Art. 42.
                      Conciliazione giudiziale

  1.  All'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 636, introdotto con l'articolo 2-sexies, comma 1,
del   decreto-legge  30  settembre  1994,  n.  564,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, dopo il comma 4,
sono aggiunti i seguenti commi:
    "4-bis.   La   conciliazione  giudiziale  non  puo'  avere  luogo
successivamente alla prima udienza.
    4-ter.  Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e
la  stessa  non  abbia  luogo  nel  corso  della  prima  udienza,  la
commissione  puo'  assegnare  un  termine,  non  superiore a sessanta
giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 3.".
  2.  Per  i  giudizi  pendenti  alla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto  la  disposizione  di cui al comma 1 si applica con
riferimento alla prima udienza successiva alla predetta data.
  3.  L'articolo  12  del  decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  636,  si  interpreta  nel  senso  che il compenso
unitario  per  ricorso  deciso previsto a favore dei componenti delle
commissioni  tributarie  spetta  anche  nel  caso  di  emanazione  di
ordinanza o decreto di estinzione per avvenuta conciliazione ai sensi
dei  commi  3  e 4 dell'articolo 20-bis del citato decreto n. 636 del
1972.