Art. 74. 
         Controversie pendenti davanti alla corte d'appello 
 
  1. Alle controversie  che  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto pendono davanti alle corti d'appello o per le  quali
pende il termine  per  l'impugnativa  davanti  alle  corti  d'appello
continuano ad applicarsi le norme vigenti a tale data. 
  2.  In  caso  di  rinvio  disposto  dalla  corte  di   appello   la
riassunzione deve essere fatta davanti  alle  commissioni  tributarie
regionale o provinciale competenti  secondo  le  norme  del  presente
decreto.