Art. 72. (Disposizioni transitorie) 1. La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, fatta salva l'applicabilita' alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato. 2. I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo.