Art. 78. Controversie gia' di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali 1. Le controversie gia' di competenza in primo grado delle commissioni comunali per i tributi locali, se alla data d'insediamento delle nuove commissioni pendono davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria, i relativi giudizi proseguono in questa sede. 2. Le controversie di cui al comma 1, che alla data indicata non pendono davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria e non sono gia' state definite, qualunque sia il grado in cui si trovavano al momento della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 1989, n. 451, debbono essere riattivate da parte degli enti impositori interessati mediante trasmissione dei relativi atti e documenti alla commissione tributaria provinciale competente entro il termine di mesi sei dalla data anzidetta; altrimenti ogni pretesa dell'ente impositore s'intende definitivamente abbandonata.
Nota all'art. 78: - La sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 1989, n. 451, ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 283 del testo unico sulla finanza locale (composizione della giunta provinciale amministrativa - sezione speciale per i tributi locali) approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.