Art. 79. Norme transitorie 1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi gia' pendenti in grado d'appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla commissione tributaria regionale se il primo grado si e' svolto sotto la disciplina della legge anteriore. 2. Nei giudizi davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale riguardanti controversie gia' pendenti davanti ad altri organi giurisdizionali o amministrativi la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sulla assistenza tecnica e' disposta, ove necessario, secondo le modalita' e nel termine perentorio fissato dal presidente della sezione o dal collegio rispettivamente con decreto o con ordinanza da comunicare alle parti a cura della segreteria.