Art. 76. 
                   Controversie in sede di rinvio 
 
  1. Se alla data prevista dall'art. 72, a seguito di sentenza  della
Corte di cassazione o di corte d'appello o  a  seguito  di  decisione
della Commissione  tributaria  centrale  pendono  i  termini  per  la
riassunzione del procedimento  di  rinvio  davanti  alle  commissioni
tributarie di primo o di secondo grado, detti  termini  decorrono  da
tale data  e  la  riassunzione  va  fatta  davanti  alla  commissione
tributaria provinciale o regionale competente. 
  2. Il termine per la riassunzione davanti alla corte d'appello  non
subisce modifiche. 
  3. Se alla data prevista all'art. 72, a seguito di rinvio  disposto
dalla Corte di cassazione,  pende  il  termine  per  la  riassunzione
davanti alla Commissione tributaria centrale, detto  termine  decorre
da tale data e la riassunzione  va  fatta  davanti  alla  commissione
tributaria regionale competente. 
  4.  L'istanza  di  trattazione  non  e'  richiesta  e   l'atto   di
riassunzione assorbe i relativi effetti se alla data di cui  all'art.
72 pendono i termini per la riassunzione davanti a giudici di rinvio. 
  5. Quando alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi
di rinvio davanti alla commissione tributaria di primo o  di  secondo
grado o davanti alla Commissione  tributaria  centrale  l'istanza  di
trattazione  va  fatta  rispettivamente  davanti   alla   commissione
tributaria provinciale, alla commissione tributaria regionale o  alla
Commissione tributaria centrale nei modi e termini di cui all'art. 73
e, per quest'ultima, non oltre  il  31  dicembre  1995.  In  difetto,
l'intero processo si estingue.