Art. 73. 
                (Abrogazione di norme incompatibili) 
   1. Sono abrogati gli articoli dal  17  al  31  delle  disposizioni
sulla legge in  generale  premesse  al  codice  civile,  nonche'  gli
articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4  e  37,
secondo comma, e quelli dal  796  all'805  del  codice  di  procedura
civile. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito  con  modificazioni
dalla   L.   27   ottobre   1995,   n.   437,    e'    visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso.