Art. 64 
              Inquadramento nel ruolo "sovrintendenti" 
 
  1. Gli appuntati scelti ufficiali  di  polizia  giudiziaria  e  gli
appuntati scelti del Corpo  della  guardia  di  finanza  che  abbiano
superato il corso per l'esercizio  delle  funzioni  di  ufficiale  di
polizia giudiziaria, di cui all'art.  13,  comma  5,  della  legge  1
febbraio 1989, n. 53, comunque in servizio alla data del 1  settembre
1995, sono inquadrati nei seguenti gradi del ruolo "sovrintendenti": 
a) nel grado di brigadiere capo, i graduati con oltre ventinove  anni
di servizio; 
b) nel grado di brigadiere, i graduati con oltre 22 anni di  servizio
e fino a ventinove anni di servizio compreso; 
c) nel grado di vice brigadiere, i rimanenti graduati. 
  2. Gli appuntati  scelti  della  Guardia  di  finanza  comunque  in
servizio  alla  data  del  1  settembre  1995,  aventi  a  tale  data
l'anzianita' prescritta  per  il  conseguimento  della  qualifica  di
ufficiale di polizia  giudiziaria,  sono  avviati,  a  domanda,  alla
frequenza di un corso straordinario, della  durata  di  un  mese,  da
effettuarsi con le modalita' da  stabilirsi  con  determinazione  del
comandante generale della Guardia di finanza. Al termine del predetto
corso,  i  graduati  dichiarati  idonei,  previo  conferimento  della
qualifica di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria  con  decorrenza  1
settembre 1995, sono inquadrati nel ruolo "sovrintendenti" secondo  i
criteri di cui al comma 1. 
  3. Gli appuntati scelti che non partecipano  al  corso  di  cui  al
comma 2 o che non risultano idonei al termine del corso stesso,  sono
inquadrati  nel  ruolo  "appuntati  e  finanzieri",  conservando   la
medesima anzianita' di servizio  e  di  grado  rivestita,  secondo  i
criteri previsti dall'art. 63. 
 
          Nota all'art. 64:
             - L'articolo 13, comma 5, della legge 1  febbraio  1989,
          n.  53  (Modifiche  alle  norme  sullo  stato  giuridico  e
          sull'avanzamento  dei  vicebrigadieri,   del   graduati   e
          militari  di  truppa  dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
          della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla
          Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di  custodia  e  al
          Corpo forestale dello Stato), e' il seguente:
             "Art.  13. - 1. Ai carabinieri e finanzieri, che abbiano
          compiuto cinque anni di servizio, e' conferita la qualifica
          di scelto.
             2.  Ai  carabinieri  scelti  e  finanzieri  scelti,  che
          abbiano  compiuto  dieci  anni di servizio, e' conferito il
          grado di appuntato, a ruolo aperto.
             3. Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del  Corpo
          della  guardia  di  finanza,  che  abbiano  cinque  anni di
          anzianita'  di  grado  o  quindici  anni  di  servizio,  e'
          conferito il grado di appuntato scelto.
             4.  La  qualifica  ed i gradi di cui ai commi precedenti
          sono conferiti con determinazione dei rispettivi comandanti
          generali,  o  dell'autorita'  da  essi   delegata,   previo
          giudizio     di    idoneita'    all'avanzamento    espresso
          dall'autorita'  competente,   sentito   il   parere   della

          Commissione di cui al precedente art. 4.
             5. Agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e del
          Corpo  della  guardia  di  finanza,  con  almeno un anno di
          anzianita'  nel  grado,  e'  attribuita  la  qualifica   di
          ufficiale  di  polizia  giudiziaria,  previo superamento di
          apposito corso di qualificazione della durata prevista,  di
          norma,  in trenta giorni, a cui possono accedere a domanda.
          I programmi e le modalita' di svolgimento  del  corso,  che
          puo'  essere  ripetuto  una  sola volta, sono stabiliti con
          determinazione dei rispettivi comandanti generali.
             6. Nei periodi di servizio di cui  ai  commi  precedenti
          non  vanno  computati  gli anni per i quali gli interessati
          sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche'  i
          periodi  di  detrazione di anzianita' subiti per effetto di
          condanne penali o di sospensioni dal  servizio  per  motivi
          disciplinari.
             7.  I  carabinieri  scelti,  i  finanzieri  scelti e gli
          appuntati  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  abbiano maturato titolo per la promozione
          al grado superiore, sono promossi,  previa  valutazione  di


          idoneita' delle autorita' competenti ad esprimere i giudizi
          di avanzamento, con decorrenza dalla stessa data di entrata
          in vigore della legge.

             8.  La  data  in  cui  e'  attribuita  la  qualifica  di
          ufficiale di polizia giudiziaria e' quella  del  1  gennaio
          dell'anno  successivo  a  quello  in  cui si e' concluso il
          corso. Dalla medesima data,  al  personale  che  supera  il
          corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale nella
          misura  pari  al  2,50  per cento dello stipendio tabellare
          iniziale di livello. Tale beneficio e' riassorbito in  caso
          di   promozione   al  grado  superiore  e  non  costituisce
          presupposto per l'applicazione del quinto  comma  dell'art.
          140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.".