Art. 78. 
Controversie gia' di competenza  delle  commissioni  comunali  per  i
                           tributi locali 
  1.  Le  controversie  gia'  di  competenza  in  primo  grado  delle
commissioni  comunali  per   i   tributi   locali,   se   alla   data
d'insediamento delle nuove commissioni pendono davanti  all'autorita'
giudiziaria ordinaria, i relativi giudizi proseguono in questa sede. 
  2. Le controversie di cui al comma 1, che alla  data  indicata  non
pendono davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria e non  sono  gia'
state definite, qualunque sia il grado in cui si trovavano al momento
della sentenza della Corte costituzionale 27  luglio  1989,  n.  451,
debbono essere riattivate da parte degli enti impositori  interessati
mediante trasmissione dei relativi atti e documenti alla  commissione
tributaria provinciale competente entro il termine di mesi sei  dalla
data  anzidetta;  altrimenti  ogni   pretesa   dell'ente   impositore
s'intende definitivamente abbandonata. 
 
          Nota all'art. 78: 
             - La sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 1989,
          n. 451,  ha  dichiarato  la  illegittimita'  costituzionale
          dell'art.  283  del  testo  unico  sulla   finanza   locale
          (composizione della  giunta  provinciale  amministrativa  -
          sezione speciale per i tributi locali) approvato  con  R.D.
          14 settembre 1931, n. 1175, come  modificato  dall'art.  14
          del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.