Art. 51 Norma finale 1. Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993, continuano ad applicarsi le normative vigenti. 2. Le integrazioni al presente contratto, derivanti dal precedente comma 1, nonche' da ogni altra intesa prevista nel contratto medesimo, non possono comportare costi aggiuntivi, ne' altri oneri a carico delle parti. 3. Al dirigente comandato o collocato in posizione di fuori ruolo in altre Amministrazioni e' conservata, nel rispetto dell'art. 3, comma 63, della L. n. 537/93, nel caso che svolga funzioni di livello corrispondente, la retribuzione di posizione spettante presso l'Amministrazione di provenienza, laddove tale retribuzione sia superiore, o altra di pari valenza in caso di rideterminazione degli uffici dirigenziali successivamente al comando o al collocamento fuori ruolo. 4. Ai dirigenti che usufruiscono dei distacchi di cui all'art. 2 del DPCM 27 ottobre 1994, n. 770, compete la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco o altra di pari valenza in caso di rideterminazione degli uffici dirigenziali successivamente al distacco.