Art. 62 Criteri di inquadramento 1. Gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali ed al ruolo finanzieri e appuntati sono iriquadrati nei ruoli "ispettori", "sovrintendenti" ed "appuntati e finanzieri", secondo i criteri di cui ai successivi articoli. 2. Gli inquadramenti di cui al comma 1: a) hanno effetto giuridico ed economico a decorrere dal 1 settembre 1995; b) sono effettuati sulla base dell'anzianita' di servizio maturata dal momento di iscrizione al rispettivo ruolo di appartenenza, calcolata, per ciascun grado, secondo i criteri di cui ai seguenti provvedimenti: 1) per il personale appartenente al ruolo "Sottufficiali", la legge 31 luglio 1954, n. 599, il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, e la legge 10 maggio 1983, n. 212; 2) per il personale appartenente al ruolo "finanzieri e appuntati", la legge 3 agosto 1961, n. 833, e la legge 1 febbraio 1989, n. 53. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 13/7/1995, n. 162 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 62: - La legge 31 luglio 1954, n. 599, reca: "Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica". - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, reca: "Approvazione del regolamento per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza". - La legge 10 maggio 1983, n. 212, reca: "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza". - La legge 3 agosto 1961, n. 833, reca: "Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza". - La legge 1 febbraio 1989, n. 53, reca: "Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato".