Art. 53.
Funzioni soppresse
Sono o restano soppresse:
a) le funzioni consultive, spettanti al Consiglio superiore dei
lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, sui progetti e le questioni di interesse urbanistico;
b) le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici ai
sensi dell'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in materia
di piani territoriali di coordinamento;
c) le funzioni relative alla tenuta dell'albo degli esperti di
pianificazione;
d) le residue funzioni statali in materia di piani di
ricostruzione;
e) le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale e
regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.
Nota all'art. 53:
- Gli articoli 2 e 5 della gia' citata legge 17 agosto
1942, n. 1150, cosi recitano:
"Art. 2 (Competenza consultiva del Consiglio superiore
dei lavori pubblici). -Il Consiglio superiore dei lavori
pubblici e' l'organo di consulenza tecnica del Ministero
dei lavori pubblici per i progetti e le questioni di
interesse urbanistico".
"Art. 5 (Formazione ed approvazione dei piani
territoriali di coordinamento). - Allo scopo di orientare
o coordinare l'attivita' urbanitistica da svolgere in
determinate parti del territorio nazionale, il Ministero
dei lavori pubblici ha facolta' di provvedere, su parere
del Conglio superiore dei lavori pubblici, alla
compilazione di piani territoriali di coordinamento
fissando il perimetro di ogni singolo piano.
Nella formazione dei detti piani devono stabilirsi le
direttive da seguire nel territorio considerato, in
rapporto principalmente:
a) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a
quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge;
b) alle localita' da scegliere come sedi di nuovi nuclei
edilizi od impianti di particolare natura ed importanza;
c) alla rete delle principali linee di comunicazioni
stradali, ferroviarie, elettriche navigabili esistenti e in
programma.
I piani, elaborati d'intesa con le altre amminitrazioni
interessate e previo parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, sono approvati per decreto Reale su
proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto
col Ministro per le comunicazioni, quando interessino
impianti ferroviari, e col Ministro per le corporazioni, ai
fini della sistemazione delle zone industriali nel
territorio nazionale.
Il decreto di approvazione viene pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del Regno, ed allo scopo di dare ordine
e disciplina anche all'attivita' privata, un esemplare del
piano approvato deve essere depositato, a libera visione
del pubblico, presso ogni comune il cui territorio sia
compreso, in tutto o in parte, nell'ambito del piano
medesimo".