Art. 64 Inquadramento nel ruolo "sovrintendenti" 1. Gli appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria e gli appuntati scelti del Corpo della guardia di finanza che abbiano superato il corso per l'esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, di cui all'art. 13, comma 5, della legge 1 febbraio 1989, n. 53, comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, sono inquadrati nei seguenti gradi del ruolo "sovrintendenti": a) nel grado di brigadiere capo, i graduati con oltre ventinove anni di servizio; b) nel grado di brigadiere, i graduati con oltre 22 anni di servizio e fino a ventinove anni di servizio compreso; c) nel grado di vice brigadiere, i rimanenti graduati. 2. Gli appuntati scelti della Guardia di finanza comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, aventi a tale data l'anzianita' prescritta per il conseguimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, sono avviati, a domanda, alla frequenza di un corso straordinario, della durata di un mese, da effettuarsi con le modalita' da stabilirsi con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza. Al termine del predetto corso, i graduati dichiarati idonei, previo conferimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con decorrenza 1 settembre 1995, sono inquadrati nel ruolo "sovrintendenti" secondo i criteri di cui al comma 1. 3. Gli appuntati scelti che non partecipano al corso di cui al comma 2 o che non risultano idonei al termine del corso stesso, sono inquadrati nel ruolo "appuntati e finanzieri", conservando la medesima anzianita' di servizio e di grado rivestita, secondo i criteri previsti dall'art. 63.
Nota all'art. 64: - L'articolo 13, comma 5, della legge 1 febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, del graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), e' il seguente: "Art. 13. - 1. Ai carabinieri e finanzieri, che abbiano compiuto cinque anni di servizio, e' conferita la qualifica di scelto. 2. Ai carabinieri scelti e finanzieri scelti, che abbiano compiuto dieci anni di servizio, e' conferito il grado di appuntato, a ruolo aperto. 3. Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano cinque anni di anzianita' di grado o quindici anni di servizio, e' conferito il grado di appuntato scelto. 4. La qualifica ed i gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti con determinazione dei rispettivi comandanti generali, o dell'autorita' da essi delegata, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento espresso dall'autorita' competente, sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 4. 5. Agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con almeno un anno di anzianita' nel grado, e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento di apposito corso di qualificazione della durata prevista, di norma, in trenta giorni, a cui possono accedere a domanda. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, che puo' essere ripetuto una sola volta, sono stabiliti con determinazione dei rispettivi comandanti generali. 6. Nei periodi di servizio di cui ai commi precedenti non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari. 7. I carabinieri scelti, i finanzieri scelti e gli appuntati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato titolo per la promozione al grado superiore, sono promossi, previa valutazione di idoneita' delle autorita' competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento, con decorrenza dalla stessa data di entrata in vigore della legge. 8. La data in cui e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e' quella del 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' concluso il corso. Dalla medesima data, al personale che supera il corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio e' riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.".