Art. 53. Funzioni soppresse Sono o restano soppresse: a) le funzioni consultive, spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui progetti e le questioni di interesse urbanistico; b) le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in materia di piani territoriali di coordinamento; c) le funzioni relative alla tenuta dell'albo degli esperti di pianificazione; d) le residue funzioni statali in materia di piani di ricostruzione; e) le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale e regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.
Nota all'art. 53: - Gli articoli 2 e 5 della gia' citata legge 17 agosto 1942, n. 1150, cosi recitano: "Art. 2 (Competenza consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici). -Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e' l'organo di consulenza tecnica del Ministero dei lavori pubblici per i progetti e le questioni di interesse urbanistico". "Art. 5 (Formazione ed approvazione dei piani territoriali di coordinamento). - Allo scopo di orientare o coordinare l'attivita' urbanitistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale, il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di provvedere, su parere del Conglio superiore dei lavori pubblici, alla compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano. Nella formazione dei detti piani devono stabilirsi le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente: a) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge; b) alle localita' da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di particolare natura ed importanza; c) alla rete delle principali linee di comunicazioni stradali, ferroviarie, elettriche navigabili esistenti e in programma. I piani, elaborati d'intesa con le altre amminitrazioni interessate e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati per decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le comunicazioni, quando interessino impianti ferroviari, e col Ministro per le corporazioni, ai fini della sistemazione delle zone industriali nel territorio nazionale. Il decreto di approvazione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ed allo scopo di dare ordine e disciplina anche all'attivita' privata, un esemplare del piano approvato deve essere depositato, a libera visione del pubblico, presso ogni comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito del piano medesimo".