Art. 51
                             Norma finale
1.  Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente
contratto,  ai  sensi  dell'art.  72  del  d.lgs.  n.  29  del  1993,
continuano ad applicarsi le normative vigenti.
2.  Le  integrazioni  al presente contratto, derivanti dal precedente
comma  1,  nonche'  da  ogni  altra  intesa  prevista  nel  contratto
medesimo,  non possono comportare costi aggiuntivi, ne' altri oneri a
carico delle parti.
3. Al dirigente comandato o collocato in posizione di fuori ruolo  in
altre Amministrazioni  e' conservata, nel rispetto dell'art. 3, comma
63,  della  L.    n.  537/93, nel caso che svolga funzioni di livello
corrispondente,    la  retribuzione  di  posizione  spettante  presso
l'Amministrazione  di  provenienza,  laddove  tale  retribuzione  sia
superiore, o altra di pari valenza in caso di rideterminazione  degli
uffici  dirigenziali    successivamente  al comando o al collocamento
fuori ruolo.
4. Ai dirigenti  che usufruiscono dei distacchi di cui all'art. 2 del
DPCM 27 ottobre 1994, n. 770, compete la  retribuzione  di  posizione
corrispondente  all'incarico  attribuito  al  momento  del distacco o
altra di pari  valenza  in  caso  di  rideterminazione  degli  uffici
dirigenziali successivamente al distacco.