Art. 75. 
                        Controversie pendenti 
            davanti alla Commissione tributaria centrale 
 
  1. Alle controversie che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  pendono  davanti  alla   Commissione   tributaria
centrale, o per le quali pende il termine per il  ricorso  davanti  a
tale organo, continuano ad applicarsi le norme vigenti, salvo  quanto
disposto nei commi seguenti. 
  2. Se entro sei mesi dall'entrata in vigore  del  presente  decreto
nessuna delle parti  ha  proposto  istanza  di  trattazione  a  norma
dell'art.  73,  comma  2,  il  giudizio  davanti   alla   Commissione
tributaria centrale si estingue, e si applica il  comma  4  dell'art.
73. 
  3. Le parti che hanno proposto ricorso alla  Commissione  centrale,
anziche'  presentare  l'istanza  di  trattazione  di  cui  al   comma
precedente, possono chiedere nello stesso termine  l'esame  da  parte
della Corte di cassazione  ai  sensi  dell'art.  360  del  codice  di
procedura civile convertendo il ricorso alla  Commissione  tributaria
centrale in ricorso per cassazione  contro  la  decisione  impugnata,
osservate per il resto tutte le norme del codice di procedura  civile
per il procedimento davanti alla Corte di cassazione. 
  4. Se non e' stato  richiesto  l'esame  da  parte  della  Corte  di
cassazione e l'istanza di trattazione e' presentata nei  termini,  il
procedimento prosegue davanti alla Commissione  tributaria  centrale,
che provvede alla sua definizione mediante deposito  della  decisione
entro  il  31  dicembre  1995  applicando  le  disposizioni   vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
stesse disposizioni  si  applicano  per  i  ricorsi  presentati  alla
Commissione tributaria centrale successivamente alla data di  entrata
in vigore del presente decreto. 
  5. In caso di rinvio disposto dalla Commissione tributaria centrale
la riassunzione deve essere fatta davanti alla commissione tributaria
regionale o provinciale secondo le nuove disposizioni. 
  6. La segreteria della Commissione tributaria centrale  continua  a
funzionare anche oltre il termine di cui al comma 4 per trasmettere i
fascicoli dei processi alla cancelleria della Corte di  cassazione  o
alle commissioni tributarie regionale o provinciale.