Art. 74. Controversie pendenti davanti alla corte d'appello 1. Alle controversie che alla data di entrata in vigore del presente decreto pendono davanti alle corti d'appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti alle corti d'appello continuano ad applicarsi le norme vigenti a tale data. 2. In caso di rinvio disposto dalla corte di appello la riassunzione deve essere fatta davanti alle commissioni tributarie regionale o provinciale competenti secondo le norme del presente decreto.