Art. 75. Controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale 1. Alle controversie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pendono davanti alla Commissione tributaria centrale, o per le quali pende il termine per il ricorso davanti a tale organo, continuano ad applicarsi le norme vigenti, salvo quanto disposto nei commi seguenti. 2. Se entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto nessuna delle parti ha proposto istanza di trattazione a norma dell'art. 73, comma 2, il giudizio davanti alla Commissione tributaria centrale si estingue, e si applica il comma 4 dell'art. 73. 3. Le parti che hanno proposto ricorso alla Commissione centrale, anziche' presentare l'istanza di trattazione di cui al comma precedente, possono chiedere nello stesso termine l'esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360 del codice di procedura civile convertendo il ricorso alla Commissione tributaria centrale in ricorso per cassazione contro la decisione impugnata, osservate per il resto tutte le norme del codice di procedura civile per il procedimento davanti alla Corte di cassazione. 4. Se non e' stato richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione e l'istanza di trattazione e' presentata nei termini, il procedimento prosegue davanti alla Commissione tributaria centrale, che provvede alla sua definizione mediante deposito della decisione entro il 31 dicembre 1995 applicando le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano per i ricorsi presentati alla Commissione tributaria centrale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. In caso di rinvio disposto dalla Commissione tributaria centrale la riassunzione deve essere fatta davanti alla commissione tributaria regionale o provinciale secondo le nuove disposizioni. 6. La segreteria della Commissione tributaria centrale continua a funzionare anche oltre il termine di cui al comma 4 per trasmettere i fascicoli dei processi alla cancelleria della Corte di cassazione o alle commissioni tributarie regionale o provinciale.