Art. 71. Rinvio 1. Per quanto non previsto nella presente sezione si applicano le disposizioni di cui alla parte III del presente testo unico nonche' quelle del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi.
Nota all'art. 71: - Il R.D. n. 1449/1941 reca: Riordinamento dell'istruzione professionale per ciechi.