Art. 79. 
                          Norme transitorie 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1,
non si applicano ai giudizi gia' pendenti in grado d'appello  davanti
alla commissione tributaria di secondo  grado  e  a  quelli  iniziati
davanti alla commissione tributaria regionale se il primo grado si e'
svolto sotto la disciplina della legge anteriore. 
  2. Nei giudizi davanti alla commissione  tributaria  provinciale  o
regionale riguardanti controversie gia'  pendenti  davanti  ad  altri
organi giurisdizionali o  amministrativi  la  regolarizzazione  della
costituzione delle parti secondo  le  nuove  norme  sulla  assistenza
tecnica e' disposta, ove  necessario,  secondo  le  modalita'  e  nel
termine  perentorio  fissato  dal  presidente  della  sezione  o  dal
collegio rispettivamente con decreto o con  ordinanza  da  comunicare
alle parti a cura della segreteria.