Art. 74. 
                         (Entrata in vigore) 
   1. La presente legge entra in vigore novanta giorni  dopo  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma. addi' 31 maggio 1995 
                              SCALFARO 
                          DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito  con  modificazioni
dalla   L.   27   ottobre   1995,   n.   437,    e'    visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso.