Art. 62 
                      Criteri di inquadramento 
 
  1.  Gli  appartenenti  al  ruolo  dei  sottufficiali  ed  al  ruolo
finanzieri  e  appuntati  sono  iriquadrati  nei  ruoli  "ispettori",
"sovrintendenti" ed "appuntati e finanzieri", secondo  i  criteri  di
cui ai successivi articoli. 
  2. Gli inquadramenti di cui al comma 1: 
    a) hanno  effetto  giuridico  ed  economico  a  decorrere  dal  1
settembre 1995; 
    b)  sono  effettuati  sulla  base  dell'anzianita'  di   servizio
maturata  dal  momento  di  iscrizione   al   rispettivo   ruolo   di
appartenenza, calcolata, per ciascun grado, secondo i criteri di  cui
ai seguenti provvedimenti: 
      1) per il personale appartenente al ruolo  "Sottufficiali",  la
legge 31 luglio  1954,  n.  599,  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, e la legge  10  maggio  1983,  n.
212; 
      2)  per  il  personale  appartenente  al  ruolo  "finanzieri  e
appuntati", la legge 3 agosto 1961, n. 833, e  la  legge  1  febbraio
1989, n. 53. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U.  13/7/1995,  n.  162
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 62:
             - La legge 31 luglio 1954,  n.  599,  reca:  "Stato  dei
          sottufficiali     dell'Esercito,     della     Marina     e
          dell'Aeronautica".
             - Il decreto del Presidente della Repubblica  26  agosto
          1959,  n.    1088,  reca: "Approvazione del regolamento per
          l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa  della
          Guardia di finanza".
             -  La  legge  10  maggio  1983, n. 212, reca: "Norme sul
          reclutamento,   gli   organici    e    l'avanzamento    dei
          sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
          e della Guardia di finanza".
             - La legge 3 agosto 1961, n. 833, reca: "Stato giuridico
          dei  vicebrigadieri  e dei militari di truppa della Guardia
          di finanza".
             - La legge 1 febbraio 1989, n. 53, reca: "Modifiche alle
          norme  sullo  stato  giuridico   e   sull'avanzamento   dei
          vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma

          dei  carabinieri  e  del  Corpo  della  Guardia  di finanza
          nonche' disposizioni relative alla  Polizia  di  Stato,  al
          Corpo  degli  agenti di custodia e al Corpo forestale dello
          Stato".