Art. 73. 
                       Istanza di trattazione 
 
  1.  Il  ricorrente  e  qualsiasi  altra  parte  nelle  controversie
pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo  o  di  secondo
grado sono tenuti a presentare entro  sei  mesi  dalla  data  di  cui
all'art. 72 apposita istanza di  trattazione  alla  segreteria  delle
commissioni tributarie provinciale o regionale competenti. 
  2. L'istanza di trattazione sottoscritta  dalla  parte  o  dal  suo
precedente difensore, se nominato, deve contenere gli  estremi  della
controversia e del procedimento a cui  si  riferisce  e  deve  essere
notificata, spedita o consegnata alla segreteria  a  norma  dell'art.
20. 
  3. Se nel termine  di  cui  al  comma  1  nessuna  delle  parti  ha
notificato, spedito o consegnato l'istanza di trattazione nelle forme
indicate al comma precedente, il processo di  primo  grado  o  quello
d'appello, a seconda dei casi, e' dichiarato estinto con decreto  del
presidente della sezione, di cui viene data comunicazione alle  parti
a cura della segreteria. 
  4. Contro il decreto di cui al comma precedente e' ammesso  reclamo
al collegio nei modi e termini previsti dall'art. 28.