Art. 72. 
      Controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie 
                     di primo e di secondo grado 
 
  1. Le controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie  di
primo e di secondo grado previste dal decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, alla  data  d'insediamento  delle
commissioni  tributarie  provinciali  e  regionali,  sono   ad   esse
rispettivamente attribuite,  tenuto  conto,  quanto  alla  competenza
territoriale, delle rispettive sedi. 
  2. Se alla  data  indicata  al  comma  1  pendono  termini  per  la
proposizione di ricorsi secondo le norme vigenti, detti ricorsi  sono
proposti alle comnissioni provinciali o regionali competenti entro  i
termini previsti dal presente decreto, che decorrono  dalla  suddetta
data, ferma restando per i  termini  d'impugnazione  delle  decisioni
delle  commissioni  tributarie  di   primo   e   di   secondo   grado
l'inapplicabilita' dell'art. 327, comma 1, del  codice  di  procedura
civile. 
  3. Se i termini per il compimento di atti processuali  diversi  dai
ricorsi secondo le norme vigenti, alla data di cui ai commi  1  e  2,
sono ancora pendenti, tali atti possono essere compiuti  nei  termini
previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. 
  4. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo
grado indicate nel comma  1  provvedono  a  trasmettere  i  fascicoli
relativi alle controversie pendenti alle segreterie delle commissioni
provinciale o regionale rispettivamente competenti. 
  5. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo
grado indicate nel comma 1 continuano  a  funzionare,  solo  per  gli
adempimenti di cui al comma 4, anche oltre la data indicata nel comma
precedente.