Art. 77. 
           Procedimento contenzioso amministrativo davanti 
       all'intendenza di finanza o al Ministero delle finanze 
 
 1. Le controversie relative ai tributi comunali  e  locali  indicati
nell'art. 2, lettera  h),  per  le  quali  era  previsto  il  ricorso
all'intendente di finanza o al Ministro delle finanze, se non  ancora
definite  alla  data  di  insedianento   delle   nuove   commissioni,
continuano ad essere  decise  in  sede  amministrativa  dai  suddetti
organi secondo le relative disposizioni, ancorche' abrogate ai  sensi
dell'art. 71.