Art. 42. Conciliazione giudiziale 1. All'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto con l'articolo 2-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi: "4-bis. La conciliazione giudiziale non puo' avere luogo successivamente alla prima udienza. 4-ter. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione puo' assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 3.". 2. Per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento alla prima udienza successiva alla predetta data. 3. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, si interpreta nel senso che il compenso unitario per ricorso deciso previsto a favore dei componenti delle commissioni tributarie spetta anche nel caso di emanazione di ordinanza o decreto di estinzione per avvenuta conciliazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 20-bis del citato decreto n. 636 del 1972.