall'atto  rinnovato.  Il   presidente,   verificatasi   la
          rinnovazione  dell'atto  o decorso il termine assegnato per
          la rinnovazione, fissa la nuova udienza di discussione".
             "Art. 22 (Appello). - L'appello puo' essere proposto nel
          termine di  sessanta  giorni  decorrenti,  rispettivamente,
          dalla  notificazione  o  dalla  comunicazione  previste dal
          terzo comma dell'art. 38.
             L'atto di appello,  con  allegata  una  copia  in  carta
          semplice,  e'  proposto,  mediante  consegna  o  spedizione
          secondo le modalita' di cui al primo  comma  dell'art.  17,
          alla   segreteria   della  commissione  che  ha  emesso  la
          decisione impugnata.
             L'atto di appello proposto dall'ufficio  tributario,  se
          l'ammontare   dei  tributi,  dei  maggiori  tributi,  delle
          soprattasse e delle pene pecuniarie non supera lire  cinque
          milioni,  deve recare, a pena di inammissibilita', il visto
          dell'ispettorato      compartimentale      territorialmente
          competente. La disposizione non si applica quando l'atto di
          appello e' proposto dall'intendente di finanza.
             L'atto  di  appello  deve  contenere l'indicazione della
          decisione impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti ed  i
          motivi    dell'impugnazione.   Si   osservano   in   quanto
          applicabili, le disposizioni dell'art. 15.
             La   segreteria  della  commissione  notifica  la  copia
          dell'atto d'appello all'altra  parte  che,  entro  sessanta
          giorni   da   tale  notificazione,  puo'  proporre  appello
          incidentale, corredato di copia in carta semplice che viene
          notificata a cura della segreteria all'altra parte.
             Trascorso tale  termine  la  segreteria  trasmette  alla
          commissione di secondo grado l'atto d'appello e l'eventuale
          appello  incidentale  nonche'  il fascicolo del giudizio di
          primo  grado  nel  qual  inserisce  copia  della  decisione
          impugnata.
             Se  la  copia  di  cui al secondo comma non e' allegata,
          l'appello e'  improcedibile.  Decorso  un  anno  dalla  sua
          proposizione  senza  che  la  copia  sia stata consegnata o
          spedita  il  processo  si  estingue.      L'estinzione   e'
          pronunziata  con  ordinanza  del  presidente  della sezione
          notificata alle  parti  a  cura  della  segreteria.  Avveso
          l'ordinanza  e'  ammesso  il  reclamo  alla commissione nel
          termine di trenta giorni dalla notificazione".
             "Art. 23 (Procedimento). - Nel procedimento dinanzi alla
          commissione di secondo grado si applicano  le  disposizioni
          stabilite  per  il procedimento dinanzi alla commissione di
          primo grado dagli artt. 18, 19, 20 e 21".
             "Art. 24 (Rinvio alla commissione  tributaria  di  primo
          grado).  -  La  commissione, se rileva, in contrasto con la
          decisione impugnata, i vizi di cui all'art. 21, assegna con
          ordinanza  per  la  rinnovazione  dell'atto  impugnato   un
          termine  non  inferire a due mesi e non superiore a quattro
          mesi  dalla  data  in   cui   l'ordinanza   e'   comunicata
          all'ufficio   tributario.   Si  osservano  le  disposizioni
          contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 21.
             Quando la commissione rileva che nel giudizio  di  primo
          grado  il contraddittorio non si e' costituito regolarmente
          o che il collegio e' stato composto  in  modo  illegittimo,
          rimette  le  parti, con decisione, davanti ad altra sezione
          della commissione di primo grado o in  mancanza,  ad  altra
          commissione,  di  primo  grado, alla quale il fascicolo del
          processo e' trasmesso a cura della segreteria dopo che sono
          inutilmente decorsi i termini per l'impugnazione.
             In   sede   di   rinvio   il   processo   continua   con
          l'applicazione degli articoli 19 e 20".
             "Art. 25 (Ricorso alla commissione tributaria centrale).
          - Il ricorso alla commissione centrale puo' essere proposto
          nel    termine    di    giorni    sessanta   a   decorrere,
          rispettivamente, dalla notificazione o dalla  comunicazione
          del dispositivo della decisione impugnata.
             Il ricorso deve essere sottoscritto dal ricorrente o dal
          suo  legale  rappresentante  e deve contenere l'indicazione
          della  decisione  impugnata  e  della  commissione   adita,
          l'esposizione   sommaria   dei  fatti  ed  i  motivi  della
          impugnazione. Si applica il terzo comma dell'art.  15.
             Il ricorso, con allegata una copia in carta semplice, e'
          presentato alla segreteria della commissione che ha  emesso
          la decisione impugnata.
             La  segreteria  della  commissione notifica la copia del
          ricorso all'altra  parte,  che,  nel  termine  di  sessanta
          giorni  da  tale  notificazione, puo' presentare le proprie
          deduzioni con allegata una  copia  in  carta  semplice.  Le
          deduzioni  non  sono inserite nel fascicolo finche' non sia
          stata presentata la copia.
             Nello  stesso  termine  puo'  essere  proposto   ricorso
          incidentale con allegata una copia in carta semplice che e'
          notificata all'altra parte a cura della segreteria.
             In  caso  di  mancanza  della copia prevista dal terzo e
          quinto comma si applicano le disposizioni dell'ultimo comma
          dell'art. 22.
             Fino al trentesimo giorno successivo alla  scadenza  del
          termine  di  cui al quarto comma, le parti possono ritirare
          la copia delle deduzioni e prendere visione del fascicolo.
             Successivamente il fascicolo  contenente  gli  atti  del
          giudizio  di  primo  e  di secondo grado ed una copia della
          decisione   impugnata   e'   trasmesso   alla   commissione
          centrale".
             "Art.   26  (Motivi  di  ricorso).  -  Il  ricorso  alla
          commissione centrale e' proponibile soltanto per violazione
          di legge e per questioni di fatto escluse quelle relative a
          valutazione  estimativa   ed   alla   misura   delle   pene
          pecuniarie".
             "Art.   27   (Procedimento   dinanzi   alla  commissione
          tributaria centrale). -  Il  presidente  della  commissione
          centrale assegna il ricorso ad una delle sezioni salvo che,
          essendosi  verificato  contrasto  giurisprudenziale  fra le
          sezioni, ritenga di assegnarlo alle sezioni unite  ove  non
          constati  la  tardivita'  del ricorso o la cessazione della
          materia del contendere. In tali casi  il  presidente  della
          commissione  od  il  presidente della sezione alla quale e'
          stato assegnato il ricorso, provvede a  dichiarare  estinto
          il  processo con ordinanza comunicata alle parti a mezzo di
          raccomandata a cura della segreteria. L'estinzione  diviene
          definitiva   ove,  entro  sessanta  giorni  dalla  predetta
          comunicazione,  non  venga  da  una  delle  parti  avanzato
          ricorso  al  collegio  con  formale istanza notificata alla
          controparte.
             La sezione cui il ricorso e' assegnato, puo' rimetterne,
          con ordinanza, la decisione alle sezioni  unite  oltre  che
          nell'ipotesi  del comma precedente, quando puo' verificarsi
          contrasto giurisprudenziale o se si tratta di questioni  di
          massima   di  particolare  importanza.  Le  sezioni  unite,
          costituite  dal  presidente   della   commissione   e   dai
          presidenti   delle  sezioni,  decidono  a  maggioranza  dei
          componenti. In caso di assenza o impedimento  i  presidenti
          di  sezione  sono  sostituiti  dal  componente  anziano. Le
          sezioni unite, cui il ricorso  e'  stato  rimesso,  debbono
          deciderlo senza riesame sui presupposti della remissione.
             Il presidente della commissione, per i ricorsi assegnati
          alle  sezioni  unite, o il presidente della sezione, nomina
          il relatore e fissa la data per la decisione.  La  data  e'
          comunicata alle parti, almeno sessanta giorni prima, a cura
          della  segreteria;  si  applicano le disposizioni del terzo
          comma dell'art. 19.
             Le  parti  possono  prendere  visione  del  fascicolo  e
          depositare  in  segreteria,  memorie  fino  a trenta giorni
          prima della data fissata per la decisione e repliche fino a
          dieci giorni prima.
             Le memorie e le repliche non possono essere inserite nel
          fascicolo se non ne sia stata depositata copia per  l'altra
          parte.
             Le  parti  hanno  diritto  di  conoscere la composizione
          della sezione e possono  proporre  istanza  di  ricusazione
          fino al giorno prima della data fissata per la decisione".
             "Art. 28 (Decisione del ricorso). - Il ricorso e' deciso
          in  camera  di consiglio nella data stabilita, salvo che il
          collegio non ravvisi motivi  per  rinviarne  o  continuarne
          l'esame in altro giorno, ma non oltre sessanta giorni.
             Il   dispositivo   della   decisione,  sottoscritto  dal
          presidente, e' depositato in segreteria e le parti  possono
          prenderne visione".
            "Art.  29  (Decisioni  di  rinvio).  -  Se in conseguenza
          dell'accoglimento del ricorso si rende necessario rinnovare
          il giudizio su questioni di  valutazione  estimativa  e  su
          quelle  relative  alla  misura  delle  pene  pecuniarie, la
          commissione  centrale  rinvia  ad   altra   sezione   della
          commissione  di secondo grado che aveva gia' pronunciato o,
          in mancanza, ad altra commissione di secondo grado.
             Nei  casi  indicati  nell'art.  24,  secondo  comma,  la
          commissione  centrale  anche  nelle  controversie di cui al
          primo  comma  rinvia  davanti  ad   altra   sezione   della
          commissione di primo grado che aveva gia' pronunciato o, in
          mancanza, ad altra commissione di primo grado.
             Se  nel  termine  di  ottanta giorni dalla notificazione
          della  decisione  di  rinvio  non  e'  stata  richiesta  la
          trasmissione  del  fascicolo  alla  Corte  di cassazione la
          segreteria lo  trasmette  alla  commissione  cui  e'  stato
          rinviato  il  processo.  In sede di rinvio si applicano gli
          artt. 19 e 20".
             "Art. 30 (Rappresentanza e difesa del  contribuente).  -
          Il  ricorrente,  l'intervetunto  ed il chiamato in giudizio
          davanti   alla   commissione   tributaria   possono   agire
          personalmente o mediante procuratore generale o speciale.
             La  procura  speciale  puo'  essere  conferita: con atto
          pubblico o scrittura  privata  autenticata;  con  scrittura
          privata  anche  non  autenticata  al  coniuge e a parenti o
          affini  entro  il  quarto  grado,  ai   soli   fini   della
          discussione orale.
             Sia  la  parte  che  il  procuratore generale o speciale
          possono farsi assistere  e  rappresentare  in  giudizio  da
          iscritti  negli  albi  degli  avvocati, procuratori, notai,
          dottori commercialisti, ingegneri, architetti,  dottori  in
          agraria,   ragionieri,   geometri,   periti  edili,  periti
          industriali,  periti   agrari,   consulenti   del   lavoro,
          spedizionieri  doganali,  da iscritti nell'elenco, previsto
          dalle   norme   vigenti,   delle  persone  autorizzate  dal
          Ministero  delle  finanze,  nonche'  da  funzionari   delle
          associazioni  di  categoria  iscritti  in elenco da tenersi
          presso l'intendenza di finanza competente per territorio.
             Se l'incario e' conferito in un atto  del  processo,  la
          firma  e'  autenticata  dallo stesso incaricato. L'incarico
          puo'  essere  conferito  oralmente  e  se  ne  da'  atto  a
          verbale".
             "Art.   31  (Morte  o  incapacita'  delle  parti  o  del
          rappresentante). -  Il  termine  per  la  proposizione  del
          ricorso e tutti gli altri termini processuali pendenti alla
          data  della  morte  della  parte o del suo rappresentante o
          alla data della sentenza esecutiva che ne abbia  dichiarato
          l'incapacita',  sono  prorogati  di sei mesi a decorrere da
          tale data.
             Agli eredi, che non  hanno  comunicato  alla  segreteria
          della  commissione le loro generalita' e la loro residenza,
          gli atti del procedimento possono essere notificati,  entro
          un   anno  dalla  morte  della  parte,  collettivamente  ed
          impersonalmente nel domicilio eletto o  in  mancanza  nella
          residenza  dichiarata del defunto risultanti dagli atti del
          processo".
             "Art.  32  (Comunicazioni   e   notificazioni).   -   Le
          comunicazioni  sono  fatte mediante avviso della segreteria
          della commissione consegnato alle parti, che ne  rilasciano
          immediatamente  ricevuta,  spedito  in  plico  senza  busta
          raccomandata con avviso di  ricevimento.  Le  comunicazioni
          all'ufficio   tributario   possono  essere  fatte  mediante
          trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali,
          immediatamente  datato  e  sottoscritto  per  ricevuta,  e'
          restituito alla segreteria della commissione.
             Le  notificazioni  sono fatte secondo le norme dell'art.
          137 e  seguenti  del  codice  di  procedura  civile,  salva
          l'applicazione  delle  disposizioni  dell'art.  32-bis  del
          presente decreto.
             Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente
          mediante plico  senza  busta  raccomandato  con  avviso  di
          ricevimento    ed,    all'ufficio    tributario,   mediante
          presentazione dell'atto alla segreteria,  che  ne  rilascia
          ricevuta sulla copia.
             L'ufficio  provvede alle notificazioni anche a mezzo del
          messo comunale o di messo autorizzato  dall'amministrazione
          finanziaria,  che  osservano  le  disposizioni  di  cui  al
          secondo comma.
             Qualunque  comunicazione  o  notificazione  a  mezzo  di
          servizio  postale  si  considera  fatta  nella  data  della
          spedizione; i termini che hanno inizio dalla  notificazione
          o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e'
          ricevuto".
             "Art.   32-bis   (Luogo   delle  comunicazioni  e  delle
          notificazioni). - Le comunicazioni e le notificazioni  sono
          eseguite,  salva  consegna  in  mani proprie, nel domicilio
          eletto o, in mancanza,  nella  residenza  dichiarata  dalla
          parte  nel suo primo atto, fino al decimo giorno successivo
          a quello in cui sia stata presentata o sia  pervenuta  alla
          segreteria    della   commissione   la   comunicazione   di
          variazioni.   Se   la   relazione   di   notificazione   od
          equipollente   atto  dell'uffico  postale  attesta  che  il
          domicilio eletto o la residenza dichiarata e' fittizia,  il
          termine  perentorio  entro il quale una notificazione debba
          essere eseguita si intende prorogato di trenta giorni.
             Le indicazioni della residenza e  del  domicilio  eletto
          hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.
             Se mancano la dichiarazione della residenza e l'elezione
          di  domicilio  o  se  per  la  loro  assoluta incertezza la
          notificazione non e' possibile, gli atti  del  procedimento
          sono  comunicati  o  notificati  presso la segreteria della
          commissione. La stessa disposizione si applica se la  parte
          non indica la residenza nel territorio dello Stato o non vi
          elegge domicilio".
             "Art. 33 (Fascicolo del processo). - La segreteria della
          commissione  tributaria  forma  il  fascicolo d'ufficio del
          processo, inserendovi il fascicolo contenente gli atti e  i
          documenti  prodotti  dal  ricorrente,  nonche'  i fascicoli
          contenenti  gli  atti  e  i  documenti prodotti dalle altre
          parti. Nel fascicolo vengono poi  inseriti  gli  atti  e  i
          documenti  di  tutti  i  gradi  del  processo  dinanzi alle
          commissioni, compresi gli originali delle  ordinanze  e  le
          copie delle decisioni.
             Trascorsi  sei  mesi dal giorno in cui e' intervenuta la
          decisione  passata  in  giudicato,  la   segreteria   della
          commissione  trasmette  il fascicolo all'ufficio tributario
          competente.
             Il  ricorrente  entro  il  termine  indicato  nel  comma
          precedente  ha  diritto  di ottenere dalla segreteria della
          commissione  la  restituzione  del   fascicolo   di   parte
          contenente  i  documenti prodotti.   Successivamente, entro
          cinque anni dalla data dell'ultima decisione, la  richiesta
          di restituzione puo' essere fatta all'ufficio tributario.
             Le  parti  possono ottenere copia autentica degli atti e
          documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio. Si applica  il
          quarto  comma  dell'art.  38  relativamente  alle  spese di
          rilascio della copia".
             "Art. 34 (Riunione dei  processi).  -  Se  dinanzi  alla
          stessa sezione pendono piu' processi relativi alla medesima
          controversia  ovvero  a  piu'  controversie  relative  allo
          stesso tributo o concernenti  questioni  comuni,  ancorche'
          relative   a   tributi   diversi,   ovvero  a  controversie
          altrimenti connesse per i  soggetti  o  per  l'oggetto,  la
          sezione,  su  richiesta di parte o d'ufficio, ne dispone la
          riunione.
             Se i processi pendono dinanzi a  sezioni  diverse  dalla
          stessa  commissione, il presidente di questa, su istanza di
          parte o  su  segnalazione  dei  presidenti  delle  sezioni,
          determina  la sezione dinanzi alla quale i processi debbono
          proseguire, riservando a  tale  sezione  di  provvedere  ai
          sensi del comma precedente.
             Il  collegio,  se  nel  corso  del  processo  relativo a
          controversie connesse rileva che la riunione lo  ritarda  o
          lo   rende  piu'  gravoso  puo',  con  ordinanza  motivata,
          disporre la separazione".
             "Art. 35 (Istruzione del  processo).  -  La  commissione
          tributaria,  al  fine di conoscere i fatti rilevanti per la
          decisione, ha tutte le facolta' di accesso, di richiesta di
          dati, di informazioni e chiarimenti, conferite agli  uffici
          tributari dalle singole leggi di imposta.
             Il   collegio   puo'   delegare   l'esecuzione  di  tali
          adempimenti istruttori ad uno dei suoi  componenti  che  vi
          procede   con   l'assistenza   del  segretario.  Le  parti,
          tempestivamente  avvertite,  possono  intervenire   a   far
          constare a verbale le loro richieste e deduzioni.
             Quando occorre acquisire elementi conoscitivi tecnici di
          particolare  complessita',  la  commissione tributaria puo'
          richiedere   apposite   relazioni   ad    organi    tecnici
          dell'amministrazione  dello  Stato  e la collaborazione del
          Corpo  della  guardia  di  finanza.  Del   deposito   della
          relazione e' data comunicazione alle parti. Il ricorrente e
          le  altre parti intervenute o chiamate nel giudizio possono
          chiedere al presidente entro i trenta giorni  successivi  a
          tale   comunicazione   la  fissazione  di  un  termine  per
          presentare una relazione sottoscritta da un  professionista
          o da un esperto.
             Nel  caso  di  cui  al comma precedente, la parte che vi
          abbia interesse puo' chiedere la nomina  di  un  consulente
          tecnico d'ufficio e ne sopporta le spese.
             Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
             Gli  adempimenti  istruttori di cui al presente articolo
          sono disposti con ordinanza motivata, che non  puo'  essere
          impugnata separatamente dalla decisione".
             "Art.  36  (Documenti).  -  I  documenti  debbono essere
          elencati negli atti di parte cui sono allegati  ovvero,  se
          prodotti  separatamente,  in  apposita nota sottoscritta da
          esibire in due copie di  cui  una  in  carta  semplice  per
          l'altra parte.
             Dinanzi   alla   commissione   centrale  possono  essere
          prodotti    nuovi    documenti,    inerenti    ai    motivi
          dall'impugnazione  o  della  difesa,  soltanto  insieme  al
          ricorso, al ricorso  incidentale  o  alle  deduzioni  della
          parte resistente.
             Le  commissioni  di  primo  e  di  secondo  grado  e  la
          commissione centrale hanno facolta' di ordinare alle  parti
          l'esibizione   di   documenti  ritenuti  necessari  per  le
          decisioni di rispettiva competenza.
             Se i documenti non  sono  scritti  in  lingua  italiana,
          ovvero  in  altra  lingua  di  cui  le disposizioni vigenti
          ammettono l'uso, il presidente puo' nominare un traduttore,
          che presta giuramento  dinanzi  alla  commissione  a  norma
          dell'art. 122 del codice di procedura civile.
             Il  compenso  al  traduttore e' liquidato dal presidente
          con ordinanza, che  costituisce  titolo  esecutivo,  ed  e'
          posto  a  carico  della  parte  che ha provveduto, anche su
          ordine della commissione, all'esibizione dei documenti; per
          i documenti esibiti  dal  contribuente  all'ufficio  e  dal
          quest'ultimo   prodotti   in   giudizio,   il  compenso  al
          traduttore e' a carico del contribuente.
             La commissione  puo'  autorizzare  le  parti  o  i  loro
          rappresentanti,   di  cui  all'art.  30,  ad  espletare  la
          funzione di traduttore, previa prestazione del giuramento a
          norma del quarto comma del presente articolo".
             "Art. 37 (Contenuto della decisione). - La decisione  e'
          emessa  in  nome  del  Popolo italiano, e' sottoscritta dal
          presidente e dal relatore e deve contenere:
              1) l'indicazione della composizione del collegio, delle
          generalita' delle parti e della data in cui la decisione e'
          pronunciata;
              2)  la  concisa  esposizione  dello   svolgimento   del
          processo, delle domande e dei motivi in fatto e in diritto;
              3) il dispositivo".
             "Art.  38  (Pubblicazione, comunicazione e notificazione
          della decisione). - La decisione  e'  resa  pubblica  nella
          motivazione   mediante   deposito  nella  segreteria  della
          commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della
          deliberazione.
             Il   segretario   fa   risultare   l'avvenuto  deposito,
          apponendo sulla decisione la propria firma e la data.
             Il dispositivo della decisione e' comunicato alle  parti
          entro dieci giorni dal deposito di cui al primo comma.
             La   segreteria   rilascia   entro  dieci  giorni  dalla
          richiesta della parte copia autentica della  decisione;  se
          la  decisione di condanna al pagamento di somme e' divenuta
          definitiva,  ne  rilascia  copia  in  forma  esecutiva.  Il
          richiedente    diverso    dall'ufficio    tributario   deve
          corrispondere le spese di  rilascio  della  copia  mediante
          applicazione sulla domanda di marche da bollo da annullarsi
          a  cura  della  segreteria. I criteri per la determinazione
          dell'importo da corrispondere sono  stabiliti  con  decreto
          del Ministro delle finanze in base al costo del servizio.
             Le  parti hanno facolta' di provvedere direttamente alla
          notificazione  della  decisione  e,  in  tal  caso,   hanno
          l'obbligo  di  depositare  l'originale notificato presso la
          segreteria  della  commissione  tributaria,  la  quale   ne
          rilascia   ricevuta.   In   caso   di   concorso   di  piu'
          comunicazioni o notificazioni alla stessa  parte,  vale  ad
          ogni  effetto  la comunicazione o la notificazione eseguita
          per prima".
             "Art. 39 (Norma di rinvio). -  Al  procedimento  dinanzi
          alle   commissioni   tributarie  si  applicano,  in  quanto
          compatibili con le norme del presente decreto e delle leggi
          che disciplinano le singole imposte, le norme contenute nel
          libro I del codice  di  procedura  civile,  con  esclusione
          degli  articoli  da  61 a 67, dell'art. 68, primo e secondo
          comma, degli articoli da 90 a 97.
             Per le attivita' degli impiegati di cui al  primo  comma
          dell'art.   13, valgono le disposizioni degli articoli 57 e
          58 del codice di procedura civile concernenti le  attivita'
          dei cancellieri".
             "Art.  39-bis  (Errore  sulla  norma  tributaria).  - La
          commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni
          non  penali  previste  dalle  leggi  tributarie  quando  la
          violazione  e'  giustificata  da  obiettive  condizioni  di
          incertezza sulla  portata  e  sull'ambito  di  applicazione
          delle disposizioni alle quali si riferisce".
             "Art.  40 (Impugnazione dinanzi alla corte d'appello). -
          Decorso inutilmente per  tutte  le  parti  il  termine  per
          ricorrere  alla  commissione  centrale,  la decisione della
          commissione di secondo grado puo'  essere  impugnata  entro
          novanta  giorni avanti la corte d'appello per violazione di
          legge e per questioni di fatto escluse  quelle  relative  a
          valutazione   estimativa   ed   alla   misura   delle  pene
          pecuniarie. L'avvenuta decorrenza del termine  deve  essere
          comprovata   con   certificato   della   segreteria   della
          commissione che ha emesso la decisione impugnata.
             L'impugnazione si propone mediante atto di citazione  ai
          sensi dell'art. 342 del codice di procedura civile.
             Competente a conoscere del gravame e' la corte d'appello
          nel  cui  distretto ha sede la commissione che ha emesso la
          decisione impugnata.
             La segreteria della commissione  di  secondo  grado,  su
          richiesta   della   cancelleria   della   corte  d'appello,
          trasmette a  questa  il  fascicolo  d'ufficio,  inserendovi
          copia della decisione impugnata.
             Nel  procedimento avanti la corte d'appello si applicano
          le disposizioni del codice di procedura civile sul giudizio
          d'appello, salvo quelle non compatibili con la  natura  del
          rapporto  tributario.   Si applicano il primo ed il secondo
          comma dell'art. 29 e  la  riassunzione  del  processo  deve
          avvenire  mediante  ricorso  alla commissione alla quale e'
          stato rinviato il  processo  stesso  entro  novanta  giorni
          dalla notificazione della sentenza".
             "Art.  41  (Revocazione).  -  Contro  le decisioni delle
          commissioni tributarie, che involgono accertamenti di fatto
          e che sul punto non sono ulteriormente  impugnabili  o  non
          sono  state  impugnate  e'  ammessa la revocazione ai sensi
          degli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile. Si
          osservano,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni  del
          presente   decreto   relative   al  giudizio  dinanzi  alla
          commissione di secondo grado".
             "Art.  42  (Insediamenti  delle   commissioni).   -   Le
          disposizioni  concernenti la costituzione delle commissioni
          tributarie e l'organizzazione delle relative segreterie  si
          applicano    dal   giorno   successivo   a   quello   della
          pubblicazione del presente decreto.
             Le commissioni saranno insediate in una data unica entro
          il 31 dicembre 1973 con decreto del Ministro per le finanze
          da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni
          prima della data stessa.
             Le commissioni eventualmente non ancora costituite  alla
          data   del  provvedimento  previsto  dal  comma  precedente
          saranno insediate con le  stesse  formalita'  con  separati
          successivi  decreti. I ricorsi diretti alle commissioni non
          ancora insediate alla predetta data saranno presentati, con
          le modalita' indicate dall'art. 17,  ai  competenti  uffici
          finanziari,  che  ne cureranno l'invio, con le deduzioni di
          cui all'art. 18, alla segreteria  della  commissione  entro
          novanta giorni dalla data di insediamento della commissione
          stessa".
             "Art.  43  (Controversie  pendenti). - Alle controversie
          pendenti dinanzi alle commissioni tributarie  o  a  sezioni
          speciali   delle   stesse  nonche'  alle  controversie  che
          insorgono dopo l'entrata in vigore delle norme del presente
          decreto, queste si applicano  a  decorrere  dalla  data  di
          insediamento stabilita ai sensi del precedente art. 42.  Da
          tale data le controversie pendenti in prima istanza dinanzi
          alle  commissioni  provinciali o in seconda istanza dinanzi
          alla commissione centrale sono decise rispettivamente dalle
          commissioni di primo grado e dalle commissioni  di  secondo
          grado.
             I  fascicoli  delle  controversie  in  istruttoria  alla
          predetta data presso gli uffici finanziari  sono  trasmessi
          alla   segreteria   della  competente  commissione  con  le
          deduzioni ed i documenti entro un anno dalla data stessa.
             Qualora alla predetta data non siano decorsi  i  termini
          previsti  dalle  leggi  vigenti  per  proporre ricorso alle
          commissioni tributarie o per l'impugnazione della decisione
          della commissione distrettuale o provinciale, i termini per
          il ricorso  o  per  l'impugnazione  secondo  le  norme  del
          presente decreto decorrono dalla data stessa.
             Nelle  controversie decise entro la data di insediamento
          di cui al primo comma le parti  possono  esperire  l'azione
          giudiziaria  dinanzi  ai tribunali, secondo le disposizioni
          di legge anteriormente vigenti, ovvero proporre il  ricorso
          per  cassazione,  sempre che i rispettivi termini non siano
          decorsi.
             Dopo la data di  insediamento  stabilita  ai  sensi  del
          precedente  art.  42  le  norme  del  presente  decreto  si
          applicano  anche  alle  controversie  relative  a   tributi
          soppressi    gia'    di    competenza   delle   commissioni
          distrettuali, provinciali e centrale.
             Le disposizioni dei precedenti commi si applicano  anche
          alle  controversie  previste dal comma terzo dell'art. 1; i
          relativi fascicoli sono trasmessi  dalle  segreterie  delle
          commissioni  censuarie  comunali,  provinciali  e  centrale
          rispettivamente alle segreterie delle commissioni di  primo
          grado, di secondo grado e centrale.
             Fino  alla  data d'insediamento delle commissioni di cui
          al secondo ed  al  terzo  comma  dell'art.  42,  i  ricorsi
          relativi ai tributi di nuova istituzione indicati nell'art.
          1  sono  presentati, nei termini e nei modi stabiliti dagli
          articoli 16 e 17, ai competenti uffici finanziari,  che  li
          trasmettono  con  le  proprie deduzioni alla commissione di
          primo grado entro novanta  giorni  dall'insediamento  della
          stessa".
             "Art. 44 (Istanza per fissazione d'udienza). - Entro sei
          mesi  dalla  data  di  cui  al  secondo  o  al  terzo comma
          dell'art. 42, il contribuente deve chiedere la  trattazione
          del ricorso o dell'impugnazione da lui proposta con istanza
          diretta alla commissione competente ai sensi dell'art. 43 e
          presentata all'ufficio finanziario competente.
             Nell'istanza  il  contribuente  deve  anche  indicare la
          residenza o l'eventuale domicilio eletto ai sensi e per gli
          effetti di cui all'art. 15.  In difetto di tale istanza  il
          processo   e'   dichiarato   estinto   con   ordinanza  del
          presidente, da notificare  alle  parti.  Dalla  data  della
          notificazione  decorrono o riprendono a decorrere i termini
          di decadenza e di prescrizione.  L'estinzione non opera  se
          alla  data  di  cui  al  primo comma e' stata depositata la
          decisione del ricorso o dell'impugnazione, ancorche' non ne
          sia stata effettuata la notificazione.
             Nei procedimenti nei quali le commissioni  hanno  tenuto
          l'udienza di trattazione prima della predetta data, le rel-
          ative  decisioni  devono  essere  depositate  entro la data
          stessa;  in  mancanza  i  ricorsi  o  le  impugnazioni   si
          considerano pendenti anche agli effetti dell'art. 43".
             "Art.  45 (Componenti delle commissioni). - I componenti
          delle commissioni distrettuali, provinciali  e  centrale  e
          delle   relative  sezioni  speciali  nonche'  quelli  delle
          commissioni censuarie restano in carica fino alla  data  di
          insediamento stabilita dal secondo comma dell'art. 42. Fino
          alla   stessa   data   si   provvedera'  alle  sostituzioni
          eventualmente occorrenti".
             -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  quarto  e  quinto
          dell'art.  19  del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, abrogati
          dalla presente norma:
             "Per  la  definizione  delle  relative  contoversie   si
          applicano  le  disposizioni  previste  dagli articoli 277 e
          seguenti  del  succitato  testo  unico.    Le   commissioni
          comunali,  le  sezioni  speciali  della  giunta provinciale
          amministrativa e le sezioni  per  i  tributi  locali  della
          commissione   centrale  delle  imposte  continueranno,  con
          l'osservanza delle norme attualmente in vigore, a  decidere
          le  controversie  di cui al comma precedente e tutte quelle
          relative a ricorsi pendenti al 31 dicembre 1973 o  ad  atti
          notificati   entro  la  stessa  data  ivi  compresi  quelli
          concernenti  tributi  non  soppressi.  Dopo  la   data   di
          insediamento  della  commissione  centrale,  prevista dagli
          articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della  Repubblica
          26  ottobre  1972, n.   636, sul contenzioso tributario, le
          controversie sopra indicate rientreranno, in  terzo  grado,
          nella  competenza  delle  sezioni di detta commissione, con
          l'applicazione  delle  procedure  vigenti  alla  data   del
          presente decreto".
             - Si riporta il testo dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre
          1972, n.  638, abrogato dalla presente norma:
             "Art.   20   (Contenzioso).   -   Contro   gli  atti  di
          accertamento  dei  comuni  e  delle  provincie  relativi  a
          tributi   non  soppressi,  notificati  a  decorrere  dal  1
          gennaio 1974, e' ammesso ricorso all'intendente di  finanza
          ed  in  seconda  istanza, anche da parte del comune e della
          provincia, al Ministro per le finanze entro  trenta  giorni
          dalla data di notificazione dell'atto o della decisione del
          ricorso.
             Il  ricorso  deve  essere  presentato  all'intendente di
          finanza  territorialmente  competente  anche  se   proposto
          contro  la decisione dello stesso Intendente direttamente o
          mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel  primo
          caso  l'ufficio  rilascia  ricevuta.   Quando il ricorso e'
          inviato a mezzo posta, la data  di  spedizione  vale  quale
          data di presentazione.
             Contro  la  decisione  del  Ministro e quella definitiva
          dell'intendente  di   finanza   e'   ammesso   ricorso   in
          revocazione  nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2
          e 3, del codice di procedura civile nel termine di sessanta
          giorni decorrenti dalla data in cui e'  stata  scoperta  la
          falsita' o recuperato il documento. Contro la decisione del
          Ministro e' anche ammesso ricorso in revocazione per errore
          di  fatto o di calcolo nel termine di giorni sessanta dalla
          notificazione della  decisione  stessa.    Su  domanda  del
          ricorrente,  proposta  nello stesso ricorso o in successiva
          istanza,   l'autorita'   amministrativa   decidente    puo'
          sospendere   per   gravi   motivi   l'esecuzione  dell'atto
          impugnato.
             Decorso il termine di centottanta giorni dalla  data  di
          presentazione  del  ricorso all'intendente di finanza senza
          che  sia  stata  notificata  la  relativa   decisione,   il
          contribuente   puo'   ricorrere   al   Ministro  contro  il
          provvedimento impugnato.
             L'azione giudiziaria deve essere esperita entro  novanta
          giorni  dalla  notificazione  della decisione del Ministro.
          Essa puo'  tuttavia  essere  proposta  in  ogni  caso  dopo
          centottanta  giorni  dalla  presentazione  del  ricorso  al
          Ministro".
             - Si riporta il testo dell'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre
          1972, n.  639, abrogato dalla presente norma:
             "Art.  24  (Contenzioso).   -   Contro   gli   atti   di
          accertamento  e'  ammesso ricorso all'intendente di finanza
          ed in seconda  istanza,  anche  da  parte  del  comune,  al
          Ministro  per  le finanze entro trenta giorni dalla data di
          notificazione dell'atto o della decisione del ricorso.
             Il ricorso  deve  essere  presentato  all'intendente  di
          finanza  territorialmente  competente,  anche  se  proposto
          contro la decisione dello stesso Intendente, direttamente o
          mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel  primo
          caso  l'ufficio ne' rilascia ricevuta. Quando il ricorso e'
          inviato a mezzo posta, la data  di  spedizione  vale  quale
          data di presentazione.
             Contro  la  decisione  del  Ministro e quella definitiva
          dell'intendente  di   finanza   e'   ammesso   ricorso   in
          revocazione  nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2
          e 3, del codice di procedura civile nel termine di sessanta
          giorni decorrenti dalla data in cui e'  stata  scoperta  la
          falsita' o recuperato il documento. Contro la decisione del
          Ministro e' anche ammesso ricorso in revocazione per errore
          di  fatto o di calcolo nel termine di sessanta giorni dalla
          notificazione della  decisione  stessa.    Su  domanda  del
          ricorrente,  proposta  nello stesso ricorso o in successiva
          istanza,   l'autorita'   amministrativa   decidente    puo'
          sospendere   per   gravi   motivi   l'esecuzione  dell'atto
          impugnato.
             Decorso il termine di centoottanta giorni dalla data  di
          presentazione  del ricorso all'Intendente di finanza, senza
          che  sia  stata  notificata  la  relativa   decisione,   il
          contribuente   puo'   ricorrere   al   Ministro  contro  il
          provvedimento impugnato.
             L'azione giudiziaria deve essere esperita entro  novanta
          giorni  dalla  notificazione  della decisione del Ministro.
          Essa puo'  tuttavia  essere  proposta  in  ogni  caso  dopo
          centottanta  giorni  dalla  presentazione  del  ricorso  al
          Ministro".
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 39 del
          D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, abrogato  dalla  presente
          norma:  "Il  ricorso contro il ruolo di cui all'art. 16 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          636, non sospende la riscossione; tuttavia l'intendente  di
          finanza,  sentito  l'ufficio  delle imposte, ha facolta' di
          disporla in tutto o in  parte  fino  alla  decisione  della
          commissione  di  primo  grado,  con  provvedimento motivato
          notificato all'esattore e al contribuente. Il provvedimento
          puo'  essere  revocato  dall'intendente  di   finanza   ove
          sopravvenga fondato pericolo per la riscossione".
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 63 del
          D.P.R. 28 gennaio 1988,  n.  43,  abrogato  dalla  presente
          norma:  "5.  Contro  le  risultanze dei ruoli relativi alle
          entrate degli enti locali il  contribuente  puo'  ricorrere
          nei modi e nei termini di cui all'art.  288 del testo unico
          per  la  finanza  locale,  approvato  con R.D. 14 settembre
          1931, n. 1175, e successive modificazioni ed  integrazioni.
          Il   ricorso   va   proposto   all'intendente   di  finanza
          competente".
             - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  68  del
          D.P.R.  28  gennaio  1988,  n.  43, abrogato dalla presente
          norma: "3. Contro le risultanze dei ruoli di cui al comma 1
          si applicano le disposizioni previste dall'art.  63,  comma
          5".
             - Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 4 del D.L. 2
          marzo  1989,  n.  66,  convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 aprile  1989,  n.  144,  abrogato  dalla  presente
          norma:  "8.  Contro  l'avviso  di liquidazione, l'avviso di
          accertamento, il provvedimento che irroga le  sanzioni,  il
          ruolo,  l'avviso  di  mora ed il provvedimento che respinge
          l'istanza di rimborso possono essere proposti i  ricorsi  e
          le azioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
          638, nei termini e secondo le modalita' ivi previsti".
            -  Si  riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 del D.L.
          13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla  legge  12  luglio
          1991, n. 202, abrogato dalla presente norma: "5. Il ricorso
          contro  il ruolo formato ai sensi delle disposizioni di cui
          all'art.  67,  comma  2,  lettera  a),  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonche'
          contro  i  relativi avvisi di mora e' proposto davanti alla
          commissione  tributaria.  Il  ricorso   non   sospende   la
          riscossione;  tuttavia  l'intendente  di  finanza,  sentito
          l'ufficio  competente  ha   facolta'   di   sospendere   la
          riscossione,  in tutto o in parte fino alla decisione della
          commissione di  primo  grado,  con  provvedimento  motivato
          notificato   al   concessionario   e  al  contribuente.  La
          sospensione puo' essere revocata  ove  sopravvenga  fondato
          pericolo per la riscossione".