Art. 63. Partecipazioni al capitale 1. In materia di partecipazioni al capitale delle societa' finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capo III. 2. Nei confronti delle altre societa' appartenenti al gruppo bancario e dei partecipanti al loro capitale sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'art. 21.