Art. 53.
                          Funzioni soppresse
  Sono o restano soppresse:
  a)  le funzioni  consultive, spettanti  al Consiglio  superiore dei
lavori pubblici ai sensi dell'articolo  2 della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, sui progetti e le questioni di interesse urbanistico;
  b) le  attribuzioni spettanti al  Ministero dei lavori  pubblici ai
sensi dell'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in materia
di piani territoriali di coordinamento;
  c)  le funzioni  relative alla  tenuta dell'albo  degli esperti  di
pianificazione;
  d)   le  residue   funzioni  statali   in  materia   di  piani   di
ricostruzione;
  e)  le  funzioni  giurisdizionali   delle  commissioni  centrale  e
regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.
 
          Nota all'art. 53:
            - Gli articoli 2 e 5 della gia' citata  legge  17  agosto
          1942, n.  1150, cosi recitano:
            "Art.  2  (Competenza  consultiva del Consiglio superiore
          dei lavori pubblici). -Il Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici  e'  l'organo  di consulenza tecnica del Ministero
          dei lavori pubblici  per  i  progetti  e  le  questioni  di
          interesse urbanistico".
            "Art.   5   (Formazione   ed   approvazione   dei   piani
          territoriali di coordinamento).  - Allo scopo di  orientare
          o  coordinare  l'attivita'  urbanitistica  da  svolgere  in
          determinate parti del territorio   nazionale, il  Ministero
          dei  lavori  pubblici  ha facolta' di provvedere, su parere
          del   Conglio   superiore   dei   lavori   pubblici,   alla
          compilazione   di   piani   territoriali  di  coordinamento
          fissando il perimetro di ogni singolo piano.
            Nella formazione dei detti  piani  devono  stabilirsi  le
          direttive   da   seguire  nel  territorio  considerato,  in
          rapporto principalmente:
             a) alle zone da riservare a speciali destinazioni  ed  a
          quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge;
             b) alle localita' da scegliere come sedi di nuovi nuclei
          edilizi od impianti di particolare natura ed importanza;
             c)  alla  rete  delle  principali linee di comunicazioni
          stradali, ferroviarie, elettriche navigabili esistenti e in
          programma.
            I piani, elaborati d'intesa con le  altre  amminitrazioni
          interessate  e  previo  parere  del Consiglio superiore dei
          lavori  pubblici,  sono  approvati  per  decreto  Reale  su
          proposta  del  Ministro  per i lavori pubblici, di concerto
          col  Ministro  per  le  comunicazioni,  quando  interessino
          impianti ferroviari, e col Ministro per le corporazioni, ai
          fini   della   sistemazione   delle  zone  industriali  nel
          territorio nazionale.
            Il  decreto  di  approvazione  viene   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale del Regno, ed allo scopo di dare ordine
          e disciplina anche all'attivita' privata, un esemplare  del
          piano  approvato  deve  essere depositato, a libera visione
          del pubblico, presso ogni  comune  il  cui  territorio  sia
          compreso,  in  tutto  o  in  parte,  nell'ambito  del piano
          medesimo".